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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/09/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 342/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dagli Avv. Mario
Cometti e Giuseppe Cascino del foro di Gela presso il cui studio in Gela,
Via Venezia 378, elegge domicilio
APPELLANTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via
Libertà n. 174, è domiciliato
APPELLATO
Oggetto: indennizzo ex art. 4 legge 512 del 1999
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 21 luglio 1999, intorno alle ore 16.30, nel centro abitato di Gela venivano uccisi a colpi di arma da fuoco e Persona_1 [...]
, fratello convivente di : con sentenza n. 6 del Persona_2 Parte_1
13.12.2006, emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta e parzialmente confermata in seconde cure, si accertava che quel giorno, all'interno della sala da barba dei fratelli sita in Gela in via Eutimo angolo via Pt_2
Pignatelli, un commando di fuoco composto da Persona_3 Parte_3
, , , e
[...] Persona_4 Parte_4 Persona_5 [...]
faceva irruzione all'interno dell'esercizio commerciale Per_6
esplodendo numerosi colpi di pistola;
nella circostanza, il veniva T_
raggiunto da tre colpi di arma da fuoco di grosso calibro e decedeva per arresto cardiorespiratorio in conseguenza delle gravissime lesioni subite.
Si accertava in particolare come il duplice omicidio fosse Persona_7
da inquadrare nell'ambito della cornice della criminalità organizzata mafiosa in Gela, caratterizzata dalla esistenza di una vasta consorteria collegata a suddivisa in due raggruppamenti che si CP_2
contendevano il territorio: il vero obiettivo dell'agguato era l'uccisione di la cui eliminazione era stata voluta su ordine di Persona_1 [...]
mentre il fu vittima accidentale dell'irruzione dei Per_8 T_
sicari i quali nella concitazione dei fatti non si sono fatti scrupolo di eliminarlo;
dopo avere disposto la condanna dei sicari alla pena di anni 17
e mesi 6, la Corte ha riconosciuto il risarcimento dei danni alle parti civili, tra cui figurava , da liquidarsi in separata sede. Parte_1
ha pertanto convenuto innanzi al Tribunale Parte_1 Persona_3
di Gela al fine di ottenere condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'uccisione del proprio congiunto
[...]
, condanna disposta dal medesimo Tribunale con Persona_2
sentenza n. 60/2016 per la somma di Euro 188.100,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
seguiva la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di AF che, con la delibera n. 105 del 14.02.2018, è stata disattesa dal Controparte_1 sul presupposto della “non estraneità del ad ambienti e rapporti T_
delinquenziali”.
ha azionato il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Parte_1
Caltanissetta avente ad oggetto l'accertamento dello status di vittima accidentale di reati di AF di , con conseguente Persona_2
riconoscimento del beneficio previsto dalla legge n. 512 del 1999 e la condanna del convenuto al pagamento della somma già CP_1
quantificata dal Tribunale di Gela: radicatosi il contraddittorio e disattesa la richiesta di ammissione di prova orale articolata dalla difesa della
, il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 327 del 2022 T_
adottata il 2 maggio 2022, ha rigettato la domanda di condanna sulla scorta della “non completa estraneità” del agli ambienti e ai rapporti T_
delinquenziali, affermando che “…si deve ritenere che le considerazioni svolte dal Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso il quale, nella seduta del 14.2.2018, aveva rigettato la richiesta della T_
, appaiono sorrette da una coerente e adeguata motivazione, oltre che
[...]
conforme al dato normativo di cui sopra, atteso che, fermo restando
l'accertamento del giudice penale in ordine al fatto che il Persona_2
era stato vittima accidentale nel contesto della cd. “guerra di AF” avutasi negli anni 90 tra le due consorterie di tipo mafioso di cui sopra, in capo allo stesso non sussisteva l'ulteriore presupposto inerente la completa estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Tale circostanza il Comitato ha esattamente rilevato, sempre sulla base degli accertamenti ricavabili dall'istruttoria prefettizia e del giudice penale dai quali era emerso che la vittima, seppure morto in maniera accidentale e non appartenente a organizzazioni di tipo mafiose, era amico personale del pregiudicato e affiliato a consorteria mafiosa
[...]
(vero destinatario dell'agguato), come, in effetti, si evinceva Per_1
anche alla sentenza penale n 6/2006 dove, a pagina 171, viene riportato che “durante le visite verosimilmente preordinate all'attività di estorsione, il era accompagnato dal ”. Tale affermazione Per_1 T_
incide in maniera decisiva sulla mancanza dei presupposti di accoglimento della domanda, atteso che il LT non si trovava nella barberia, magari
a beneficare dei relativi servizi per conto proprio, ma in quel luogo si era portato con l'amico che, tra l'altro, circa tre mesi prima Persona_1
era scampato ad altro tentativo di omicidio, come ricordato anche dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo. Inoltre, a confermare che il
LT, pure se non organico a cosa nostra, era vicino ad ambienti criminali, doveva essere valutato la presenza di sentenza di condanna nei confronti del padre dell'istante per reati ostativi e che in quel caso aveva portato, come sopra detto, al rigetto della sua domanda di accesso ai relativi benefici. In definitiva, le considerazioni svolte dalla parte attrice non colgono nel segno, atteso che nei confronti ella stessa si applica la normativa sopra ricordata, non avendo nessun rilievo decisivo in senso contrario la circostanza, pacifica, perché contenuta in sentenze penali passate in giudicato, che il fratello era stato vittima accidentale di reati di tipo mafioso. Analogamente, nessun argomento in senso contrario può trarsi dal giudicato ottenuto dalla in sede civile, atteso che la T_
fattispecie risarcitoria relativa alle istanze rivolte contro l'autore del reato
(nei cui confronti, infatti, è stato instaurato il relativo giudizio), non hanno alcuna portata vincolante per l'autorità amministrativa sopra ricordata, atteso che i presupposti di accoglimento delle domande di accesso al
Fondo sono, come sopra detto, del tutto diverse. Per il resto, questo giudice può anche riportarsi agli ulteriori precedenti giurisprudenziali citati dalla parte convenuta che complessivamente denotano e sottolineano la necessità, per colui che vuole accedere ai benefici in questione, della completa estraneità della persona offesa agli ambienti malavitosi, onde evitare che la collettività possa essere gravata di elargizioni economiche anche in favore dei familiari dei soggetti sopra indicati, dovendosi, pertanto, anche confermare il giudizio di superfluità ed ininfluenza dei mezzi istruttori avanzati con la memoria istruttoria, atteso che dalla documentazione allegata da entrambe le parti e dagli accertamenti ad essi sottesi si possono ricavare tutti gli elementi utili e necessari per la decisione.” ha interposto gravame avverso la sentenza n. 327 del 2022 Parte_1
deducendo, quale unico motivo d'appello, l'errata, omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'aspetto decisivo della controversia, rilevante ai fini della decisione, dato dall'asserita ed indimostrata vicinanza della vittima primaria ad ambienti criminali, e la conseguente Persona_2
violazione degli artt. 4 e 6 della Legge n. 512/99 e dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 302/90: ad avviso di parte appellante il Tribunale aveva erroneamente recepito le difese del convenuto svolte alla CP_1
luce della modifica legislativa apportata dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122, alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, con cui sono stati estesi alle vittime dei reati di tipo mafioso i requisiti previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, aventi ad oggetto la necessaria verifica nel corso dell'istruttoria dell'estraneità della vittima, o dei suoi aventi causa, ad ambienti delinquenziali, con una motivazione del tutto contrastante rispetto alle risultanze istruttorie conseguite nell'ambito dei procedimenti penali di primo e secondo grado i quali avevano concluso per la totale estraneità del LT ad ambienti criminali e per l'accidentalità della sua uccisione che era stata definita dallo stesso autore materiale del duplice omicidio, tale Persona_5
nonché da detto un tragico errore atteso Parte_5 Persona_9
che il vero bersaglio del commando era il , quest'ultimo sì affiliato a Per_10
la difesa di parte appellante ha richiamato il contenuto della CP_2
pagina 171 della sentenza n. 6/2006 del 13.12.2006 emessa dalla Corte
d'Assise di primo grado di Caltanissetta laddove la Corte aveva affermato che il LT fu vittima accidentale dell'agguato mafioso e che questi fece sfortunatamente ingresso presso il salone di bellezza in cui si sono consumati i fatti proprio prima dell'ingresso dei sicari allorché il era Per_10
già seduto intento a beneficiare dei servizi ed ignaro di ciò che gli stava capitando.
La difesa di parte appellante ha poi censurato il deciso di primo grado nella parte in cui, al fine di perorare l'infondata tesi della non estraneità di agli ambienti criminali, aveva valorizzato quanto Persona_2 riportato sempre nella pagina 171 della predetta sentenza emessa dalla
Corte d'Assise di primo grado di Caltanissetta con riferimento alle dichiarazioni proferite dalla teste pagina che, nella misura in Tes_1
cui precisava che “Non possono ritenere sufficienti in tal senso le affermazioni della teste che ha reso dichiarazioni nell'ambito Tes_1
del procedimento parallelo di cui sono stati acquisiti i verbali, essendosi la stessa limitata a riferire di aver ricevuto delle visite – verosimilmente preordinate ad attività di estorsione – presso il proprio deposito di carburanti dal che nell'occasione era accompagnato dal , Per_1 T_
lungi dal corroborare l'interpretazione resa dal Giudice di prime cure circa la vicinanza del con ambienti criminali, ne confermava la totale T_
estraneità, senza comunque sottacere come tale singolo episodio, da contestualizzare nell'ambiente locale in cui si era verificato, “ove è facile avere contatti con tutta la cittadinanza”, non poteva avvalorare la tesi della non estraneità del al sodalizio mafioso in mancanza di ulteriori T_
riscontri od elementi concludenti in tal senso, avuto riguardo a quanto sostenuto dalla Corte d'Assise secondo cui “Quanto al LT questa
Corte ritiene che non siano stati acquisti elementi certi che portino a ritenere che lo stesso fosse un avvicinato del clan e che sia stato CP_3
per ciò volutamente colpito quale vittima, se non predestinata, quanto meno individuata all'atto dell'esecuzione dell'omicidio”.
La difesa di parte appellante inoltre ha rilevato come alla madre di
, fosse stato riconosciuto nel 2015 il Persona_2 Persona_11
diritto al ristoro di legge e come, pertanto, mal si giustificava una disparità di trattamento per casi del tutto similari tra madre e sorella della vittima primaria di reato mafioso, senza comunque sottacere la illegittimità della statuizione ministeriale la quale non poteva discostarsi dalle risultanze fattuali contenute nelle sentenze penali di condanna degli autori materiali del reato e nella sentenza civile di riconoscimento del risarcimento del danno, stante la mancanza assoluta di alcun potere discrezionale in capo al
Fondo in ordine all'esatto risarcimento da garantire agli eredi delle vittime deciso in sede penale e/o civile, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26626 del 2007 che ha affermato che i privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; parte appellante infine ha rilevato come la non estraneità della vittima primaria ad ambienti criminali, quale elemento ostativo alla fruizione del beneficio di cui alla legge n. 512 del
1999 richiamato dall'art. 4, comma terzo, della medesima legge, non operi, come nella fattispecie per cui è lite, nel caso in cui si dimostrava l'accidentalità del coinvolgimento della vittima primaria nell'azione criminosa lesiva secondo quanto disposto dall'art. 1, comma secondo, lett.
b), della Legge n. 302 del 1990.
Si è costituito nel giudizio di appello il instando per Controparte_1
il rigetto del gravame azionato dalla e per la conferma della T_
sentenza di primo grado: radicatosi il contraddittori, senza istruttoria alcuna, ad onta della reiterazione ad opera della difesa di parte appellante dell'ammissione delle prove orali disattese in prime cure, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 26 giugno 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da e di dovere confermare la sentenza di primo Parte_6
grado per i motivi di seguito evidenziati.
Risultano circostanze pacifiche sia il fatto che , fratello Persona_2
della odierna appellante , sia stato ucciso da appartenenti a Parte_1
sia il fatto che abbia ottenuto in sede civile una CP_2 Parte_1
sentenza di condanna di uno degli autori materiali dell'omicidio del fratello in presenza della quale ha incoato richiesta indennitaria al Fondo a ciò abilitato per legge: la pubblica amministrazione procedente ha denegato la domanda sulla base della non estraneità della vittima di AF ad ambienti criminali in applicazione della novella del 2016 che ha modificato la Legge
n. 512 del 1999, avendo ritenuto che fosse frequentatore Persona_2
abituale di soggetto quest'ultimo appartenente ad una Persona_1 delle consorterie criminali che all'epoca dei fatti si contendevano il controllo del territorio della città di Gela.
La questione che, pertanto, occorre vagliare nella presente sede è quella volta all'accertamento della estraneità ad ambienti criminali o meno ad opera di , estraneità affermata dalla difesa di parte Persona_2
appellante e ribadita dalla difesa erariale a sostegno del diniego di indennizzo palesato dall'amministrazione procedente: la Corte reputa di dovere confermare il ragionamento del giudice di primo grado che ha ben valorizzato le risultanze documentali versate in atti dal tenore contenutistico sotto evidenziato.
Innanzitutto emerge il contenuto delle dichiarazioni proferite dalla teste che sono state riportate alla pagina 171 della sentenza n. 6 del Tes_1
2006 emessa dalla Corte d'Assise di primo grado di Caltanissetta, dichiarazioni che attestano come la teste avesse ricevuto presso il proprio deposito di carburanti delle visite preordinate ad attività di estorsione ad opera del il quale, in tali occasioni, era risultato essere stato Per_1
accompagnato da : sebbene la Corte d'Assise abbia Persona_2
ritenuto tali affermazioni non sufficienti ad incasellare il LT nel sodalizio criminale, ciononostante tali affermazioni indicano inequivocabilmente come il LT avesse stretti rapporti personali e confidenziali con il il quale acconsentiva che il LT lo Per_1
spalleggiasse in occasione del compimento di attività delittuose di inusitata gravità; in mancanza di un consolidato e duraturo rapporto di condivisione di intenti il non avrebbe certo consentito la compagnia del LT Per_1
nella realizzazione del suo intento criminoso.
Altro elemento che certifica lo stretto rapporto personale tra il ed il Per_1
e la vicinanza di quest'ultimo ad ambienti criminali è il fatto che il T_
LT si fosse recato al salone di barbiere proprio quando era ivi presente il intento a beneficiare dei servizi di bellezza: il fatto che, come Per_1
evidenziato dalla difesa di parte appellante, il sia entrato dopo e T_
non in contemporanea al presso l'esercizio commerciale non indica Per_1
nulla, rilevando piuttosto la contemporanea presenza dei due al momento dell'indicibile agguato il quale attesta viepiù la non occasionale frequentazione tra i due.
Infine, quale ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale a fondamento dell'accertamento della non estraneità del ad ambienti criminali, vi T_
è il diniego di analoga domanda di indennizzo presentata al Fondo ad opera di , padre della vittima di AF , a Parte_7 Persona_2
seguito della commissione ad opera del richiedente di un delitto di cui all'art. 407, secondo comma, lettera a) del codice di procedura penale, circostanza quest'ultima che dimostra la vicinanza della famiglia T_
ad ambienti criminali di stampo mafioso.
Tali risultanze documentali, che dimostrano la non estraneità di Per_2
ad ambienti criminali, non pare siano state scalfite dalla difesa di
[...]
parte appellante avuto riguardo alle considerazioni di seguito evidenziate.
Quale primo elemento addotto dalla difesa di parte appellante devesi rilevare la natura accidentale e non voluta della morte di Persona_2
il quale, come riferito da due degli assassini sopra indicati e come scritto dai giudici di Corte d'Assise, fu ucciso per errore e per il solo fatto che si trovasse in compagnia della vittima designata tale Persona_1
accidentalità, da ritenersi del tutto pacifica, però concerne la morte del
LT quale evento non programmato ex ante dai sicari ma non concerne il fatto che egli si trovasse nel luogo ove è avvenuta la mattanza, considerato che gli stretti rapporti di frequentazione con il , Per_1
appartenente al sodalizio mafioso e scampato pochi mesi prima ad un precedente attentato alla sua vita, mettevano il LT in una sorta di posizione di pericolo e di rischio perenne sì da non potere far ritenere accidentale quanto poi si è purtroppo verificato.
Riferisce poi la difesa di parte appellante che nell'ambito del processo penale che ha visto la condanna degli assassini ed in altre indagini “non è mai stata captata una telefonata o altro tra il e gli uomini di T_
o con il ”, e che la Corte di Assise, a pag. 123 della Per_8 Per_1
sentenza n. 6 del 2006 del 13.12.2006, ha affermato che “il LT
è soggetto sconosciuto alle forze dell'ordine ed estraneo al Per_2 mondo criminale”: tali affermazioni sono vere e dimostrano il fatto che non siano emersi elementi certi circa l'appartenenza di Persona_2
all'associazione di stampo mafioso di cui faceva parte il , ma se si Per_1
legge bene la pagina 123 della predetta sentenza i giudici scrivono subito dopo che il era “amico personale di ”, ad ulteriore T_ Persona_1
dimostrazione della non estraneità del agli ambienti criminali di T_
cui faceva parte il . Per_1
Rimane infine la valutazione delle affermazioni proferite dalla teste che sono state riportate alla pagina 171 della più volte Tes_1
menzionata sentenza, affermazioni che la difesa di parte appellante ha esecrato vuoi per l'errato significato ad esse attribuite dal Tribunale, vuoi per la fallacia di esse causate, a dire della difesa di parte appellante, da un erroneo riconoscimento del ad opera della medesima teste dovuto T_
ad un macroscopico scambio di persone cagionato dalla errata allegazione di una fotografia pubblicata sul quotidiano la Sicilia sulla base della quale la teste avrebbe effettuato il riconoscimento del , quale soggetto in T_
compagnia del al momento della perpetrazione delle condotte Per_1
estorsive, come da asserite dichiarazioni riportate nei verbali redatti in seno a paralleli procedimenti penali.
Sul significato delle affermazioni proferite dalla teste riportate Tes_1
alla pagina 171 si è già detto: non sono tali da incasellare il T_
nell'organigramma del sodalizio mafioso ma la dicono lunga circa le frequentazioni che lo stesso aveva e la sua vicinanza ad ambienti T_
criminali anche all'atto delle visite per chiedere il pizzo alla malcapitata
Tes_1
Quanto poi al sedicente errore in cui sarebbe incorsa la teste al Tes_1
momento del riconoscimento del LT quale soggetto in compagnia del in occasione delle visite ricevute, agli atti di causa manca alcuna Per_1
prova scritta di quanto riferito dalla difesa di parte appellante, non essendo state versato agli atti di causa alcun verbale redatto in seno a paralleli procedimenti penali da cui potere evincere le modalità di riconoscimento del LT ad opera della teste la tesi di parte appellante in Tes_1
parte qua è rimasta mero flatus vocis privo di riscontro fattuale alcuno.
La parte appellante ha cercato di supplire a tale carenza probatoria di natura documentale instando per l'ammissione delle prove articolate in seno all'atto di citazione in appello e ribadite nella comparsa conclusionale depositata in data 14 luglio 2025: la Corte sul punto non può che ribadire il contenuto dell'ordinanza emessa in data 20 marzo 2023 e denegare la richiesta di assunzione della prova testimoniale in quanto tale richiesta non
è stata reiterata dalla difesa di parte appellante né al momento del deposito delle note a trattazione scritta precedente l'assunzione della causa in decisione né in sede di comparsa conclusionale depositata in prime cure, con conseguente implicita rinuncia all'assunzione della prova.
Non scalfisce le conclusioni sopra riportate il fatto che alla madre di
, sia stato riconosciuto nel 2015 il Persona_2 Persona_11
diritto al ristoro di legge, e ciò per il fatto che nelle more è stata adottata la novella del 2016 che ha introdotto, quale elemento ostativo alla concessione del beneficio, la non estraneità della vittima ad ambienti criminali, nel caso in esame, con riferimento a , Persona_2
ampiamente sconfessata.
In definitiva nulla osta alla conferma del provvedimento impugnato: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellante nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo Parte_1
ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria e decisoria posto che l'Avvocatura dello Stato non ha depositato scritti difensivi di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza n. 327 Parte_1
del 2022, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
, spese liquidate in Euro 4.183,00 (di cui Euro Controparte_1 2.518,00 per la fase di studio ed Euro 1.665,00 per la fase introduttiva) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a., se ed in quanto dovute, come per legge
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 342/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dagli Avv. Mario
Cometti e Giuseppe Cascino del foro di Gela presso il cui studio in Gela,
Via Venezia 378, elegge domicilio
APPELLANTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via
Libertà n. 174, è domiciliato
APPELLATO
Oggetto: indennizzo ex art. 4 legge 512 del 1999
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 21 luglio 1999, intorno alle ore 16.30, nel centro abitato di Gela venivano uccisi a colpi di arma da fuoco e Persona_1 [...]
, fratello convivente di : con sentenza n. 6 del Persona_2 Parte_1
13.12.2006, emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta e parzialmente confermata in seconde cure, si accertava che quel giorno, all'interno della sala da barba dei fratelli sita in Gela in via Eutimo angolo via Pt_2
Pignatelli, un commando di fuoco composto da Persona_3 Parte_3
, , , e
[...] Persona_4 Parte_4 Persona_5 [...]
faceva irruzione all'interno dell'esercizio commerciale Per_6
esplodendo numerosi colpi di pistola;
nella circostanza, il veniva T_
raggiunto da tre colpi di arma da fuoco di grosso calibro e decedeva per arresto cardiorespiratorio in conseguenza delle gravissime lesioni subite.
Si accertava in particolare come il duplice omicidio fosse Persona_7
da inquadrare nell'ambito della cornice della criminalità organizzata mafiosa in Gela, caratterizzata dalla esistenza di una vasta consorteria collegata a suddivisa in due raggruppamenti che si CP_2
contendevano il territorio: il vero obiettivo dell'agguato era l'uccisione di la cui eliminazione era stata voluta su ordine di Persona_1 [...]
mentre il fu vittima accidentale dell'irruzione dei Per_8 T_
sicari i quali nella concitazione dei fatti non si sono fatti scrupolo di eliminarlo;
dopo avere disposto la condanna dei sicari alla pena di anni 17
e mesi 6, la Corte ha riconosciuto il risarcimento dei danni alle parti civili, tra cui figurava , da liquidarsi in separata sede. Parte_1
ha pertanto convenuto innanzi al Tribunale Parte_1 Persona_3
di Gela al fine di ottenere condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'uccisione del proprio congiunto
[...]
, condanna disposta dal medesimo Tribunale con Persona_2
sentenza n. 60/2016 per la somma di Euro 188.100,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
seguiva la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di AF che, con la delibera n. 105 del 14.02.2018, è stata disattesa dal Controparte_1 sul presupposto della “non estraneità del ad ambienti e rapporti T_
delinquenziali”.
ha azionato il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Parte_1
Caltanissetta avente ad oggetto l'accertamento dello status di vittima accidentale di reati di AF di , con conseguente Persona_2
riconoscimento del beneficio previsto dalla legge n. 512 del 1999 e la condanna del convenuto al pagamento della somma già CP_1
quantificata dal Tribunale di Gela: radicatosi il contraddittorio e disattesa la richiesta di ammissione di prova orale articolata dalla difesa della
, il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 327 del 2022 T_
adottata il 2 maggio 2022, ha rigettato la domanda di condanna sulla scorta della “non completa estraneità” del agli ambienti e ai rapporti T_
delinquenziali, affermando che “…si deve ritenere che le considerazioni svolte dal Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso il quale, nella seduta del 14.2.2018, aveva rigettato la richiesta della T_
, appaiono sorrette da una coerente e adeguata motivazione, oltre che
[...]
conforme al dato normativo di cui sopra, atteso che, fermo restando
l'accertamento del giudice penale in ordine al fatto che il Persona_2
era stato vittima accidentale nel contesto della cd. “guerra di AF” avutasi negli anni 90 tra le due consorterie di tipo mafioso di cui sopra, in capo allo stesso non sussisteva l'ulteriore presupposto inerente la completa estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Tale circostanza il Comitato ha esattamente rilevato, sempre sulla base degli accertamenti ricavabili dall'istruttoria prefettizia e del giudice penale dai quali era emerso che la vittima, seppure morto in maniera accidentale e non appartenente a organizzazioni di tipo mafiose, era amico personale del pregiudicato e affiliato a consorteria mafiosa
[...]
(vero destinatario dell'agguato), come, in effetti, si evinceva Per_1
anche alla sentenza penale n 6/2006 dove, a pagina 171, viene riportato che “durante le visite verosimilmente preordinate all'attività di estorsione, il era accompagnato dal ”. Tale affermazione Per_1 T_
incide in maniera decisiva sulla mancanza dei presupposti di accoglimento della domanda, atteso che il LT non si trovava nella barberia, magari
a beneficare dei relativi servizi per conto proprio, ma in quel luogo si era portato con l'amico che, tra l'altro, circa tre mesi prima Persona_1
era scampato ad altro tentativo di omicidio, come ricordato anche dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo. Inoltre, a confermare che il
LT, pure se non organico a cosa nostra, era vicino ad ambienti criminali, doveva essere valutato la presenza di sentenza di condanna nei confronti del padre dell'istante per reati ostativi e che in quel caso aveva portato, come sopra detto, al rigetto della sua domanda di accesso ai relativi benefici. In definitiva, le considerazioni svolte dalla parte attrice non colgono nel segno, atteso che nei confronti ella stessa si applica la normativa sopra ricordata, non avendo nessun rilievo decisivo in senso contrario la circostanza, pacifica, perché contenuta in sentenze penali passate in giudicato, che il fratello era stato vittima accidentale di reati di tipo mafioso. Analogamente, nessun argomento in senso contrario può trarsi dal giudicato ottenuto dalla in sede civile, atteso che la T_
fattispecie risarcitoria relativa alle istanze rivolte contro l'autore del reato
(nei cui confronti, infatti, è stato instaurato il relativo giudizio), non hanno alcuna portata vincolante per l'autorità amministrativa sopra ricordata, atteso che i presupposti di accoglimento delle domande di accesso al
Fondo sono, come sopra detto, del tutto diverse. Per il resto, questo giudice può anche riportarsi agli ulteriori precedenti giurisprudenziali citati dalla parte convenuta che complessivamente denotano e sottolineano la necessità, per colui che vuole accedere ai benefici in questione, della completa estraneità della persona offesa agli ambienti malavitosi, onde evitare che la collettività possa essere gravata di elargizioni economiche anche in favore dei familiari dei soggetti sopra indicati, dovendosi, pertanto, anche confermare il giudizio di superfluità ed ininfluenza dei mezzi istruttori avanzati con la memoria istruttoria, atteso che dalla documentazione allegata da entrambe le parti e dagli accertamenti ad essi sottesi si possono ricavare tutti gli elementi utili e necessari per la decisione.” ha interposto gravame avverso la sentenza n. 327 del 2022 Parte_1
deducendo, quale unico motivo d'appello, l'errata, omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'aspetto decisivo della controversia, rilevante ai fini della decisione, dato dall'asserita ed indimostrata vicinanza della vittima primaria ad ambienti criminali, e la conseguente Persona_2
violazione degli artt. 4 e 6 della Legge n. 512/99 e dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 302/90: ad avviso di parte appellante il Tribunale aveva erroneamente recepito le difese del convenuto svolte alla CP_1
luce della modifica legislativa apportata dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122, alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, con cui sono stati estesi alle vittime dei reati di tipo mafioso i requisiti previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, aventi ad oggetto la necessaria verifica nel corso dell'istruttoria dell'estraneità della vittima, o dei suoi aventi causa, ad ambienti delinquenziali, con una motivazione del tutto contrastante rispetto alle risultanze istruttorie conseguite nell'ambito dei procedimenti penali di primo e secondo grado i quali avevano concluso per la totale estraneità del LT ad ambienti criminali e per l'accidentalità della sua uccisione che era stata definita dallo stesso autore materiale del duplice omicidio, tale Persona_5
nonché da detto un tragico errore atteso Parte_5 Persona_9
che il vero bersaglio del commando era il , quest'ultimo sì affiliato a Per_10
la difesa di parte appellante ha richiamato il contenuto della CP_2
pagina 171 della sentenza n. 6/2006 del 13.12.2006 emessa dalla Corte
d'Assise di primo grado di Caltanissetta laddove la Corte aveva affermato che il LT fu vittima accidentale dell'agguato mafioso e che questi fece sfortunatamente ingresso presso il salone di bellezza in cui si sono consumati i fatti proprio prima dell'ingresso dei sicari allorché il era Per_10
già seduto intento a beneficiare dei servizi ed ignaro di ciò che gli stava capitando.
La difesa di parte appellante ha poi censurato il deciso di primo grado nella parte in cui, al fine di perorare l'infondata tesi della non estraneità di agli ambienti criminali, aveva valorizzato quanto Persona_2 riportato sempre nella pagina 171 della predetta sentenza emessa dalla
Corte d'Assise di primo grado di Caltanissetta con riferimento alle dichiarazioni proferite dalla teste pagina che, nella misura in Tes_1
cui precisava che “Non possono ritenere sufficienti in tal senso le affermazioni della teste che ha reso dichiarazioni nell'ambito Tes_1
del procedimento parallelo di cui sono stati acquisiti i verbali, essendosi la stessa limitata a riferire di aver ricevuto delle visite – verosimilmente preordinate ad attività di estorsione – presso il proprio deposito di carburanti dal che nell'occasione era accompagnato dal , Per_1 T_
lungi dal corroborare l'interpretazione resa dal Giudice di prime cure circa la vicinanza del con ambienti criminali, ne confermava la totale T_
estraneità, senza comunque sottacere come tale singolo episodio, da contestualizzare nell'ambiente locale in cui si era verificato, “ove è facile avere contatti con tutta la cittadinanza”, non poteva avvalorare la tesi della non estraneità del al sodalizio mafioso in mancanza di ulteriori T_
riscontri od elementi concludenti in tal senso, avuto riguardo a quanto sostenuto dalla Corte d'Assise secondo cui “Quanto al LT questa
Corte ritiene che non siano stati acquisti elementi certi che portino a ritenere che lo stesso fosse un avvicinato del clan e che sia stato CP_3
per ciò volutamente colpito quale vittima, se non predestinata, quanto meno individuata all'atto dell'esecuzione dell'omicidio”.
La difesa di parte appellante inoltre ha rilevato come alla madre di
, fosse stato riconosciuto nel 2015 il Persona_2 Persona_11
diritto al ristoro di legge e come, pertanto, mal si giustificava una disparità di trattamento per casi del tutto similari tra madre e sorella della vittima primaria di reato mafioso, senza comunque sottacere la illegittimità della statuizione ministeriale la quale non poteva discostarsi dalle risultanze fattuali contenute nelle sentenze penali di condanna degli autori materiali del reato e nella sentenza civile di riconoscimento del risarcimento del danno, stante la mancanza assoluta di alcun potere discrezionale in capo al
Fondo in ordine all'esatto risarcimento da garantire agli eredi delle vittime deciso in sede penale e/o civile, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26626 del 2007 che ha affermato che i privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; parte appellante infine ha rilevato come la non estraneità della vittima primaria ad ambienti criminali, quale elemento ostativo alla fruizione del beneficio di cui alla legge n. 512 del
1999 richiamato dall'art. 4, comma terzo, della medesima legge, non operi, come nella fattispecie per cui è lite, nel caso in cui si dimostrava l'accidentalità del coinvolgimento della vittima primaria nell'azione criminosa lesiva secondo quanto disposto dall'art. 1, comma secondo, lett.
b), della Legge n. 302 del 1990.
Si è costituito nel giudizio di appello il instando per Controparte_1
il rigetto del gravame azionato dalla e per la conferma della T_
sentenza di primo grado: radicatosi il contraddittori, senza istruttoria alcuna, ad onta della reiterazione ad opera della difesa di parte appellante dell'ammissione delle prove orali disattese in prime cure, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 26 giugno 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da e di dovere confermare la sentenza di primo Parte_6
grado per i motivi di seguito evidenziati.
Risultano circostanze pacifiche sia il fatto che , fratello Persona_2
della odierna appellante , sia stato ucciso da appartenenti a Parte_1
sia il fatto che abbia ottenuto in sede civile una CP_2 Parte_1
sentenza di condanna di uno degli autori materiali dell'omicidio del fratello in presenza della quale ha incoato richiesta indennitaria al Fondo a ciò abilitato per legge: la pubblica amministrazione procedente ha denegato la domanda sulla base della non estraneità della vittima di AF ad ambienti criminali in applicazione della novella del 2016 che ha modificato la Legge
n. 512 del 1999, avendo ritenuto che fosse frequentatore Persona_2
abituale di soggetto quest'ultimo appartenente ad una Persona_1 delle consorterie criminali che all'epoca dei fatti si contendevano il controllo del territorio della città di Gela.
La questione che, pertanto, occorre vagliare nella presente sede è quella volta all'accertamento della estraneità ad ambienti criminali o meno ad opera di , estraneità affermata dalla difesa di parte Persona_2
appellante e ribadita dalla difesa erariale a sostegno del diniego di indennizzo palesato dall'amministrazione procedente: la Corte reputa di dovere confermare il ragionamento del giudice di primo grado che ha ben valorizzato le risultanze documentali versate in atti dal tenore contenutistico sotto evidenziato.
Innanzitutto emerge il contenuto delle dichiarazioni proferite dalla teste che sono state riportate alla pagina 171 della sentenza n. 6 del Tes_1
2006 emessa dalla Corte d'Assise di primo grado di Caltanissetta, dichiarazioni che attestano come la teste avesse ricevuto presso il proprio deposito di carburanti delle visite preordinate ad attività di estorsione ad opera del il quale, in tali occasioni, era risultato essere stato Per_1
accompagnato da : sebbene la Corte d'Assise abbia Persona_2
ritenuto tali affermazioni non sufficienti ad incasellare il LT nel sodalizio criminale, ciononostante tali affermazioni indicano inequivocabilmente come il LT avesse stretti rapporti personali e confidenziali con il il quale acconsentiva che il LT lo Per_1
spalleggiasse in occasione del compimento di attività delittuose di inusitata gravità; in mancanza di un consolidato e duraturo rapporto di condivisione di intenti il non avrebbe certo consentito la compagnia del LT Per_1
nella realizzazione del suo intento criminoso.
Altro elemento che certifica lo stretto rapporto personale tra il ed il Per_1
e la vicinanza di quest'ultimo ad ambienti criminali è il fatto che il T_
LT si fosse recato al salone di barbiere proprio quando era ivi presente il intento a beneficiare dei servizi di bellezza: il fatto che, come Per_1
evidenziato dalla difesa di parte appellante, il sia entrato dopo e T_
non in contemporanea al presso l'esercizio commerciale non indica Per_1
nulla, rilevando piuttosto la contemporanea presenza dei due al momento dell'indicibile agguato il quale attesta viepiù la non occasionale frequentazione tra i due.
Infine, quale ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale a fondamento dell'accertamento della non estraneità del ad ambienti criminali, vi T_
è il diniego di analoga domanda di indennizzo presentata al Fondo ad opera di , padre della vittima di AF , a Parte_7 Persona_2
seguito della commissione ad opera del richiedente di un delitto di cui all'art. 407, secondo comma, lettera a) del codice di procedura penale, circostanza quest'ultima che dimostra la vicinanza della famiglia T_
ad ambienti criminali di stampo mafioso.
Tali risultanze documentali, che dimostrano la non estraneità di Per_2
ad ambienti criminali, non pare siano state scalfite dalla difesa di
[...]
parte appellante avuto riguardo alle considerazioni di seguito evidenziate.
Quale primo elemento addotto dalla difesa di parte appellante devesi rilevare la natura accidentale e non voluta della morte di Persona_2
il quale, come riferito da due degli assassini sopra indicati e come scritto dai giudici di Corte d'Assise, fu ucciso per errore e per il solo fatto che si trovasse in compagnia della vittima designata tale Persona_1
accidentalità, da ritenersi del tutto pacifica, però concerne la morte del
LT quale evento non programmato ex ante dai sicari ma non concerne il fatto che egli si trovasse nel luogo ove è avvenuta la mattanza, considerato che gli stretti rapporti di frequentazione con il , Per_1
appartenente al sodalizio mafioso e scampato pochi mesi prima ad un precedente attentato alla sua vita, mettevano il LT in una sorta di posizione di pericolo e di rischio perenne sì da non potere far ritenere accidentale quanto poi si è purtroppo verificato.
Riferisce poi la difesa di parte appellante che nell'ambito del processo penale che ha visto la condanna degli assassini ed in altre indagini “non è mai stata captata una telefonata o altro tra il e gli uomini di T_
o con il ”, e che la Corte di Assise, a pag. 123 della Per_8 Per_1
sentenza n. 6 del 2006 del 13.12.2006, ha affermato che “il LT
è soggetto sconosciuto alle forze dell'ordine ed estraneo al Per_2 mondo criminale”: tali affermazioni sono vere e dimostrano il fatto che non siano emersi elementi certi circa l'appartenenza di Persona_2
all'associazione di stampo mafioso di cui faceva parte il , ma se si Per_1
legge bene la pagina 123 della predetta sentenza i giudici scrivono subito dopo che il era “amico personale di ”, ad ulteriore T_ Persona_1
dimostrazione della non estraneità del agli ambienti criminali di T_
cui faceva parte il . Per_1
Rimane infine la valutazione delle affermazioni proferite dalla teste che sono state riportate alla pagina 171 della più volte Tes_1
menzionata sentenza, affermazioni che la difesa di parte appellante ha esecrato vuoi per l'errato significato ad esse attribuite dal Tribunale, vuoi per la fallacia di esse causate, a dire della difesa di parte appellante, da un erroneo riconoscimento del ad opera della medesima teste dovuto T_
ad un macroscopico scambio di persone cagionato dalla errata allegazione di una fotografia pubblicata sul quotidiano la Sicilia sulla base della quale la teste avrebbe effettuato il riconoscimento del , quale soggetto in T_
compagnia del al momento della perpetrazione delle condotte Per_1
estorsive, come da asserite dichiarazioni riportate nei verbali redatti in seno a paralleli procedimenti penali.
Sul significato delle affermazioni proferite dalla teste riportate Tes_1
alla pagina 171 si è già detto: non sono tali da incasellare il T_
nell'organigramma del sodalizio mafioso ma la dicono lunga circa le frequentazioni che lo stesso aveva e la sua vicinanza ad ambienti T_
criminali anche all'atto delle visite per chiedere il pizzo alla malcapitata
Tes_1
Quanto poi al sedicente errore in cui sarebbe incorsa la teste al Tes_1
momento del riconoscimento del LT quale soggetto in compagnia del in occasione delle visite ricevute, agli atti di causa manca alcuna Per_1
prova scritta di quanto riferito dalla difesa di parte appellante, non essendo state versato agli atti di causa alcun verbale redatto in seno a paralleli procedimenti penali da cui potere evincere le modalità di riconoscimento del LT ad opera della teste la tesi di parte appellante in Tes_1
parte qua è rimasta mero flatus vocis privo di riscontro fattuale alcuno.
La parte appellante ha cercato di supplire a tale carenza probatoria di natura documentale instando per l'ammissione delle prove articolate in seno all'atto di citazione in appello e ribadite nella comparsa conclusionale depositata in data 14 luglio 2025: la Corte sul punto non può che ribadire il contenuto dell'ordinanza emessa in data 20 marzo 2023 e denegare la richiesta di assunzione della prova testimoniale in quanto tale richiesta non
è stata reiterata dalla difesa di parte appellante né al momento del deposito delle note a trattazione scritta precedente l'assunzione della causa in decisione né in sede di comparsa conclusionale depositata in prime cure, con conseguente implicita rinuncia all'assunzione della prova.
Non scalfisce le conclusioni sopra riportate il fatto che alla madre di
, sia stato riconosciuto nel 2015 il Persona_2 Persona_11
diritto al ristoro di legge, e ciò per il fatto che nelle more è stata adottata la novella del 2016 che ha introdotto, quale elemento ostativo alla concessione del beneficio, la non estraneità della vittima ad ambienti criminali, nel caso in esame, con riferimento a , Persona_2
ampiamente sconfessata.
In definitiva nulla osta alla conferma del provvedimento impugnato: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate all'appellante nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo Parte_1
ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria e decisoria posto che l'Avvocatura dello Stato non ha depositato scritti difensivi di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza n. 327 Parte_1
del 2022, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
, spese liquidate in Euro 4.183,00 (di cui Euro Controparte_1 2.518,00 per la fase di studio ed Euro 1.665,00 per la fase introduttiva) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a., se ed in quanto dovute, come per legge
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico