Articolo 37 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 36Articolo 38
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30 giugno 1874
Art. 37.

I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un tribunale civile e correzionale.

Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il tribunale che ha sede nella citta' in cui risiede la Corte.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874