Art. 37.
I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un tribunale civile e correzionale.
Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il tribunale che ha sede nella citta' in cui risiede la Corte.
I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un tribunale civile e correzionale.
Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il tribunale che ha sede nella citta' in cui risiede la Corte.