Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale-azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gulina e Andrea Cuccurullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NA e Agenzia Regionale NA per le Erogazioni in Agricoltura (TE), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto 18.05.2020, n. -OMISSIS-, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione NA – Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche agricole, Attività gestionale sul Livello territoriale di Firenze e Arezzo –, conosciuto in data 21.05.2020;
- della relazione in allegato A al suddetto decreto;
- della comunicazione del 20.05.2020 di conclusione del procedimento amministrativo e di trasmissione del suddetto decreto;
- della comunicazione 07.11.2019, relativa alla non ammissibilità della domanda di saldo e richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- della nota 05.06.2020, prot. n. -OMISSIS- di TE (e dei relativi allegati), di recupero importo non spettante erogato in fase di anticipo e sanzione;
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, titolare di azienda agricola, si duole del decreto della Regione NA n. -OMISSIS- del 18 maggio 2020, con cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 63 Regolamento UE n. 809/2014, pari, nel caso di specie, a euro 30.938,30. Sono impugnati anche gli atti connessi e consequenziali, tra cui la nota TE prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2020, con cui si disponeva il recupero in danno del ricorrente della somma lorda di euro 43.946,31, di cui euro 30.938,30 per la impugnata sanzione de qua .
2) Si sono costituite in giudizio la Regione NA e TE.
3) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
3.1) L’azienda agricola di cui è titolare il ricorrente è stata ammessa a beneficiare di un contributo pubblico per la realizzazione di acquisti di macchinari e attrezzature per l’attività silvocolturale e delle energie rinnovabili per complessivi euro 214.196,00 a fronte di una spesa preventivata di euro 535.490,00.
3.2) Il relativo contratto di assegnazione del contributo è stato sottoscritto il 26 febbraio 2018.
3.3) La domanda ed il finanziamento erano relativi al Bando del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 – 2020, Misura 8.6 - Annualità 2016, “ Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste ”, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione NA n. 9970 del 4/10/2016.
3.4) Il bando, per l’acquisto di macchine ed attrezzature forestali, prevede una griglia di ammissibilità con classi di potenza in relazione alle superfici forestali in possesso dell’azienda, come da § 3.1, Azione B, punto 4, che a sua volta rinvia alla tabella A (doc. 6 ricorrente).
3.5) Nel caso di specie, la tabella A, azione B, per le aziende forestali che dispongono di boschi fino a 50 ha di superficie, individua le attrezzature forestali ammissibili a contributo e, per quanto attiene alle cippatrici forestali, ammette quelle con potenza da 51 a 100 kW.
3.6) L’azienda del ricorrente rientrava nella suddetta classe di ampiezza, com’è pacifico in atti.
3.7) In sede di domanda di saldo è risultato, per quanto rileva nella presente causa, che la cippatrice acquistata dal ricorrente (Chipper mod. 50/75) aveva una potenza tra i 110 e 236 KW.
3.8) All’esito del contraddittorio procedimentale, la Regione accoglieva la soluzione proposta dal ricorrente, per cui egli manteneva la macchina migliore (sopra-soglia), contro la contabilizzazione del prezzo della peggiore (sotto-soglia). Riteneva però l'Ente che tale correzione rientrasse nell’ipotesi di cui all'art. 63, paragrafo primo, del Regolamento UE 17.07.2014 n. 809, secondo cui, se l’importo domandato supera quello accordato per una misura superiore al 10%, si applica “ una sanzione amministrativa ” che “ corrisponde alla differenza tra questi due importi ”.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la P.A. ha erroneamente escluso la ricorrenza della causa giustificativa contemplata dallo stesso art. 63 cit., secondo cui “ non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile ”;
- b) infatti, il dato quantitativo della potenza della macchina acquistata non compariva nei materiali informativi considerati per l'acquisto, concentrando l'attenzione sulle specifiche attitudini prestazionali (v. doc. 9 ricorrente).
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che l’azione della P.A. è contraddittoria, in quanto ha comunque consentito l’acquisto della macchina migliore, sanzionandola però con l’atto impugnato.
6) La Regione NA e TE hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto nel caso di specie si versa in una fase di erogazione/ripetizione del contributo, sulla base di un dedotto inadempimento del beneficiario.
7) All’udienza pubblica del 2 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Coglie nel segno l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, nel caso di specie, si discute comunque di atti adottati nella fase di esecuzione del contratto stipulato dalle parti nel 2018 per l’assegnazione del contributo in questione, cioè di una fase in cui le posizioni dei contraenti hanno natura paritetica e consistenza di diritti soggettivi, venendo in rilievo, per l’appunto, la corretta esecuzione del contratto medesimo (come rilevato da questo T.A.R. in caso analogo con sentenza n. 355 del 21 marzo 2022).
9) Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame, dovendosi riconoscere in materia la giurisdizione del Giudice Ordinario, a cui la parte ricorrente viene rimessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
10) Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo la parte ricorrente al Giudice Ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.