Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.03.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9810/2023 R.G.L. cui è stata riunita la n. 9873/2023 R.G.L. vertente
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Di Iorio Parte_1 Parte_2
Marcello Angelo
RICORRENTI
E
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...]
difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati in data 08.11.2023 e 10.11.2023, riuniti in corso di causa per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ex artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., Parte_1
e - premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato del
[...] Parte_2 CP_1 resistente con la qualifica di “personale educativo”, esponevano, quanto a di aver prestato Parte_1
servizio come educatore negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, quanto a di aver prestato servizio come educatrice negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, Pt_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015.
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Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette parti chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale accertasse il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, per ciascun ricorrente, “in via altrettanto CP_3 preliminare si eccepisce, a titolo cautelativo e ai sensi dell'art. 2948 c.c., la prescrizione di ogni diritto maturato, con riguardo alla erogazione di eventuali somme arretrate, anteriormente al quinquennio dall'atto interruttivo della prescrizione” e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia
Ill.mo Giudice adito, respinta ogni domanda, eccezione e difesa così giudicare: - respingere la domanda della parte ricorrente laddove non fondata;
- compensare le spese di giudizio.”
Con le note TS del 01.06.2024, il ricorrente ha così dedotto: “insiste per la Parte_1 disapplicazione dell'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015 e s.m.i. e dei DPCM attuativi nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo oltre che per il riconoscimento del diritto a beneficiarne (con le forme previste in favore dei docenti di ruolo), quale Personale Educativo di ruolo, in favore del ricorrente per i seguenti Anni Scolastici:
2017 – 2018 prestazione eseguita con contratto a tempo indeterminato;
(prescritto, secondo recente insegnamento “istruzioni” della Corte di Cassazione) 2018 – 2019 prestazione eseguita con contratto a tempo indeterminato;
(non prescritto, cfr. corrispondenza interruzione termini Allegato 5 del
24.11.2022) 2019 – 2020 prestazione eseguita con contratto a tempo indeterminato;
(non prescritto)
2020 – 2021 prestazione eseguita con contratto a tempo indeterminato;
(non prescritto) 2021 – 2022 prestazione eseguita con contratto a tempo indeterminato;
(non prescritto) 2022 – 2023 prestazione eseguita con contratto a tempo indeterminato;
(non prescritto) vale a dire n.5 Bonus per un totale complessivo di €.2.500,00”, dunque rinunciando alla domanda relativamente al riconoscimento della
Carta Docente per l'a.s. 2017/2018, insistendo per l'accoglimento della domanda per le altre annualità.
Istruite documentalmente, le cause riunite sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 7 2.1. La spettanza della carta docenti agli educatori è stata riconosciuta dalla Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2024 (ud. 19/03/2024, dep. 12/04/2024), n. 9984: “2. Il ricorso è fondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 32104/2022), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
3. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
pagina 3 di 7 compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-
2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive". L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i pagina 4 di 7 contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
7. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere,
a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'art. 398 del
D.Lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_6
specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Come
è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
8. Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, la quale ha escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
pagina 5 di 7 Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal , il termine CP_3 quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente, nella specie, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
(ovvero dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016), non può dirsi spirato con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tenuto conto della notificazione delle lettere di messa in mora, avvenuta in data 24.11.2022.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione in favore degli stessi della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità, pari ad euro 2.500,00 per ciascun ricorrente), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. CP_3
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014 (stante la riunione delle cause connesse), con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, di
€.760,00 in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Azzurra de Salvia, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9810/2023 R.G.L., cui è stato riunito il n. 9873/2023
R.G.L., e disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 6 di 7 a) dichiara il diritto di e ad ottenere il beneficio economico della Parte_1 Parte_2 cd. “Carta del docente” per ciascun anno scolastico indicato in ricorso;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_5 tempore, all'attribuzione in favore delle parti ricorrenti della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità, pari ad euro 2.500,00 per ciascun ricorrente), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5
pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi €.2.074,00 per compenso professionale [€.1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro scaglione “infra
€.5.200,00”) + €.760,00], nonchè i.v.a., c.p.a., rimborso spese generali del 15% come per legge, oltre contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Di Iorio Marcello
Angelo.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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