Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3081/2024 R.G. promosso da
, nata l'[...] a [...], San Paolo, Brasile, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Priolo del foro di Reggio Calabria, (CF: C.F._1
), presso lo studio del quale ha eletto domicilio come da procura in atti;
[...]
RICORRENTE
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, in accoglimento del presente ricorso: i. NEL MERITO: accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis della ricorrente per trasmissione dello stato dai propri ascendenti e, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente nei registri dello Stato Civile, all'uopo provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
ii. IN OGNI CASO: condannare il resistente alle spese e competenze di CP_1
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretta del cittadino italiano
[...]
nato a [...], in data [...] ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza Per_1
mai naturalizzarsi brasiliano, (All.1-2-4).
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Con decreto del 4/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione in data 8/04/2025 unitamente a prova della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto , effettuata Controparte_1
il 4/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
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Sul punto la ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto e provato di aver presentato la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San Paolo a mezzo comunicazione di posta elettronica del 18/11/2022, sistema al tempo in uso, (All.11. Ha prodotto altresì la lista di attesa dal 2020 unitamente a documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale emerge il notevole ritardo con cui, causa l'abnorme numero delle domande, stanno procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni
2012 e 2013, (All.12-13-14).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile in epoca non nota dove Persona_1
in data 29.04.1916 sposava (All.3), con la quale generava il figlio Persona_2 Per_3
nato il [...] in [...], (All.5). Questi, a sua volta, contraeva matrimonio il
[...]
25.09.1941 con (All.6); da questa unione nasceva il 12.07.1950 a Mogi -Mirim/ San Persona_4
Paolo, Brasile, (All.7). Quest'ultimo ha contratto matrimonio il 18.01.1975 Persona_5
con (All.8). Da questa unione è nata il [...], a [...], San Paolo, Brasile Persona_6
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea la ricorrente la quale, a sua volta, il 19.12.2020 si è sposata con Parte_1 [...]
, (All.9-10). Persona_7
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana, quale diretta discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo Persona_1
di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (All.4) ai sensi dell'art. 1
Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio nonno paterno Persona_3
della richiedente.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della ricorrente dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
Pag. 4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_2
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla giurisprudenza di merito prodotta dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nata l'[...] a [...], San Paolo, Brasile, è cittadina italiana jure
[...]
sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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