Articolo 3 della Legge 27 febbraio 1958, n. 161
Articolo 2Articolo 4
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4 aprile 1958
Art. 3.
Le aliquote del personale delle nuove costruzioni ferroviarie del soppresso gruppo B, fissate dalla tabella C allegata al regio decreto 11 luglio 1941, n. 675 , sono trasferite nei ruoli organici del personale delle carriere di concetto del Genio civile secondo la ripartizione risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 4 aprile 1958