Articolo 2 della Legge 15 giugno 1984, n. 241
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 giugno 1984
Art. 2.
Il comune di Carpi (Modena) deve destinare i beni immobili di cui al precedente articolo 1 alla istituzione del Museo-monumento nazionale a perenne ricordo delle vittime dei campi di concentramento nazisti ed a parco pubblico, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Entrata in vigore il 21 giugno 1984