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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2797 /2024
All'udienza del 19/03/2025 innanzi al Got dott. Marcello Bellomo alle ore 12.55 è comparso per parte ricorrente l'avv. sostituito dall'avv. Giovanni Di Dia il quale chiede un Controparte_1
che la causa sia decisa ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice dato atto che alle ore 12.58 nessuno è presente per l' il cui procuratore ha P_
depositato note scritte di udienza, si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore 16.04
assentii procuratori, decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2797 /2024 R.G.L. oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente tra
nato a [...] il [...] CF in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. giusta procura in atti, ricorrente Controparte_1
nei confronti di
, nato a [...] , CF Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in atti, resistente
E di
resistente contumace Controparte_4
FATTO E DIRITTO
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “-
Rejectis adversis. - Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione. - Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29920249009205965/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente. - Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs.
46/99 gli avvisi di addebito n. 59920150002371641, 59920160000740985 e 59920160002407309 nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto. - Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso”
Adduceva il ricorrente a sostegno dell'opposizione la “1) Mancata notifica atto prodromico, prescrizione del credito”; “2) Nullità degli interessi – violazione di legge”
Si costituiva l'ente impositore il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente, allegava la regolare notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta del quale pure depositava copie complete della documentazione attestante la notifica degli stessi, evidenziava che nella decorrenza del termine di prescrizione doveva tenersi conto della sospensione della stessa disposto dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da covid-19 e che parimenti detto termine in pendenza dell'opposizione e tenuto conto della richiesta espressamente formulata di accertamento della pretesa contributiva, era ulteriormente sospeso fino alla definizione del giudizio medesimo (Cass. Lav. 21799/2020).
Chiedeva pertanto “Rigettare la domanda di sospensione cautelare - Ritenere e dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di opposizione agli atti esecutivi nonché l'opposizione di merito;
- Disporre esibizione atti - Ove contestato, richiedere informazioni al Comune, ex art. 213 c.p.c., sulla CP_5
residenza di parte ricorrente alla data della notifica degli avvisi di addebito e-o dei successivi atti interruttivi
- Ritenere e dichiarare la valida notifica degli avvisi di addebito 59920150002371641, CP_5
59920160000740985 e 59920160002407309e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi - Con vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di P_
. CP_5
Non si è costituito l'agente della riscossione.
Il Tribunale tenuto conto della natura documentale della controversia, ritiene di poter decidere allo stato degli atti.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_5
Ed invero premesso che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass., Sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile
2012, n. 5375), con la conseguenza che alcuna preclusione può derivare sul punto dalla tardiva costituzione del resistente, si rileva che dopo la pronuncia delle SSUU della suprema Corte n.
7514/2022 dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, è pacifico che la legittimazione a contraddire nelle controversie inerenti la riscossione dei crediti previdenziali, si appartiene al solo ente impositore.
Nel merito si rileva quanto segue.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora , per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie risulta dagli atti depositati dall' con la nota del 24.02.2025 (da P_
dichiarare utilizzabile in quanto contenente documentazione non nella disponibilità della parte ed a questa inoltrata in data 24.02.2025 a seguito di tempestiva richiesta formulata il 22.01.2025 prima quindi della maturazione di qualsivoglia preclusione processuale) che l'intimazione opposta è stata notificata all'odierno ricorrente il 29.11.2024 e non il 13.12.2024 come dichiarato in ricorso
Ne deriva che l'opposizione è certamente inammissibile poiché tardiva laddove mira a censurare vizi propri del procedimento di riscossione (mancata notifica di atti presupposti) o vizi formali dei singoli atti (mancata indicazione criteri di calcolo degli interessi dovuti)
L'opposizione risulta invece tempestivamente proposta ai fini recuperatori- ma tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti. Detta opposizione, va quindi qualificata come proposta ai sensi dell'art 615 comma 1 cpc laddove finalizzata ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore al recupero dei crediti de quibus per intervenuta prescrizione degli stessi
Ebbene ciò posto in tema di ammissibilità e qualificazione della proposta opposizione, si rileva che nel merito essa è fondata.
Parte ricorrente ha inteso opporre l'intimazione di pagamento n. 299 20249009205965000 notificata tramite raccomandata a/r n. 20002508973-1 consegnata al destinatario il 29.11.2024 (e non il 13.12.2024 come dichiarato in ricorso).
A detta intimazione risultano sottesi e presupposti i seguenti atti interruttivi:
1) AVA 599 2015 00023716 41, relativo alle omissioni dei contributi eccedenti il minimale per l'anno di imposta 2008 notificato tramite racc. a/r n. 65034874889-9 2.2.2016 a mani Parte_2
del destinatario;
la notifica di tale atto è stata preceduto dalla notifica di un “avviso bonario” tramite raccomandata a/r n. 65024625623-7 in data 13.5.2014
2) AVA 599 2016 00007409 85, relativo alle omissioni dei contributi entro il minimale per la prima e la seconda rata emissione 2015.01 notificato tramite racc. a/r n. 65036160300-3 consegnata il 18.5.2016
3) AVA 599 2016 00024073 09, relativo alle omissioni dei contributi per la terza e la quarta rata dell'emissione 2015.01 notificato tramite raccomandata a/r n. 65037920015-1 con avviso di giacenza inoltrato al destinatario il 30.11.2016 e plico restituito al mittente per compiuta giacenza.
Nell'udienza immediatamente successiva al deposito dei suddetti documenti, il ricorrente nulla ha dedotto e/o eccepito in ordine alla regolarità di dette notifiche con la conseguenza che esse vanno ritenute non solo esistenti ma anche correttamente eseguite e pertanto valide ed efficaci.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione da intendersi riferita al periodo intercorso tra la notifica di ciascuno dei suddetti atti e la notifica dell'intimazione opposta (29.11.2024)
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente si rileva che con riferimento al 2008 risultano richiesti i “Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale” (avviso di addebito 599 2015 00023716 41 000) i quali vanno versati nel termine previsto per il pagamento della imposta sui redditi e quindi nel caso di specie e tenuto conto delle succedutesi proroghe, tra il mese di giugno e quello di agosto del 2009 con la conseguenza che l'avviso bonario notificato il 13.5.2014 (il quale contiene sia l'espressa indicazione della causale che lo specifico ammontare delle somme richieste) è atto idoneo ai fini della interruzione della decorrenza del termine de quo.
Con riferimento poi ai tre avvisi di addebito su indicati, notificati tra il febbraio ed il novembre del 2016 all'ordinario termine quinquennale di prescrizione va aggiunto il relativo periodo di sospensione dei termini di riscossione e versamento disposto dalla decretazione d'urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne deriva che per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio
2020-2021: se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa (il termine scadeva successivamente al periodo di sospensione) al termine quinquennale va aggiunto il periodo di sospensione di 542 giorni esatti.
Pertanto, la sospensione del termine di prescrizione che sarebbe naturalmente scaduto nel
2021 (vale a dire cinque anni dopo le notifiche del 2016) è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
Ebbene con riferimento al caso di specie il termine di prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito su indicati (compiuto rispettivamente il 2.2.2021 per il primo, il 18.5.2021 per il secondo ed il 30.11.2021 per il terzo) è stato ex lege differito al 31.12.2023 con la conseguenza che al momento della notifica dell'intimazione opposta (29.11.2024), in mancanza di ulteriori atti interruttivi, detto termine era interamente decorso e la pretesa contributiva prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal DM
147/2022- tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 18.009,44) si liquidano in favore del ricorrente in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non è possibile procedere alla pur chiesta liquidazione delle spese in favore dell' ed in P_
danno di in quanto da una parte è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP_5
concessionario in ordine alle domande proposte dal ricorrente;
dall'altro l'istituto non ha autonomamente richiesto di chiamare in causa detto concessionario il quale quindi non è parte del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_5
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara Parte_1
non dovuti poiché prescritti i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento n. 299
20249009205965000 e relativi agli avvisi di addebito 599 2015 00023716 41; 599 2016 00007409 85,
599 2016 00024073 09;
- compensa le spese tra ricorrente ed vista la mancata costituzione di quest'ultima; CP_5
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese P_
di lite che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 2.695,50 oltre Parte_1
rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 19 marzo 2025
Il Giudice