Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
L'elenco delle attività di carattere stagionale che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro - di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (nella specie, applicabile "ratione temporis") - deve considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica; conseguentemente, con riferimento all'attività di lavorazione del tabacco, nella "cernita e condizionamento in colli della foglia del tabacco allo stato secco", di cui all'allegato 15 del suddetto d.P.R., non può farsi rientrare la lavorazione industriale della foglia del tabacco, nè, ai fini del carattere stagionale, può assumere rilievo il ritmo delle "commesse" ricevute dall'impresa, rilevando esclusivamente la natura della lavorazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2005, n. 12820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12820 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO ET - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RI PP, RU SI MI, AN RO, ER ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PP TORRE, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ATI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 24221/03 proposto da:
AZIENDA TABACCHI ITALIANI SPA in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO SCOCOZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN RO, ER ME, DI RI PP, RU SI MI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 145/03 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 10/03/03 - R.G.N. 1192/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/03/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;
Udito l'Avvocato D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti ET UA, OM RU, US Di AR e SI AN CI esponevano: che erano stati assunti dall'Azienda Tabacchi Italiani (ATI) s.p.a. con reiterati contratti a tempo determinato;
che nell'anno 1999, in pendenza di una causa dagli stessi promossa dinanzi al Pretore di Eboli per il riconoscimento dell'esistenza, in capo a ciascuno di essi, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla data della prima assunzione, erano stati nuovamente assunti con contratto a tempo determinato per attività connesse con la lavorazione della foglia di tabacco;
che nel febbraio dello stesso anno era stata loro contestata l'assenza dal lavoro nel corso di due giornate di sabato consecutive;
che con comunicazione in data 13 marzo 1999 l'ATI s.p.a. aveva intimato loro la risoluzione del rapporto di lavoro motivata col fatto che il loro comportamento aveva determinato un notevole danno economico ed organizzativo ed aveva fatto venir meno il rapporto di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Ciò premesso chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità dei termini apposti ai vari contratti e la conseguente unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'inizio del primo dei rapporti a termine nonché
l'illegittimità, l'inefficacia e comunque la nullità dei licenziamenti loro intimati in data 13 marzo 1999 con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. La società convenuta si costituiva in giudizio deducendo, fra l'altro, la legittimità dei contratti a termine in relazione alla specificità dell'attività svolta dall'azienda nonché la legittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti. Il giudice adito accoglieva i ricorsi e per l'effetto dichiarava la conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato e l'illegittimità dei licenziamenti disciplinari intimati ai ricorrenti in data 13 marzo 1999; ordinava conseguentemente la loro reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la società convenuta al risarcimento del danno liquidato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Avverso tale sentenza proponeva appello l'ATI s.p.a. censurandola sotto vari profili. Gli appellati si costituivano in giudizio proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio solo cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con sentenza depositata in data 10 marzo 2003 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande dei ricorrenti relative al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché alla reintegrazione nel posto di lavoro;
rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto l'impugnata sentenza. In primo luogo riteneva la legittimità dell'apposizione del termine ai singoli contratti stipulati con gli originari ricorrenti in relazione al carattere stagionale della lavorazione (trattamento della foglia di tabacco) effettuata dall'azienda datrice di lavoro e tenuto conto altresì del fatto che la suddetta azienda aveva un unico committente (e cioè l'Azienda Autonoma Monopoli di Stato). Riteneva inoltre insussistente in quanto non provato l'intento fraudolento della società nel fare ricorso ai contratti a termine. Sotto altro profilo riteneva illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato ai ricorrenti ma, tenuto conto della ritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rigettava la domanda di reintegrazione. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso ET UA, OM RU, US Di AR e SI AN CI basato su tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l'Azienda Tabacchi Italiani s.p.a. in liquidazione basato su un in unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi. Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge n. 230 del 1962 in relazione al
D.P.R. n. 1525 del 1963, violazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché insufficiente motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). Deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un'attività stagionale e la conseguente legittimità dell'apposizione del termine. Premesso di aver sostenuto fin dal giudizio di primo grado di essere stati adibiti alle mansioni di manutentori elettrici e meccanici dello stabilimento di Battipaglia, nel quale veniva svolta attività di miscelazione e battitura del tabacco, sottolineano che la società resistente non ha fornito la prova relativa all'assegnazione dei ricorrenti ad attività aventi carattere di stagionalità. Osservano che l'attività di miscelazione e battitura della foglia di tabacco non è ricompresa nella tassativa elencazione del D.P.R. sopra richiamato ed infatti tale attività non è legata al ciclo naturale proprio dell'attività agricola di raccolta della foglia di tabacco. Deducono inoltre la mancata applicazione, da parte della Corte di merito, del principio secondo cui quando l'impresa eserciti promiscuamente attività stagionali e attività non stagionali, incombe sulla stessa l'onere di provare di avere adibito il lavoratore a mansioni connesse ad attività lavorative stagionali. Tale prova, nella fattispecie in esame, non è stata data. Sotto altro profilo osservano che il fatto di aver effettuato in concreto prestazioni lavorative ininterrotte per lunghi periodi (circa dieci mesi all'anno) è in palese contraddizione col carattere stagionale della prestazione. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 230 del 1962 nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Osservano in particolare che la sentenza è priva di motivazione in ordine all'esistenza, denunciata dai ricorrenti, di un intento fraudolento del datore di lavoro nella reiterazione dei contratti a termine. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Osservano in proposito che i rapporti di lavoro a termine dei ricorrenti erano stati più volte prorogati in mancanza dei presupposti previsti dal citato art. 2; della sussistenza di tali presupposti non era stata infatti fornita alcuna prova. La sentenza è priva di motivazione sul punto.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la s.p.a. Azienda Tabacchi Italiani in liquidazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1962 nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ai ricorrenti. In particolare deduce l'omessa considerazione degli elementi di valutazione concernenti la gravità delle mancanze disciplinari imputate ai ricorrenti, gravità che era stata sottolineata anche da un comunicato delle rappresentanze sindacali unitarie con il quale si invitava l'azienda ad assumere gli opportuni provvedimenti in relazione al comportamento tenuto dai lavoratori.
Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di merito ha ritenuto la legittimità dei contratti a termine de quibus, avendoli considerati conformi, in relazione al carattere stagionale dell'attività concernente la lavorazione del tabacco, alla previsione di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a) della legge n. 230 del 1962 e al D.P.R. n. 1525 del 1963, punto 15 dell'Allegato.
Tale conclusione deve ritenersi erronea. Premesso che la normativa sopra richiamata è pacificamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che il D.P.R. sopra citato contiene un'elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile pertanto di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali. In particolare il punto 15 dell'Allegato al suddetto D.P.R. individua come attività stagionale quella avente ad oggetto la "cernita e condizionamento in colli della foglia del tabacco allo stato secco". Nella fattispecie in esame la lavorazione effettuata dalla società datrice di lavoro non può essere ricondotta alla suddetta limitata fattispecie, atteso che, come si evince dalla sentenza impugnata, oltre che dalle ammissioni contenute nel controricorso, l'attività non era limitata alle specifiche attività previste dal citato D.P.R. ma riguardava più in generale la lavorazione industriale della foglia di tabacco. Inoltre la Corte di merito ha ritenuto sussistere la natura stagionale dell'attività pur in presenza di cicli produttivi non proprio corrispondenti alla "stagione" intesa in senso lato in quanto dipendenti, come ammesso dalla stessa ATI s.p.a. in sede di controricorso, dalle commesse dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato, e cioè dell'unico committente della società. Anche tale valutazione deve ritenersi viziata atteso che la stagionalità della lavorazione non può essere riferita, ai fini della legittimità dell'apposizione del termine, al ritmo delle commesse, ma dipende esclusivamente dalla natura della lavorazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass. 29 gennaio 1993 n. 1095) deve ritenersi illegittima l'apposizione del termine anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, pur essendo adibito ad attività lavorativa di carattere stagionale compresa nell'elenco di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963, abbia prestato attività lavorativa per periodi eccedenti la "stagione".
Sulla base delle suddette considerazioni deve concludersi nel senso dell'insussistenza dei presupposti per l'apposizione del termine ai contratti di lavoro de quibus, con l'ulteriore conseguenza che i relativi rapporti di lavoro devono considerarsi a tempo indeterminato.
In relazione alle suddette conclusioni, concernenti il primo motivo del ricorso principale, devono considerarsi assorbiti il secondo ed il terzo motivo.
Deve essere rigettato in quanto infondato il ricorso incidentale concernente l'illegittimità del licenziamento intimato ai lavoratori. Premesso che il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e conseguente licenziamento disciplinare è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 15 novembre 2000 n. 14768; Cass. 19 gennaio 1998 n. 437), va rilevato che la Corte di merito ha ritenuto, sulla base di una motivazione priva di vizi logici, la non proporzionalità del provvedimento espulsivo intimato agli attuali ricorrenti in relazione all'infrazione da essi commessa (due assenze ingiustificate in due giornate di sabato consecutive nelle quali avrebbero dovuto prestare lavoro straordinario). In particolare la sentenza impugnata ha rilevato che, mentre in epoca precedente le suddette assenze le convocazioni per effettuazione di lavoro straordinario venivano comunicate per iscritto ai dipendenti, nell'ultimo periodo (che comprendeva quello in cui si erano verificate le assenze ingiustificate poste a base del recesso) era invalsa la prassi di affiggere i relativi avvisi in una bacheca, per cui non poteva escludersi che i lavoratori fossero rimasti all'oscuro della convocazione relativa ai giorni contestati. Da ciò la Corte ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un'ipotesi di doloso comportamento posto in essere dai ricorrenti per sottrarsi alla prestazione di lavoro straordinario. Il motivo di ricorso, peraltro focalizzato sulla gravità del pregiudizio arrecato da tale comportamento, non vale ad evidenziare alcun vizio nella motivazione della Corte di merito la cui statuizione concernente l'illegittimità dei licenziamenti deve essere pertanto confermata. Ritenuto per le suesposte ragioni infondato il ricorso incidentale, l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale riverbera i propri effetti sulle conseguenze del licenziamento. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Napoli, trarrà le conseguenze derivanti dalla statuizione sulla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra gli attuali ricorrenti e l'ATI s.p.a. con riferimento alla ritenuta illegittimità del licenziamento.
Allo stesso giudice è rimesso di provvedere, art. 385 c.p.c., anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale assorbiti gli altri motivi;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2005