Articolo 39 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 38Articolo 40
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17 gennaio 1962
Art. 39. Riduzione del limite di anzianita'

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianita' di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.
Per effetto di questa disposizione non puo' essere conseguita piu' di una promozione.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962