Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 febbraio 2025, iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza Fontana C.F._1
Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco Calandrelli che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Canino (VT), al Corso G. C.F._2
Matteotti n. 169, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ruzzi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente l'11 e 13 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto con- Parte_1 Controparte_1
giuntamente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 7 settembre 2014 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canino (VT), parte II, serie
A, n. 6); che dalla loro unione è nata la figlia a Viterbo il 4 gen- Persona_1
naio 2017; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile;
che sono entrambi titolari di redditi da lavoro e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condi- zioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale in Canino in via Vallecchia 107 di proprietà della sig.r
[...]
verrà utilizzata dalla stessa;
Pt_1
3. la figli affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ed abiterà pre- Per_1
valentemente presso la madre nella abitazione sita in Canino via Vallecchia 107;
4. in virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la patria potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. si rappresenta il piano genitoriale settimanale per la figli collocata pre- Per_1
valentemente presso la madre, come concordato dai coniugi. Nella prima e terza settimana del mese. Lunedì: la figli iene portata a scuola dalla madre, alle Per_1
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16:00 verrà presa da scuola dalla stessa e la porterà a nuoto a Tuscania presso dalle ore 17.00 alle 18.00 poi resterà con lei fino alla sera dove rimarrà a dormire;
mar- tedì: la madre porterà a scuol La madre la prenderà da scuola alle 16:00 Per_1
e poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
mercoledì: la madre porterà a scuol alle 16.00 la andrà a prendere il padre con il quale trascor- Per_1
rerà il pomeriggio e la sera. Dormirà presso l'abitazione del padre;
giovedì: il padre porterà a scuol La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e la porterà a Per_1
nuoto a Tuscania dalle ore 17.00 alle 18.00, poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
venerdì: la madre porterà a scuola alle 16:00 verrà Per_1
presa dal padre e resterà con lui fino alle 20:30 in inverno e alle 22:00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei;
sabato e domenica tar rascorrerà le giornate con la Per_1 Per_1
stessa, verrà accompagnata ad equitazione dalla madre, e poi resterà a dormire da lei. Nella seconda e quarta settimana del mese. Lunedì: la figli iene portata Per_1
a scuola dalla madre, alle 16:00 verrà presa da scuola dalla stessa e la porterà a nuoto a Tuscania presso dalle ore 17.00 alle 18.00 poi resterà con lei fino alla sera dove rimarrà a dormire;
martedì: la madre porterà a scuola La madre la Per_1
prenderà da scuola alle 16:00 e poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
mercoledì: la madre porterà a scuol alle 16.00 verrà presa dal padre Per_1
e resterà con lui sino alle 20,30 in inverno ed alle 22,00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a dormire presso di lei;
giovedì: la madre porterà a scuol La madre la prenderà da scuola alle 16:00 e la Per_1
porterà a nuoto a Tuscania dalle ore 17.00 alle 18.00, poi starà con la madre e rimarrà a dormire presso di lei;
venerdì: la madre porterà a scuola alle Per_1
16:00 verrà presa dal padre e resterà con lui a dormire;
sabato rascorrerà Per_1
la giornata con il padre verrà accompagnata ad equitazione dal padre, trascorrerà la giornata con il padre e poi resterà a dormire da lui;
domenica rascorrerà Per_1
la giornata dal padre, resterà con lo stesso fino alle 20:30 in inverno e alle 22:00 in estate dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre e rimarrà a pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dormire presso di lei. Il weekend sarà alternato tra i genitori. In caso di indisponi- bilità personale dell'uno o dell'altro dei genitori gli stessi si contatteranno per ac- cordarsi per sostituirsi l'uno all'altro. Solo in mancanza di disponibilità genitoriale e/o parentale i genitori di comune accordo potranno incaricare una baby-sitter. Ac- cordano i genitori che ogni altro cambiamento di prelievo e visite sarà comunicato all'altro genitore e ciò anche in considerazione delle esigenze lavorative del padre che potrà comunicare la sua disponibilità solo all'inizio di ogni mese dell'anno stante le diverse turnazioni che gli vengono imposti dal suo stesso Comando. Ac- cordano i genitori che gli stessi potranno avere almeno una comunicazione telefo- nica anche video whatsapp giornaliera, quando la figlia si trova dall'una o dall'altro, stabilendone l'orario, ed all'uopo gli stessi si rendono disponibili o a fornirsi reci- procamente di una utenza presso la quale la figlia sia sempre raggiungibile o met- tendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico, permettendo alla figlia di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta. Ad anni alterni la figlia trascorrerà il 24 dicembre con uno dei genitori ed il 25 con l'altro, così il 31 dicembre ed il 1° gennaio e la domenica di Pasqua ed il lunedì successivo, salvo diverso accordo tra i genitori. Per l'anno 2024 si concorda ch tarà con la Per_1
madre il 24 dicembre ed il 25 dicembre starà con il padre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre. Per il 2025 rascorrerà il giorno di Per_1
Pasqua con la madre ed il lunedì seguente con il padre. Per il periodo natalizio allorquando il 24, 25, 31 dicembre, la bambina starà con un genitore, dormirà presso lo stesso e verrà ripresa dall'altro alle 10 del mattino successivo. Le rimanenti giornate di vacanza la minore le trascorrerà pariteticamente con l'uno e con l'altro genitore accordandosi tra loro all'inizio delle relative vacanze. Durante le vacanze scolastiche estive, dalla chiusura della scuola alla riapertura, il padre avrà con sé la figlia per 7 giorni in giugno, 15 giorni in luglio e i primi o gli ultimi 7 giorni in agosto, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con la madre per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi in agosto, in particolare nella seconda e terza setti- mana di chiusura del suo ufficio;
i coniugi concorderanno le date esatte di tali pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
periodi di vacanza all'inizio di ogni mese feriale. Le altre festività annuali (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con il padre o con la madre. La figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno, della S. Prima Comunione e Cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e l'altro la cena, salvo diversa volontà manifestata ed alternando pranzo e cena nelle diverse ricorrenze;
il compleanno dei rispettivi genitori lo tra- scorrerà con il solo genitore festeggiando;
6. i genitori si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro con al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo di entrambi con la propria figlia;
si impegnano inoltre a tute- lare reciprocamente la figura dell'altro genitore evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della figlia. Al riguardo i ge- nitori si impegnano l'un l'altro che lo stesso comportamento e atteggiamento venga assunto dai rispettivi parenti e familiari;
7. il Sig. a titolo di mantenimento della figlia provvederà al Controparte_1
versamento mensile della somma di euro 200,00, entro il 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di
Viterbo che si allega (sportive, mediche, scolastiche, ecc. doc. 9);
8. i relativi assegni unici (già famigliari) saranno interamente percepiti dalla madre accordando il padre e obbligandosi a non richiedere modifiche a tale erogazione da ora a venire;
9. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti senza annotazione del nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canino
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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