Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Causa n. 483 /2025 R.G.
TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel sentito il Giudice relatore in merito al ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art 473 bis
51 ult co., proposto il 18/02/2025 da unitamente a , Parte_1 Parte_2 così come rispettivamente rappresentati;
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
visto l'immotivato parere contrario del PM;
esaminati gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Le parti facevano presente di aver raggiunto l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio sulle questioni controverse nel giudizio, e di aver concordato patti regolanti le modalità di affidamento e mantenimento dei figli. Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Nel caso di specie gli odierni ricorrenti hanno trovato un accordo nei termini di cui al ricorso congiunto a modifica delle precedenti condizioni di divorzio.
I suddetti accordi appaiono conformi all'interesse dei figli, e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico. Essi, in particolare, appaiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Ed anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. L'accordo raggiunto tra le parti può, pertanto, essere avallato.
Trattandosi di procedimento congiunto non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
p q m
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti omologando le modificate condizioni di divorzio;
- nulla sulle spese.
Foggia, così deciso l'11/03/2025
Giudice rel Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo dott. Antonio Buccaro