Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.115/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
Parte_1 C.F._1
con l'Avv. MANDRELLI Parte_2 C.F._2
BRUNO,
-parte attrice contro
, con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
MANTELLA FRANCESCO,
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano rispettivamente come da atto introduttivo e prima Memoria ex art 183 VI comma cpc.
Per parte attrice “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la Sig.ra responsabile della lesione Controparte_1
del diritto dei Sigg.ri e alla integrità del loro Parte_2 Parte_1
patrimonio per quanto dedotto in narrativa, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 6.899,45 al netto dell'IVA rivalutata ed oltre interessi sino al saldo effettivo, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia da Codesto giudicante. Condannare altresì la convenuta al
1
per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 5.000,00, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia da
Codesto giudicante, eventualmente anche ex art.1226 c.c. come determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”
Per parte convenuta : “Nel merito, respingere tutte le richieste ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto, e non provate;
in subordine, accertare la corresponsabilità almeno del 40% degli attori nella causazione dei danni al solo muretto oggetto di ATP e che saranno dimostrati in corso di causa e per l'effetto statuire l'obbligo in capo ad essi di risarcirli in favore della convenuta nella corrispondente misura e comunque di ripristinare obbligatoriamente la esatta ed integra condizione del muretto e della recinzione, con le modalità, costi ed interventi stabiliti e indicati dal CTU in sede di ATP, o secondo quelle che saranno le diverse modalità stabilite da codesto Tribunale, ponendo a carico degli attori ogni relativa spesa e pari, almeno, ad euro 2.000,00, o quella maggiore o minore stabilita dal Giudice, e comunque l'esecuzione – di concerto e con la collaborazione della convenuta - di ogni attività e opera necessarie a ripristinare l'integrità e la stabilità del muretto e della recinzione, anche attraverso la previa rimozione di tutti gli alberi posti a distanza non regolamentare dal confine, secondo le indicazioni del CTU in ATP.
Vinte le spese anche di ATP e rimborsati anche i costi della fase istruttoria preventiva”.
La presente sentenza va redatta ai sensi del novellato art 132 cpc , mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda.
Con riferimento alla pretesa risarcitoria svolta da parte attrice nel presente giudizio, si osserva quanto segue .
2 La vicenda per cui è causa riguarda un muretto, confinante con la proprietà
e già oggetto di precedente procedimento di ATP iscritto al ruolo n CP_1
718 nel 2017 ed acquisito formalmente al presente giudizio . Nella suddetta procedura di ATP, svoltasi nel contraddittorio tra le parti, il ctu geom
[...]
nominato dal tribunale, valutava lo stato del muretto Persona_1
descrivendolo deteriorato per motivi imputabili ad una non corretta esecuzione costruttiva ed ad altre circostanze, quantificando l'importo per la ricostruzione di detto muretto.
Appare incontestato, peraltro ammesso anche dalla parte attrice , che il suddetto muretto sia stato costruito agli inizi del 1980 a cura e spese esclusivamente della proprietà odierna convenuta. CP_1
Risulta peraltro agli atti, una sentenza del Giudice di Pace di Macerata, n.
476/2023 la quale, in relazione ad altro giudizio proposto nel 2021 da CP_1
nei confronti degli attori, in ordine alla causa avente ad oggetto
[...]
domanda di pagamento dei danni al muretto a confine tra le due proprietà, emetteva sentenza imputando la responsabilità del deterioramento al muretto per il 70% alla proprietaria e per il 30% ai signori - CP_1 Pt_1
precisava altresì il Giudice di Pace Dott.ssa Alessandra Guarnieri Pt_2
che in ordine all'importo per la ricostruzione, questo doveva ritenersi de determinato nell'importo quantificato dal ctu, in assenza di contestazione tra le parti a riguardo. .
La suddetta sentenza, come dichiarato da entrambe le parti, non è stata impugnata nei termini previsti dalla legge pertanto ha efficacia di giudicato tra le parti, quanto meno in ordine alla responsabilità dei danni al muretto posto a confine tra le proprietà ed oggetto di ATP.
Qualsiasi ulteriore richiesta formulata dalle parti a riguardo ed in particolare la domanda formulata da parte convenuta “in via subordinata”, appare improcedibile essendosi già formato il giudicato su tale aspetto.
In merito la parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto esborsi per la sistemazione del muretto oggetto di ATP (i cui costi inizialmente risultano esser
3 stati sostenuti dalla sola convenuta) nè risultano chiaramente enunciati danni alla proprietà esclusiva a seguito dello scivolamento del Controparte_2
muretto costruito dalla posto a confine con la proprietà CP_1 Pt_2
suscettibili di quantificazione .
L'unica circostanza di danno puntualmente evidenziata dalla difesa attorea , riguarda la richiesta risarcitoria per la rete metallica posta sul muretto di proprietà esclusiva degli attori i quali lamentano che, a seguito del deterioramento del muretto costruito a proprie spese dalla si sarebbe CP_1
divelta la rete già esistente , posta sul muretto di loro proprietà in quanto a questa la avrebbe agganciato la rete posta al di sopra del muro CP_1
deterioratosi , oggetto di ATP .
In merito veniva riconvocato il ctu EO , già Persona_1
consulente nominato per l'ATP, al quale veniva chiesto di verificare le cause della rete divelta posta al di sopra del muro di proprietà e in caso Pt_2
positivo verificarne i costi di ripristino .
Lo stesso ctu, previo sopralluogo sui luoghi oggetto di causa, , verificava che “ la recinzione composta da rete metallica plasticata sorretta da pali in ferro a T ancorati al muretto di base in calcestruzzo cementizio ….è in nomale stato di conservazione in relazione alla vetusta……..L'unico inconveniente è dato unicamente dal fatto che il palo a T in ferro è “leggermente inclinato verso
l'interno della proprietà . Controparte_2
Per la suddetta recinzione non necessita alcun intervento allo stato attuale ad eccezione del palo in ferro se lo si volesse raddrizzare . ( si veda elaborato in atti a firma del geom. del 07.06.24) Persona_1
Nessun danno alla rete veniva dunque constatato dal ctu e quindi nessuna quantificazione risarcitoria veniva effettuata in merito a quanto lamentato dagli attori .
L'unica pretesa risarcitoria che può trovare accoglimento è quella relativa ai danni provocati alla rete metallica divisoria, posta nella zona posteriore di proprietà e quantificata dagli attori in euro 1.400,00 Controparte_2
4 Come sostenuto dalla parte attrice e documentato dalle foto depositate in atti , le essenze arboree insistenti sulla proprietà spingendo sulla rete CP_1
metallica della proprietà avrebbero danneggiato la rete bucandola. Pt_2
A dimostrazione delle circostanze dedotte, parte attrice depositava documentazione fotografica della rete danneggiata e, ai fini della quantificazione del danno, allegava preventivo di spesa redatto dalla
TA IN nel 2019 ( cfr all 2 al fascicolo di parte attrice) per la sostituzione della rete, per un importo pari ad euro 1.400,00.
In mancanza di specifica contestazione da parte convenuta, la quale nessuna posizione assumeva a riguardo, la pretesa risarcitoria deve ritenersi provata, ai sensi dell'art 115 cpc, per quanto di ragione, in misura dell'importo richiesto di euro 1.400,00 , non essendo stata puntualmente contestata in fatto la circostanza dedotta.
Qualsiasi altra richiesta formulata dagli odierni attori, avente ad oggetto non un obbligo di fare bensì una pretesa risarcitoria per danni al muretto oggetto di
ATP, non può trovare accoglimento in mancanza di prova della effettiva lesione del diritto in capo agli attori .
Per le ragioni sopra descritte deve altresì rigettarsi la domanda di parte convenuta, pure formulata in via subordinata, ritenuta assorbita nelle argomentazioni e motivazioni sopra esposte .
Considerata la reciproca soccombenza, la condotta processuale e le circostanze sopra descritte e poste a fondamento della decisione, devono ritenersi compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, sulla domanda proposta da e in parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento della domanda:
5 Condanna la convenuta al pagamento di euro 1.400,00 in Controparte_1
favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno alla rete posta nella zona posteriore di proprietà attorea.
Rigetta ogni ulteriore domanda pure formulata da parte attrice.
Rigetta la domanda formulata da parte convenuta .
Compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Macerata il 03/06/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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