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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Mariano, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 22.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ipoacusia bilaterale e spondiloartrosi L-S”, patologie assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio piastrellista/intonacatore dallo stesso espletata secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente premesso, per un verso, che “l'ambiente lavorativo e la strumentazione utilizzata erano sicuramente molto rumorose, tanto da avere intensità che poteva causare ipoacusia” e, per altro verso, che movimenti scorretti o improvvisi, posture scorrette prolungate, sforzi fisici intensi “… fanno parte delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente, pertanto lo sviluppo di un quadro di erniazione lombare può certamente essere stato quantomeno favorito dallo svolgimento delle proprie attività lavorative”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che la ipoacusia percettiva bilaterale e la spondilodiscoartrosi lombare in diagnosi abbiano origine professionale con un danno biologico valutabile, rispettivamente, in misura del 9% e del 2%, con cumulo di dette percentuali pari al 10% con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale (dovendosi, a tale ultimo riguardo, fare riferimento alle risultanze dell'esame audiometrico eseguito in data 13.04.2017 dall' CP_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione invocata nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo;
il costo dell'accertamento tecnico peritale, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 22.6.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a pagare al CP_1
Caputo l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, nella misura di legge in relazione ad un danno biologico del 10% (dieci per cento) con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale;
condanna l' a pagare le spese CP_1 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Mariano, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 22.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ipoacusia bilaterale e spondiloartrosi L-S”, patologie assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio piastrellista/intonacatore dallo stesso espletata secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente premesso, per un verso, che “l'ambiente lavorativo e la strumentazione utilizzata erano sicuramente molto rumorose, tanto da avere intensità che poteva causare ipoacusia” e, per altro verso, che movimenti scorretti o improvvisi, posture scorrette prolungate, sforzi fisici intensi “… fanno parte delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente, pertanto lo sviluppo di un quadro di erniazione lombare può certamente essere stato quantomeno favorito dallo svolgimento delle proprie attività lavorative”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che la ipoacusia percettiva bilaterale e la spondilodiscoartrosi lombare in diagnosi abbiano origine professionale con un danno biologico valutabile, rispettivamente, in misura del 9% e del 2%, con cumulo di dette percentuali pari al 10% con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale (dovendosi, a tale ultimo riguardo, fare riferimento alle risultanze dell'esame audiometrico eseguito in data 13.04.2017 dall' CP_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione invocata nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo;
il costo dell'accertamento tecnico peritale, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 22.6.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a pagare al CP_1
Caputo l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, nella misura di legge in relazione ad un danno biologico del 10% (dieci per cento) con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale;
condanna l' a pagare le spese CP_1 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma