Versione
30 luglio 2016
30 luglio 2016
Art. 21. Beni culturali 1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.