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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12430/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12430/2024, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Laura Dipaola
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte all'intestato Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale dal coniuge, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di
SI (Ancona) in data 29 luglio 2000 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
1 I coniugi hanno rappresentato altresì di aver adottato due ragazzi, entrambi nati a Minsk, di nome (classe 2000) e (classe 1997), i quali Per_1 Per_2
pur vivendo ancora nella casa coniugale sono, sulla base di quanto sostenuto concordemente dalle parti, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, hanno quindi formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Roma, Via P. Benedetti 88a, di proprietà esclusiva del marito continuerà ad Parte_2
abitare il marito mentre la moglie, con il consenso del marito, già si è trasferita in Fiamignano (RI), via Collemazzolino 61;
3) quale condizione per risolvere il conflitto, i coniugi concordano
a che il marito (che in passato ha usufruito di ampio aiuto per
l'acquisto della casa coniugale in cui è rimasto a vivere) ceda il
50% di sua proprietà della casa in comproprietà sita nel Comune di Fiamignano (RI), via Collemazzolino n. 61, censito al NCEU del Comune di Fiamignano al foglio 61, particella 147, sub. 7, cat.
A3, vani 7,5, rendita euro 259,52, già foglio 61, part. 147, sub. 2,
a seguito di frazionamento prot. RI0226580 presentato il 18 dicembre 2007 n. 226228/2007 a mezzo atto notarile da stipulare entro sei mesi dal decreto di omologa;
4) Il marito corrisponderà per il mantenimento della moglie, non autosufficiente, l'assegno di € 1.000,00 (mille/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a far data da novembre 2024 con aggiornamento Istat annuale.
5) Il marito concede alla moglie in comodato gratuito l'autovettura
Volkswagen Up, tg.ta ES208RS.”
2 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Parte_1 Parte_2
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 7 Parte_1 settembre 1974 a SI (Ancona) e , nato il 19 dicembre Parte_2
1968 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in SI in data 29 luglio
2000; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SI al n. 77, Parte 2, Serie A, Anno 2000;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di SI (Ancona) per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
MA NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12430/2024, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Laura Dipaola
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte all'intestato Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale dal coniuge, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di
SI (Ancona) in data 29 luglio 2000 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
1 I coniugi hanno rappresentato altresì di aver adottato due ragazzi, entrambi nati a Minsk, di nome (classe 2000) e (classe 1997), i quali Per_1 Per_2
pur vivendo ancora nella casa coniugale sono, sulla base di quanto sostenuto concordemente dalle parti, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, hanno quindi formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Roma, Via P. Benedetti 88a, di proprietà esclusiva del marito continuerà ad Parte_2
abitare il marito mentre la moglie, con il consenso del marito, già si è trasferita in Fiamignano (RI), via Collemazzolino 61;
3) quale condizione per risolvere il conflitto, i coniugi concordano
a che il marito (che in passato ha usufruito di ampio aiuto per
l'acquisto della casa coniugale in cui è rimasto a vivere) ceda il
50% di sua proprietà della casa in comproprietà sita nel Comune di Fiamignano (RI), via Collemazzolino n. 61, censito al NCEU del Comune di Fiamignano al foglio 61, particella 147, sub. 7, cat.
A3, vani 7,5, rendita euro 259,52, già foglio 61, part. 147, sub. 2,
a seguito di frazionamento prot. RI0226580 presentato il 18 dicembre 2007 n. 226228/2007 a mezzo atto notarile da stipulare entro sei mesi dal decreto di omologa;
4) Il marito corrisponderà per il mantenimento della moglie, non autosufficiente, l'assegno di € 1.000,00 (mille/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a far data da novembre 2024 con aggiornamento Istat annuale.
5) Il marito concede alla moglie in comodato gratuito l'autovettura
Volkswagen Up, tg.ta ES208RS.”
2 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Parte_1 Parte_2
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 7 Parte_1 settembre 1974 a SI (Ancona) e , nato il 19 dicembre Parte_2
1968 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in SI in data 29 luglio
2000; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SI al n. 77, Parte 2, Serie A, Anno 2000;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di SI (Ancona) per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
MA NZ
3