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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5836 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2020 TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Carolino n. 196, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Luigi Russo presso il cui Studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 43; (RICORRENTE)
in persona del l.r.p.t., Parte_2
(CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 17.11.2020, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della presso il supermercato sito in Valle Di Maddaloni Parte_2
(CE), al viale Europa, con regolare inquadramento dal 6.6.2019 al 14.10.2020 con contratto part time al 60% e mansioni di banconista addetto al reparto di salumi e formaggi di cui al V livello del C.C.N.L. “Commercio - Confesercenti”. Rappresentava tuttavia di aver sempre svolto un orario full time lavorando dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,30 dal lunedì al sabato, ad eccezione del giovedì allorquando lavorava dalle 8,00 alle 13,30 e percependo una retribuzione mensile pari ad euro 800,00. Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, la 13^ e 14^ mensilità, di non aver goduto di ferie e permessi spettanti, né di aver ricevuto il TFR e di essersi dimesso per tali ragioni. Pertanto, agiva in questa sede al fine di sentir condannare parte convenuta al pagamento di euro 32.212,55 per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, non si costituiva la società convenuta preferendo restare contumace. Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 Il Tribunale osserva. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento delle differenze retributive per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). È documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo dal 6.6.2019 al 14.10.2020 con mansioni di cui al livello V del CCNL di ctg e inquadramento part time come emerge dalle buste paga e dal modulo di recesso (cfr. prod. allegata al ricorso) da cui risulta altresì la cessazione del rapporto nella predetta data. Venendo alle spettanze richieste, va detto quanto segue. Quanto all'orario di lavoro effettivamente espletato dalla ricorrente va detto che la documentazione in atti e la prova testimoniale espletata non sono tali da fondare un giudizio di accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello pattiziamente previsto. Invero dalle dichiarazioni dei testi escussi, pur confermando – in modo concorde - che il ricorrente lavorava presso il supermercato di titolarità della nel periodo in esame Parte_2 svolgendo le mansioni di inquadramento, non emerge che lo stesso svolgesse un orario di lavoro full time: invero, entrambi i testi, essendo meri avventori dell'esercizio commerciale, riferiscono genericamente di averlo visto al lavoro prevalentemente al mattino e in ogni caso anche se il teste riferisce di averlo visto nel pomeriggio ciò non esclude la compatibilità Tes_1 con l'orario part time. Il teste dichiarava: “Sono amico del ricorrente sin dall'infanzia. So che ha lavorato Testimone_2 presso il supermercato non ricordo bene l'anno posso riferire che certamente era prima della pandemia. Parte_2
Preciso che il supermercato è situato di fronte la mia abitazione. Se ben ricordo il titolare tale sig. mi Per_1 chiese se conoscevo qualcuno e in particolare un banconista. Riferì la cosa al ricorrente e so che fu assunto. Successivamente ho visto il ricorrente lavorare al banco dei salumi e poiché io mi recavo al supermercato quasi tutti i giorni e lo vedevo sempre. In particolare io mi recavo la mattina per fare un panino alla bambina prima di accompagnarla a scuola e lui mi serviva. Lo vedevo anche di pomeriggio quando mi recavo per le compere personali. Se ben ricordo ha lavorato presso la resistente per circa un paio di anni accavallandosi con il periodo di pandemia. Solo in un paio di occasioni ho sentito il sig. dire al ricorrente di sistemare la merce. Per_1
Null'altro so circa il compenso percepito, ferie o altro”. La teste dichiarava: “Sono la compagna del teste escusso poc'anzi e conosco il ricorrente in Tes_3 quanto amico del mio compagno. So che il ricorrente ha lavorato nel supermercato situato di fronte alla mia abitazione ma non ricordo il periodo. Posso riferire che è stato assunto quando il supermercato ha cambiato gestione ovvero quando è stato gestito da tal Ricordo che la mattina lo vedevo sempre quando io o il Per_1 mio compagno dovevamo fare il panino alla bambina prima di accompagnarla a scuola. Quando andavo a fare la spesa il pomeriggio io lo vedevo. So che il giovedì pomeriggio il ricorrente aveva riposo. Non ricordo per quanto tempo ho visto il ricorrente al supermercato. Ho visto diverse volte che alla tredici usciva dal lavoro. Null'altro so”.
2 Dunque, entrambi hanno riferito di aver vista il ricorrente a lavoro in un arco orario compatibile con lo svolgimento del lavoro part-time, dato che essi si recavano insieme al mattino presso il supermercato per acquistare un panino per la figlia prima di accompagnarla a scuola e dunque presumibilmente intorno alle ore 8.00 ma, non riferendo nulla di specifico circa l'orario di lavoro del , tali dichiarazioni non consentono di ritenere raggiunta Parte_1 la prova circa lo svolgimento di un orario di lavoro full time o straordinario. Pertanto, la domanda avente a oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze paga dovute per lo svolgimento di lavoro secondo un orario full time e straordinario va rigettata. Analogamente, va respinta la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015) e del pari deve dirsi per i permessi: nulla in merito hanno riferito i due testi escussi. Venendo ora alle altre differenze retributive, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la tredicesima, la quattordicesima né il TFR. Ebbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”(cfr. ex ceteris Cass 3373/2010): ): ebbene nel caso di specie, il datore, preferendo rimanere contumace, non ha
3 fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente il trattamento di fine rapporto né la tredicesima, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti. la parte datoriale. Spetterà anche la quattordicesima mensilità in quanto prevista dalla fonte collettiva di riferimento allegata in atti posto che l'applicabilità di detta voce è subordinata all'applicazione di un CCNL che la preveda, trattandosi di una voce di natura contrattuale. Passando ora alla quantificazione degli importi dovuti alla parte ricorrente, tenuto conto della retribuzione dichiarata come percepita in ricorso pari a circa 800, 00 euro, sostanzialmente coincidente ai minimi contrattuali indicati nel CCNL di riferimento in considerazione dell'orario contrattualmente pattuito, spetterà al ricorrente, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la somma di euro 3.100, 00 di cui euro 1.000,00 a titolo di TFR. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate per due terzi per il residuo seguono la soccombenza a carico di parte convenuta e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna la società e al pagamento in favore di Pt_2 [...]
della somma complessiva di euro 3.100,00, di cui euro 1.000,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) previa compensazione delle spese di lite per due terzi, condanna la società e alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi euro Parte_1
1.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 28.3.2025.
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Fabiana Iorio)
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