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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
SI CO nato a [...] il [...] (C.F. [...])
e GR RI nata a [...] il [...] (C.F. [...]), assistiti dalla Fondazione Antiusura di Genova, Vico Falamonica n. 1; con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Barbara Pollicina.
Rilevato che, con ricorso depositato il 07.03.2025, SI CO e GR
RI hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
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considerato che, ai sensi dell'art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di
Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co.
1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
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differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. RA e la sig.ra GR convivono con la propria figlia EM, nata il
27.09.2004, attualmente studente non economicamente autosufficiente;
- la famiglia non risulta titolare di beni immobili;
- la famiglia risulta risiedere in un immobile condotto in locazione in Genova,
Via Ravecca n. 14/8 ad un canone mensile di euro 650,00 oltre euro 80,00 di spese di amministrazione;
- il Sig. RA risulta essere titolare di autoveicolo Piaggio 150 dell'anno 2002, di modestissimo valore economico e, per come risulta dalla relazione, attualmente non nella propria disponibilità in quanto oggetto di denuncia di furto del
21.10.2018;
- la sig.ra GR risulta essere titolare di un'autovettura Smart Toyota/Aygo immatricolata il 14.10.2008, targata DR 420 LC, avente circa 140 Km mila percorsi ed acquistata usata nel 2020 al prezzo di euro 2.000,00 con attuale valore di mercato auto-dichiarato di circa euro 1.500,00; inoltre, di un motociclo Sym targato FH 10291 immatricolato nell'anno 22.08.23, che ha percorso circa km 4500 ed un valore di mercato auto-dichiarato di circa euro 2.400,00;
- il sig. RA risulta titolare di conto corrente presso Bper Sede con saldo al
12.02.2025 di euro 78.53; di conto corrente presso Hype – n. EM001181296 con saldo al 13.02.2025 di euro 89.35; titolare di carta di credito revolving n.
FK/01451/0000022363936 presso DI Banca e collegata al conto corrente n. 0000105521628 – fido accordato di euro 2.000,00 - e con debito residuo pregresso relativo al rimborso revolving di euro 1.422,01;
- la sig.ra GR risulta titolare di conto corrente presso Banca Hype con saldo al 13.02.2025 di euro 301,38; titolare di un conto corrente presso DI 3
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Banca con saldo al 30.09.2024 a debito per euro - 296,31; titolare di carta di credito revolving n. FK/01451/0000022363357 presso DI Banca e collegata al conto corrente n. 0000104976998, con saldo a debito residuo di euro 791,92 al 30.09.2024 – fido accordato di euro 1.000,00 -;
- il sig. RA risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la Canepa & Campi Srl di Genova, con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa 1.500 euro mensili;
- la sig.ra GR risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali presso la Coopservices Soc
Coop per azioni, con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa
690,00 euro mensili oltre ad una piccola pensione di invalidità di circa
280,00 euro mensili;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 30.410,00 per l'anno 2021, euro 31.289,00 per l'anno 2022 ed euro 33.398,00 per l'anno 2023
a cui corrisponde un reddito familiare mensile netto di euro 2.534,17 per l'anno 2021, euro 2.607,42 per l'anno 2022 ed euro 2.783,17 per l'anno 2023 - dati ricavati dai Modelli 730 congiunti presentati dai coniugi SI – GR per gli anni
2021-2022 e 2023 per come attestato dall'OCC nella propria relazione -;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
A) sul sig. RA risultano debiti privilegiati per un totale di euro 82.641,91 per mancato pagamento IRAP, IVA, TARI, INPS, IRPEF ed addizionali comunali e regionali;
non risultano debiti ipotecari;
risultano debiti chirografari per un totale di euro 28.843,20 nei confronti di UK AL – già DI – e sanzioni per mancato pagamento tassa automobilistica;
quindi, con debiti totali per euro 111.485,11;
B) sulla sig.ra GR risultano debiti privilegiati per un totale di euro
1.632,67 per mancato pagamento TARI ed addizionali comunali;
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risultano debiti ipotecari;
risultano debiti chirografari per un totale di euro 53.792,31 nei confronti di DI, ME, Ibl Banca, UK
AL, Comune di Genova;
quindi, con debiti totali per euro
55.424,198;
- la massa debitoria totale dei ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 166.910,09;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 2.450,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili dei ricorrenti, individuate in euro 2.783,00 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 650,00 per canone di locazione
- euro 80,00 per spese di amministrazione
- euro 220,00 per utenze (luce, gas, tel e wifi)
- euro 200,00 per spese mediche/sanitarie
- euro 900,00 per spese alimentari
- euro 30,00 per TARI
- euro 50,00 per spese casa
- euro 70,00 per abbigliamento
- euro 150 per trasporti (benzina, autostr, abbonam bus)
- euro 30,00 spese scolastiche figlia
- euro 70,00 assicurazione e bollo auto;
considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore – ivi compresa la valutazione di disporre
o meno apposita perizia atta ad individuare l'esatto valore dei beni mobili registrati di proprietà della sig.ra GR al fine di apprenderli o meno alla procedura in quanto il relativo valore, allo stato, risulta solamente auto-dichiarato dalla ricorrente stessa -;
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considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
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considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma
5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale
2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
SI CO (C.F. [...]),
GR RI (C.F. [...]); nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Barbara Pollicino;
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ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere 8
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inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni 9
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di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice rel. Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
SI CO nato a [...] il [...] (C.F. [...])
e GR RI nata a [...] il [...] (C.F. [...]), assistiti dalla Fondazione Antiusura di Genova, Vico Falamonica n. 1; con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Barbara Pollicina.
Rilevato che, con ricorso depositato il 07.03.2025, SI CO e GR
RI hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
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considerato che, ai sensi dell'art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di
Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co.
1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
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differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. RA e la sig.ra GR convivono con la propria figlia EM, nata il
27.09.2004, attualmente studente non economicamente autosufficiente;
- la famiglia non risulta titolare di beni immobili;
- la famiglia risulta risiedere in un immobile condotto in locazione in Genova,
Via Ravecca n. 14/8 ad un canone mensile di euro 650,00 oltre euro 80,00 di spese di amministrazione;
- il Sig. RA risulta essere titolare di autoveicolo Piaggio 150 dell'anno 2002, di modestissimo valore economico e, per come risulta dalla relazione, attualmente non nella propria disponibilità in quanto oggetto di denuncia di furto del
21.10.2018;
- la sig.ra GR risulta essere titolare di un'autovettura Smart Toyota/Aygo immatricolata il 14.10.2008, targata DR 420 LC, avente circa 140 Km mila percorsi ed acquistata usata nel 2020 al prezzo di euro 2.000,00 con attuale valore di mercato auto-dichiarato di circa euro 1.500,00; inoltre, di un motociclo Sym targato FH 10291 immatricolato nell'anno 22.08.23, che ha percorso circa km 4500 ed un valore di mercato auto-dichiarato di circa euro 2.400,00;
- il sig. RA risulta titolare di conto corrente presso Bper Sede con saldo al
12.02.2025 di euro 78.53; di conto corrente presso Hype – n. EM001181296 con saldo al 13.02.2025 di euro 89.35; titolare di carta di credito revolving n.
FK/01451/0000022363936 presso DI Banca e collegata al conto corrente n. 0000105521628 – fido accordato di euro 2.000,00 - e con debito residuo pregresso relativo al rimborso revolving di euro 1.422,01;
- la sig.ra GR risulta titolare di conto corrente presso Banca Hype con saldo al 13.02.2025 di euro 301,38; titolare di un conto corrente presso DI 3
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Banca con saldo al 30.09.2024 a debito per euro - 296,31; titolare di carta di credito revolving n. FK/01451/0000022363357 presso DI Banca e collegata al conto corrente n. 0000104976998, con saldo a debito residuo di euro 791,92 al 30.09.2024 – fido accordato di euro 1.000,00 -;
- il sig. RA risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la Canepa & Campi Srl di Genova, con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa 1.500 euro mensili;
- la sig.ra GR risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali presso la Coopservices Soc
Coop per azioni, con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa
690,00 euro mensili oltre ad una piccola pensione di invalidità di circa
280,00 euro mensili;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 30.410,00 per l'anno 2021, euro 31.289,00 per l'anno 2022 ed euro 33.398,00 per l'anno 2023
a cui corrisponde un reddito familiare mensile netto di euro 2.534,17 per l'anno 2021, euro 2.607,42 per l'anno 2022 ed euro 2.783,17 per l'anno 2023 - dati ricavati dai Modelli 730 congiunti presentati dai coniugi SI – GR per gli anni
2021-2022 e 2023 per come attestato dall'OCC nella propria relazione -;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
A) sul sig. RA risultano debiti privilegiati per un totale di euro 82.641,91 per mancato pagamento IRAP, IVA, TARI, INPS, IRPEF ed addizionali comunali e regionali;
non risultano debiti ipotecari;
risultano debiti chirografari per un totale di euro 28.843,20 nei confronti di UK AL – già DI – e sanzioni per mancato pagamento tassa automobilistica;
quindi, con debiti totali per euro 111.485,11;
B) sulla sig.ra GR risultano debiti privilegiati per un totale di euro
1.632,67 per mancato pagamento TARI ed addizionali comunali;
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risultano debiti ipotecari;
risultano debiti chirografari per un totale di euro 53.792,31 nei confronti di DI, ME, Ibl Banca, UK
AL, Comune di Genova;
quindi, con debiti totali per euro
55.424,198;
- la massa debitoria totale dei ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 166.910,09;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 2.450,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili dei ricorrenti, individuate in euro 2.783,00 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 650,00 per canone di locazione
- euro 80,00 per spese di amministrazione
- euro 220,00 per utenze (luce, gas, tel e wifi)
- euro 200,00 per spese mediche/sanitarie
- euro 900,00 per spese alimentari
- euro 30,00 per TARI
- euro 50,00 per spese casa
- euro 70,00 per abbigliamento
- euro 150 per trasporti (benzina, autostr, abbonam bus)
- euro 30,00 spese scolastiche figlia
- euro 70,00 assicurazione e bollo auto;
considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore – ivi compresa la valutazione di disporre
o meno apposita perizia atta ad individuare l'esatto valore dei beni mobili registrati di proprietà della sig.ra GR al fine di apprenderli o meno alla procedura in quanto il relativo valore, allo stato, risulta solamente auto-dichiarato dalla ricorrente stessa -;
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considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
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considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma
5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale
2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
SI CO (C.F. [...]),
GR RI (C.F. [...]); nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Barbara Pollicino;
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ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere 8
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inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni 9
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di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice rel. Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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