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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087 del 2020 R.G., pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vito Michele Regio ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opponente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Serenella Galeno ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta- nonché
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte intervenuta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2020, il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 273 Parte_1
del 2020 (proc. n. R.G. 609 del 2020) al fine di sentire accogliere, in
1 particolare, le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito…così giudicare: ACCERTATA la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'odierna opponente;
DISPORRE la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(n. 273/20 – R.G. n. 609/20) in quanto illegittimo poiché fondato su di una cessione di credito inefficace, su rapporti contrattuali contestati, emesso per somme il cui esatto ammontare non è stato mai provato e per asseriti crediti comunque prescritti;
DICHIARARE come nulla sia dovuto dal
[...]
in favore della Banca Sistema S.p.a…”. Controparte_3
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
- che “parte opposta fonda la propria pretesa monitoria sulla base di una cessione di credito da parte di in favore della medesima”; CP_4
- che “essendo una delle parti, ossia il debitore ceduto, Pubblica
Amministrazione occorre avere riguardo all'art. 70 R.D. 18 novembre 1923
n. 2440 che - previo rinvio all'art. 9, allegato E, legge 20 marzo 1865 n. 2248
- stabilisce che in materia di debiti della pubblica amministrazione derivanti da contratti di somministrazione, appalto e fornitura, gli stessi - in deroga all'art. 1260 c.c. - non possano essere ceduti senza il consenso del debitore”;
- che “nel caso di specie, non vi è stata alcuna accettazione della cessione di credito posta alla base della procedura monitoria nei confronti del
[...]
né si rinviene alcuna documentazione Parte_1 CP_3
attestante il rapporto contrattuale tra la ed il predetto Controparte_1
Ente … il decreto ingiuntivo impugnato andrà revocato per carenza dei requisiti di Legge”.
Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2021 si è costituita in giudizio la parte opposta e ha evidenziato che: “Con Contratto quadro di cessione dei crediti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6.7.2019, , ha Controparte_1
ceduto i propri crediti in favore della . Controparte_2
In data 16 aprile 2021 è intervenuta in giudizio Controparte_2
Con ordinanza del 23 aprile 2021, il Tribunale ha rigettato la richiesta di estromissione dal giudizio di nonché la richiesta di Controparte_1
2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 5 novembre 2021, il Tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Tanto premesso, va in primo luogo precisato che l'intervento nel processo di quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2 CP_1
deve essere ricondotto nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 111
[...]
c.p.c.
Infatti: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr.
Cass. Civ. n. 22424 del 2009).
Ciò chiarito, ritiene poi questo giudice che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento.
A conforto della conclusione che precede, preliminarmente, giova richiamare il principio tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione di inadempimento contrattuale - consacrato nella nota pronuncia resa dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001 - secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore 3 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Pertanto, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe poi sulla controparte l'onere di eccepire
(e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha adempiuto l'onere della prova sopra dettagliato per le ragioni di seguito esposte.
Nel presente giudizio risulta incontestata la circostanza che tra la CP_4
e sia intervenuta una cessione dei crediti
[...] Controparte_1
vantati dalla nei confronti della Controparte_5
parte opponente. La questione controversa riguarda perciò l'opponibilità al comune della suddetta cessione.
Sul punto, la difesa dell'opponente ha rilevato come la cessione di crediti derivanti da rapporti di fornitura o somministrazione, per essere valida ed 4 efficace nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve rispettare le condizioni previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Per contro, secondo la parte intervenuta in giudizio:
- nella vicenda in esame, va applicata la disciplina prevista dall'art. <106, comma 13, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, il quale testualmente recita: “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione>>;
-con la conseguenza che
Tali argomentazioni sono infondate.
Infatti:
-l'art. 69 del R.D. n. 2240 del 1923 prevede che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”;
-l'art. 70 dispone che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le
5 disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”;
-l'art. 9, allegato E, della legge 2248 del 1865 stabilisce che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione”;
-la disciplina in rilievo sancisce espressamente la mancanza di efficacia delle cessioni dei debiti delle amministrazioni pubbliche ove le stesse non siano accettate da queste ultime.
La giurisprudenza ha chiarito che:
-<con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. il divieto di senza l cui all r.d. n. del si applica esclusivamente ai rapporti durata come e somministrazione fornitura rispetto quali soltanto legislatore ha ravvisato in deroga al principio generale cedibilit anche consenso debitore cod.civ. garantire con questo mezzo regolare esecuzione evitando che durante medesima possano venir meno le risorse finanziarie soggetto obbligato possa risultare cos compromessa prosecuzione rapporto. ne consegue necessit dell interessata sussiste solo fino a quando contratto corso cessa viene conclusione rapporto contrattuale da tale momento torna ad applicarsi regola agli art. cit. secondo nei confronti ceduto postula notificazione quest>> (Cass. Civ. n. 2209 del
2007);
-<con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. il divieto di senza l cui all r.d. n. del si applica esclusivamente ai rapporti durata come e somministrazione fornitura rispetto quali soltanto legislatore ha ravvisato in deroga al principio generale cedibilit anche consenso debitore cod.civ. garantire con questo mezzo regolare esecuzione evitando che durante medesima possano venir meno le risorse finanziarie soggetto obbligato possa risultare cos compromessa prosecuzione rapporto. ne consegue necessit dell interessata sussiste solo fino a quando contratto corso cessa viene conclusione rapporto contrattuale da tale momento torna ad applicarsi regola agli art. cit. secondo nei confronti ceduto postula notificazione quest> della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto
(salvo che per la forma prevista dall'art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440 del
1923) all'ordinaria disciplina codicistica>> (cfr. Cass. Civ. n. 981 del 2002).
Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale.
Deve, quindi, desumersi che, per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà sempre inefficace in assenza di adesione della Pubblica
Amministrazione; per quelli esauriti, viceversa, è necessario un espresso rifiuto della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, in assenza di ulteriori evidenze, i crediti riguardano un rapporto di fornitura di acqua potabile non esaurito (cfr. anche convenzione del 2013 ove si legge che la fornitura ha durata sino al 2034).
Pertanto, alla luce del sistema normativo e della giurisprudenza sopra richiamata, nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti oggettivo e soggettivo per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 venendo in rilievo contratti di fornitura di acqua - quindi rapporti di durata - non esauriti.
Ne deriva che, in mancanza di prova in ordine alla intervenuta accettazione da parte dell'amministrazione ceduta, l'atto di cessione dei crediti posto a fondamento del decreto ingiuntivo non è efficace e opponibile al comune opponente.
L'opposizione deve, quindi, essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Resta assorbita ogni altra questione.
7 Le spese di lite nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Quanto alle spese di lite nei rapporti tra la parte opponente e la parte intervenuta in giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione delle stesse alla luce del tenore della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1087 del 2020 del R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 273 del
2020 (proc. n. R.G. 609 del 2020);
-condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra la parte opponente e la parte intervenuta in giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia in data 13 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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