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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 704/2022 R.G.
promosso da
(pi/cf ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e lrpt rappresentata e difesa dall' Andrea Bartolomei del foro di Parte_2
MO (pec Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1 C.F._1
Massimino Luzi del Foro di Ascoli Piceno ed ivi elettivamente domiciliata alla Via
Porta Torricella n. 11 presso lo studio del medesimo
APPELLATA e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Adalberto Palestini del Foro C.F._3
di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati in San Benedetto del Tronto alla Via
Calatafimi, 38/b, presso e nello studio del medesimo
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 309/2022, pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 12/05/2022 (rg 636/2017).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 309/2022, pubblicata il 12/05/2022 (rg 636/2017), il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda attrice, accertava che il muro di contenimento ed il terrapieno artificiale realizzato dalla posto Parte_1
a confine con la proprietà degli attori - poi ceduto a limitatamente al posto CP_1
auto foglio 25, particella 1662, sub 99 - non rispetta le distanze legali di 5 metri dal confine con la proprietà degli attori e di 10 metri dal fabbricato degli attori e, per l'effetto:
- condannava la e quest'ultima limitatamente Parte_1 CP_1
alla porzione distinta al foglio 25, particella 1662, sub 99, ad arretrare il fabbricato- terrapieno artificiale fino ad assicurare la distanza legale di 10 metri dal fabbricato degli attori e di 5 metri dal confine con la proprietà degli attori;
- condannava la e in solido tra loro, al risarcimento Parte_1 CP_1
del danno subito dagli attori per l'indebita compromissione del diritto di proprietà di questi ultimi che quantifica in complessivi euro 5.000,00 oltre interessi dal giorno del fatto fino all'esatta esecuzione della presente pronuncia;
- condannava i convenuti, in solido tra loro, al rimborso a favore degli attori delle spese per l'ATP liquidate in complessivi euro 6.486,29 per onorari ed € 353,80 per spese, oltre iva e cap come per legge;
- accertava e dichiarava che, in conseguenza dell'accertamento della violazione del rispetto delle distanze legali del posto auto di proprietà di con la proprietà CP_1
degli attori e della conseguente condanna all'arretramento dello stesso, ha CP_1
subito l'evizione totale del proprio bene immobile e, per l'effetto:
- condannava la - condizionatamente al passaggio in giudicato Parte_1
della presente pronuncia relativamente all'accertamento della violazione della normativa sulle distanze legali e alla condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi – a risarcire a per le causali di cui alla parte motiva, la somma CP_1
di euro 28.563,50 oltre interessi dal giorno della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
- condannava le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alle parti attrici, in solido tra loro, le spese di lite, che liquidava nella somma complessiva di € 10.343 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condannava la parte convenuta a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta le spese di che liquidava nella somma complessiva di € 10.343 CP_1
per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- dichiarava la tenuta a manlevare e tenere indenne integralmente Parte_1
da tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a fare (riduzione in pristino) o a CP_1
pagare (risarcimento spese legali, spese di ATP) in favore degli attori in ragione della presente pronuncia;
- poneva definitivamente le spese della CTU svolta nel corso del primo grado in capo alla convenuta Parte_1 Avverso l'impugnata sentenza propone appello la Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere: in via principale e nel merito, l'accoglimento dell' appello, dichiarando nulla o annullando l'impugnata sentenza, con tutti gli altri atti antecedenti/conseguenti e/o comunque prodromici/presupposti/connessi, comprese quindi le pregresse n°2 CTU, siccome emessa in violazione di legge ed in base a palesi e comunque comprovati errori di fatto e infondate valutazioni di diritto, con ogni ulteriore/conseguente statuizione. Vinte tutte le spese di lite, del precedente e del presente grado di giudizio, sia peritali sia legali, quest'ultime da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc;
in via istruttoria:
l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori/probatori e quindi ogni altra prova costituenda/precostituita (compresi nuovi doc.ti) indispensabile alla definizione della lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/11/2022, si è costituita in giudizio rimettendosi alla decisione della Corte, ribadendo la necessaria CP_1
salvaguardia della stessa da ogni effetto pregiudizievole a suo carico del decisum, in quanto terza acquirente evitta come in atti, e pertanto chiede: -in caso di rigetto dell'appello proposto dalla e conferma della sentenza Parte_1
impugnata, condannarla, oltre che a manlevare e tenere indenne la per CP_1
quanto in narrativa, di tutto quanto eventualmente tenuta a pagare a Controparte_2
e in forza della decisione, alla rifusione delle spese e compensi di lite CP_3
del grado di appello, ex DM n.55/2014 e s.v. e i.; -nel caso di riforma della sentenza impugnata condannare gli appellati e al pagamento, Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, in forza dei notori parametri ex DM n.55/2014 e s.v. e i.; -in ogni caso, dichiarare la Parte_1
[... tenuta a manlevare e tenere indenne integralmente da tutto quanto CP_1
quest'ultima sarà tenuta a fare e/o a pagare in favore di e Controparte_2 CP_3
in forza della decisione del presente giudizio.
[...] Con comparsa di risposta, depositata il 10/11/2022, si sono costituiti in giudizio e contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_2 CP_3
chiedere: in via preliminare, dichiararsi l'atto di appello inammissibile;
nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONI DEL Pt_3
B. - IN MERITO - Sui fondati motivi del presente appello (ex art. 342, comma 1°, punto 2 cpc).
B1. - Sui vizi di motivazione del gravato verdetto in relazione all'iniziale ATP.
I - Improcedibilità/inammissibilità dell'iniziale ATP (carenza di cd
“legittimazione all'azione” e conseguente insussistenza di cd “fumus”) -
Violazione e/o applicazione di norme di diritto Email_2
sostanziale/procedurale (artt. 2697 cc;
1476, n°3, cc e 696-bis cpc) - Conseguenze
- Nullità/Annullamento verdetto di prime cure appellato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
Ciò posto, deve innanzitutto statuirsi in ordine all'utilizzabilità dell'ATP regolarmente acquisita dal giudice istruttore nel corso del presente giudizio. Alcun dubbio può sorgere, infatti, sulla possibilità del giudice di merito di utilizzare – alla stessa stregua della CTU svolta nel corso del giudizio – i risultati raggiunti dal consulente nominato nell'alveo del procedimento preventivo svolto nel contraddittorio di tutte le parti.
Deduce, a tal fine, che i ricorrenti/attori, odierni appellati, avrebbero dovuto provare, quali fatti costitutivi della domanda attrice, di essere proprietari dell'edificio, la cui distanza sarebbe stata violata, e che lo stesso non è abusivo ma è assistito da legittimo titolo edificatorio, atteso che la produzione catastale non costituisce prova;
che, conseguentemente, vi era carenza del c.d. fumus del diritto tutelando, carenza che rendeva inammissibile il ricorso che, pertanto, andava rigettato;
che vi è carenza della c.d. legittimazione passiva della società in ragione del fatto che la controparte Parte_1
principale/sostanziale dei ricorrenti era l'acquirente-proprietaria convenuta CP_1
rimasta contumace nell'ATP, e che dal relativo ricorso, notificato anche alla
[...]
, non risulta alcuna prova del sottostante rapporto tra la società costruttrice- Parte_1
venditrice e la siccome doverosamente preordinata, nel merito, all'azione di CP_1
garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1476 n.3 c.c., in particolare alcuna prova sulla validità/continuità della garanzia, invece da considerarsi doverosamente preordinata alla successiva azione.
II. - Nullità/Inutilizzabilità della 1^CTU (dell'iniziale ATP) - Violazione e/o mancata/falsa/apparente/parziale applicazione di norme di diritto sostanziale/procedurale (artt. 2697 cc;
99 e 115 cpc) - Conseguenze -
Nullità/Annullamento verdetto di prime cure appellato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
Nello specifico, poi, deve dirsi come le conclusioni raggiunte dal CTU con la propria relazione, oltre ad essere desunte dall'attenta analisi della documentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti, si sono altresì palesate prive di vizi logici o giuridici, cosicchè questo giudice intende farle proprie (cfr. pag.8).
Deduce, a tal fine, la nullità dell'ATP in ragione del fatto che il Ctu dichiara che i signori sono proprietari senza che alcun titolo di proprietà Parte_4
dell'edificio asseritamente danneggiato dalla violazione delle distanze legali dall'altro limitrofo sia mai stato prodotto, né dalle parti né dagli ausiliari del giudice che, comunque, non avrebbero potuto acquisire documenti non prodotti dalle parti in quanto attinenti a fatti principali che è onere delle parti allegare e documentare;
che l'ATP è anche illogica, atteso che il Ctu, da un lato, sottolinea di aver riscontrato oggettive difficoltà di comprensione e ricostruzione dello status quo ante e, dall'altro, afferma il dislivello tra pregressa e nuova costruzione situazione dei luoghi lungo il confine, nonostante peraltro avesse accertato che la aveva costruito in conformità al Parte_1
Piano di Recupero.
B2 – Sui vizi di motivazione in relazione agli aspetti più prettamente procedural- civilistici.
III. - Illegittimo utilizzo de plano in successiva causa di merito di pregresso ATP
- Violazione e/o mancata/falsa/apparente/parziale applicazione di norme di diritto sostanziale e procedurale (cfr. artt. 2697 cc e 115 e ss cpc) - Nullità/Annullamento verdetto di prime cure gravato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
… non può porsi in dubbio la circostanza – peraltro nemmeno contestata - per cui la
, con l'intervento edilizio che ci occupa, abbia innalzato la quota della Parte_1
propria proprietà che, se prima dei lavori si trovava ad una quota assai più bassa di quella della proprietà degli attori, successivamente alla realizzazione dell'opera è stata posta ad una quota ben maggiore. E ciò è stato possibile attraverso la realizzazione di un terrapieno adibito a parcheggio, terrapieno contenuto da un muro che, oggi, sovrasta la proprietà . Quanto sopra, come accennato – Parte_4
oltre a non essere stato contestato dalle parti convenute ex art. 115 cpc – è ampiamente documentato in atti (cfr. doc. 2 fasc.lo parte attrice) ed attestato dalla stessa CTU depositata in sede di ATP (cfr. pag. 10-14) cosicchè le predette circostanze andranno certamente poste a fondamento della presente decisione (cfr. pag.8).
Deduce, a tal fine, che i ricorrenti/attori, odierni appellati, neppure in sede di primo grado del giudizio di merito hanno fornito la prova dei titoli di proprietà ed edificatorio su cui ha fondato la domanda di ripristino e risarcitoria, atteso che gli estratti catastali e di mappa non sono idonei allo scopo, con la conseguenza che l'elaborato tecnico andava dichiarato inutilizzabile dal giudice che, peraltro, a prescindere dall'eccezione delle controparti, avrebbe dovuto d'ufficio verificare esistenza, validità e rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa;
che l'omissione dei ricorrenti ha comportato anche la violazione del principio di prevenzione, fondamentale in materia di distanze tra costruzioni alla luce delle facoltà riconosciute dal confinante che costruisce per primo.
B3. – Sui vizi di motivazione in relazione agli aspetti più squisitamente urbanistico-edilizi.
IV. - Azioni reali e litisconsorzio necessario - Violazione e/o mancata/falsa/apparente/parziale applicazione di norme procedurali tassative di legge (cfr. artt. 102 e 354 cpc) - Nullità/Annullamento verdetto gravato/appellato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
In applicazione agli autorevoli insegnamenti citati, dunque, poiché nel caso che ci occupa il fabbricato degli attori e la nuova costruzione di , non sono Parte_1
ricompresi nel medesimo Piano di Recupero, trattandosi di costruzioni urbanisticamente a sé stanti, l'ultimo comma dell'art. 9 DM n°1444/1968 non potrebbe venire in rilievo, trattandosi di ipotesi non contemplata nell'alveo della deroga alla disciplina, precettiva ed inderogabile, stabilita in linea generale (cfr. pag.11)
Deduce, a tal fine, che non è stato depositato il certificato di proprietà della parte attrice per cui non v'è prova che il bene compromesso dalle distanze legali sia riconducibile alla stessa né vi è prova che la nuova costruzione sia di proprietà della sola , Parte_1
precisamente non è stato certificato a quanti soggetti appartenga la vicina opera muraria contestata, ovvero quali siano i diversi proprietari del parcheggio del cordolo murario in esame, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
che, in conclusione, la sentenza impugnata va dichiarata nulla o c.d. inutiliter data o, in subordine, annullata.
Prima di esaminare il merito del gravame, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dello stesso, sollevate rispettivamente ai sensi dell'art. 348 bis cpc, stante la fase decisionale della causa, e ai sensi dell'art. 342 cpc, stante la sua infondatezza, atteso che, secondo la Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Passando al merito del gravame, viene esaminato per priorità logica il quarto motivo che si rivela fondato e dirimente e consente di accogliere l'impugnazione nei termini che seguono con conseguente assorbimento di ogni altra censura.
Con riferimento al difetto di contradditorio per violazione del litisconsorzio necessario, va osservato che la relativa eccezione sollevata dalla Parte_1
nel presente grado è tempestiva, potendo essere sollevata per la prima volta anche
[...]
in sede di legittimità (Cass. civ. n. 11043/2022), così come non possono essere considerate tardive, e pertanto inammissibili, le produzioni documentali nel presente grado attestanti la proprietà degli altri proprietari/comproprietari (Cass. civ. n.
18031/2019). L'azione reale volta al rispetto delle distanze legali fra le costruzioni deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, solo costui potendo essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende ad ottenere. L'onere della prova della titolarità del diritto di proprietà della costruzione, che si assume illegittima, grava sull'attore, salvo che l'anzidetta titolarità non sia contestata dalla controparte costituita e debba anzi dalla stessa ritenersi implicitamente ammessa. In questa ipotesi, il successivo assunto del convenuto in sede di gravame di aver trasferito la proprietà della costruzione a terzi in data anteriore a quella dell'instaurazione del giudizio, si configura come un'eccezione in senso proprio, di cui lo stesso convenuto è tenuto a fornire la prova (Cassazione civile sez. II, 06/03/1993,
n.2722). L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima al momento della domanda giudiziale, potendo essere solo costui destinatario dell'ordine di demolizione che l'azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, al quale non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione (Cassazione civile sez. II, 22/12/1995, n.13072;
Cassazione civile sez. II n. 38640/2021). Infine: … richiama questa corte che, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale cui va data continuità (v. ad es. tra le moltissime Cass. n. 12767 del 17/11/1999, n. 5603 del 17/04/2001, n. 9902 del
26/04/2010, n. 2170 del 30/01/2013, n. 3925 del 29/02/2016, n. 4685 del 28/02/2018 e
- al di fuori dell'ambito condominiale - ad es. n. 6622 del 06/04/2016), quando l'azione sia diretta non al semplice accertamento dell'inesistenza (o esistenza) dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati;
in tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità, se sulla questione non siasi formato il giudicato e se il presupposto e gli elementi di fatto a fondamento dell'eccezione emergano con evidenza dagli atti senza necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate nel giudizio di cassazione (Cassazione civile sez. II n.4959/2020).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, rilevato che risulta, in base alle produzioni documentali della convenuta/appellante e quindi per tabulas, che in data anteriore al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, la Parte_1 aveva stipulato altre due compravendite (oltre quella in favore della già convenuta
, e precisamente in data 03/07/2015 in favore di (foglio CP_1 Controparte_4
25 part.lla 1662 sub 38,53 e 100) e in data 21/06/2016 in favore di
[...]
(foglio 25 part.lla 1662 sub 27, 84 e 97), in virtù delle Controparte_5
quali aveva alienato appartamenti, locali deposito, autorimesse e posti auto, tutti siti nel medesimo fabbricato per il quale, peraltro, in data 18/06/2015 la società costruttrice/venditrice aveva predisposto ed approvato un regolamento condominiale, con annesse tabelle condominiali (atto Notar rep. 827, racc. 598, registrato e Per_1
trascritto il 23/06/2015), i predetti acquirenti avrebbero dovuto essere convenuti in giudizio in quanto già in primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei loro confronti.
L'appello va, in definitiva, accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della prima pronuncia e rimessione della causa dinanzi al primo giudice ex art. 354 cpc.
Tenuto conto che la convenuta/appellante ha contestato solo nel presente grado l'eccezione accolta con la presente pronuncia, della quale avrebbe potuto avvedersi già in primo grado anche l'altra convenuta/appellata le spese di lite del CP_1
doppio grado vengono interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e e avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_3 CP_1
309/2022, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 12/05/2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della gravata sentenza e rimette la causa dinanzi al primo giudice.
Spese compensate.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est. Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 704/2022 R.G.
promosso da
(pi/cf ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e lrpt rappresentata e difesa dall' Andrea Bartolomei del foro di Parte_2
MO (pec Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1 C.F._1
Massimino Luzi del Foro di Ascoli Piceno ed ivi elettivamente domiciliata alla Via
Porta Torricella n. 11 presso lo studio del medesimo
APPELLATA e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Adalberto Palestini del Foro C.F._3
di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati in San Benedetto del Tronto alla Via
Calatafimi, 38/b, presso e nello studio del medesimo
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 309/2022, pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 12/05/2022 (rg 636/2017).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 309/2022, pubblicata il 12/05/2022 (rg 636/2017), il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda attrice, accertava che il muro di contenimento ed il terrapieno artificiale realizzato dalla posto Parte_1
a confine con la proprietà degli attori - poi ceduto a limitatamente al posto CP_1
auto foglio 25, particella 1662, sub 99 - non rispetta le distanze legali di 5 metri dal confine con la proprietà degli attori e di 10 metri dal fabbricato degli attori e, per l'effetto:
- condannava la e quest'ultima limitatamente Parte_1 CP_1
alla porzione distinta al foglio 25, particella 1662, sub 99, ad arretrare il fabbricato- terrapieno artificiale fino ad assicurare la distanza legale di 10 metri dal fabbricato degli attori e di 5 metri dal confine con la proprietà degli attori;
- condannava la e in solido tra loro, al risarcimento Parte_1 CP_1
del danno subito dagli attori per l'indebita compromissione del diritto di proprietà di questi ultimi che quantifica in complessivi euro 5.000,00 oltre interessi dal giorno del fatto fino all'esatta esecuzione della presente pronuncia;
- condannava i convenuti, in solido tra loro, al rimborso a favore degli attori delle spese per l'ATP liquidate in complessivi euro 6.486,29 per onorari ed € 353,80 per spese, oltre iva e cap come per legge;
- accertava e dichiarava che, in conseguenza dell'accertamento della violazione del rispetto delle distanze legali del posto auto di proprietà di con la proprietà CP_1
degli attori e della conseguente condanna all'arretramento dello stesso, ha CP_1
subito l'evizione totale del proprio bene immobile e, per l'effetto:
- condannava la - condizionatamente al passaggio in giudicato Parte_1
della presente pronuncia relativamente all'accertamento della violazione della normativa sulle distanze legali e alla condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi – a risarcire a per le causali di cui alla parte motiva, la somma CP_1
di euro 28.563,50 oltre interessi dal giorno della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
- condannava le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alle parti attrici, in solido tra loro, le spese di lite, che liquidava nella somma complessiva di € 10.343 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condannava la parte convenuta a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta le spese di che liquidava nella somma complessiva di € 10.343 CP_1
per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- dichiarava la tenuta a manlevare e tenere indenne integralmente Parte_1
da tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a fare (riduzione in pristino) o a CP_1
pagare (risarcimento spese legali, spese di ATP) in favore degli attori in ragione della presente pronuncia;
- poneva definitivamente le spese della CTU svolta nel corso del primo grado in capo alla convenuta Parte_1 Avverso l'impugnata sentenza propone appello la Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere: in via principale e nel merito, l'accoglimento dell' appello, dichiarando nulla o annullando l'impugnata sentenza, con tutti gli altri atti antecedenti/conseguenti e/o comunque prodromici/presupposti/connessi, comprese quindi le pregresse n°2 CTU, siccome emessa in violazione di legge ed in base a palesi e comunque comprovati errori di fatto e infondate valutazioni di diritto, con ogni ulteriore/conseguente statuizione. Vinte tutte le spese di lite, del precedente e del presente grado di giudizio, sia peritali sia legali, quest'ultime da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 cpc;
in via istruttoria:
l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori/probatori e quindi ogni altra prova costituenda/precostituita (compresi nuovi doc.ti) indispensabile alla definizione della lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/11/2022, si è costituita in giudizio rimettendosi alla decisione della Corte, ribadendo la necessaria CP_1
salvaguardia della stessa da ogni effetto pregiudizievole a suo carico del decisum, in quanto terza acquirente evitta come in atti, e pertanto chiede: -in caso di rigetto dell'appello proposto dalla e conferma della sentenza Parte_1
impugnata, condannarla, oltre che a manlevare e tenere indenne la per CP_1
quanto in narrativa, di tutto quanto eventualmente tenuta a pagare a Controparte_2
e in forza della decisione, alla rifusione delle spese e compensi di lite CP_3
del grado di appello, ex DM n.55/2014 e s.v. e i.; -nel caso di riforma della sentenza impugnata condannare gli appellati e al pagamento, Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, in forza dei notori parametri ex DM n.55/2014 e s.v. e i.; -in ogni caso, dichiarare la Parte_1
[... tenuta a manlevare e tenere indenne integralmente da tutto quanto CP_1
quest'ultima sarà tenuta a fare e/o a pagare in favore di e Controparte_2 CP_3
in forza della decisione del presente giudizio.
[...] Con comparsa di risposta, depositata il 10/11/2022, si sono costituiti in giudizio e contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_2 CP_3
chiedere: in via preliminare, dichiararsi l'atto di appello inammissibile;
nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONI DEL Pt_3
B. - IN MERITO - Sui fondati motivi del presente appello (ex art. 342, comma 1°, punto 2 cpc).
B1. - Sui vizi di motivazione del gravato verdetto in relazione all'iniziale ATP.
I - Improcedibilità/inammissibilità dell'iniziale ATP (carenza di cd
“legittimazione all'azione” e conseguente insussistenza di cd “fumus”) -
Violazione e/o applicazione di norme di diritto Email_2
sostanziale/procedurale (artt. 2697 cc;
1476, n°3, cc e 696-bis cpc) - Conseguenze
- Nullità/Annullamento verdetto di prime cure appellato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
Ciò posto, deve innanzitutto statuirsi in ordine all'utilizzabilità dell'ATP regolarmente acquisita dal giudice istruttore nel corso del presente giudizio. Alcun dubbio può sorgere, infatti, sulla possibilità del giudice di merito di utilizzare – alla stessa stregua della CTU svolta nel corso del giudizio – i risultati raggiunti dal consulente nominato nell'alveo del procedimento preventivo svolto nel contraddittorio di tutte le parti.
Deduce, a tal fine, che i ricorrenti/attori, odierni appellati, avrebbero dovuto provare, quali fatti costitutivi della domanda attrice, di essere proprietari dell'edificio, la cui distanza sarebbe stata violata, e che lo stesso non è abusivo ma è assistito da legittimo titolo edificatorio, atteso che la produzione catastale non costituisce prova;
che, conseguentemente, vi era carenza del c.d. fumus del diritto tutelando, carenza che rendeva inammissibile il ricorso che, pertanto, andava rigettato;
che vi è carenza della c.d. legittimazione passiva della società in ragione del fatto che la controparte Parte_1
principale/sostanziale dei ricorrenti era l'acquirente-proprietaria convenuta CP_1
rimasta contumace nell'ATP, e che dal relativo ricorso, notificato anche alla
[...]
, non risulta alcuna prova del sottostante rapporto tra la società costruttrice- Parte_1
venditrice e la siccome doverosamente preordinata, nel merito, all'azione di CP_1
garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1476 n.3 c.c., in particolare alcuna prova sulla validità/continuità della garanzia, invece da considerarsi doverosamente preordinata alla successiva azione.
II. - Nullità/Inutilizzabilità della 1^CTU (dell'iniziale ATP) - Violazione e/o mancata/falsa/apparente/parziale applicazione di norme di diritto sostanziale/procedurale (artt. 2697 cc;
99 e 115 cpc) - Conseguenze -
Nullità/Annullamento verdetto di prime cure appellato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
Nello specifico, poi, deve dirsi come le conclusioni raggiunte dal CTU con la propria relazione, oltre ad essere desunte dall'attenta analisi della documentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti, si sono altresì palesate prive di vizi logici o giuridici, cosicchè questo giudice intende farle proprie (cfr. pag.8).
Deduce, a tal fine, la nullità dell'ATP in ragione del fatto che il Ctu dichiara che i signori sono proprietari senza che alcun titolo di proprietà Parte_4
dell'edificio asseritamente danneggiato dalla violazione delle distanze legali dall'altro limitrofo sia mai stato prodotto, né dalle parti né dagli ausiliari del giudice che, comunque, non avrebbero potuto acquisire documenti non prodotti dalle parti in quanto attinenti a fatti principali che è onere delle parti allegare e documentare;
che l'ATP è anche illogica, atteso che il Ctu, da un lato, sottolinea di aver riscontrato oggettive difficoltà di comprensione e ricostruzione dello status quo ante e, dall'altro, afferma il dislivello tra pregressa e nuova costruzione situazione dei luoghi lungo il confine, nonostante peraltro avesse accertato che la aveva costruito in conformità al Parte_1
Piano di Recupero.
B2 – Sui vizi di motivazione in relazione agli aspetti più prettamente procedural- civilistici.
III. - Illegittimo utilizzo de plano in successiva causa di merito di pregresso ATP
- Violazione e/o mancata/falsa/apparente/parziale applicazione di norme di diritto sostanziale e procedurale (cfr. artt. 2697 cc e 115 e ss cpc) - Nullità/Annullamento verdetto di prime cure gravato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
… non può porsi in dubbio la circostanza – peraltro nemmeno contestata - per cui la
, con l'intervento edilizio che ci occupa, abbia innalzato la quota della Parte_1
propria proprietà che, se prima dei lavori si trovava ad una quota assai più bassa di quella della proprietà degli attori, successivamente alla realizzazione dell'opera è stata posta ad una quota ben maggiore. E ciò è stato possibile attraverso la realizzazione di un terrapieno adibito a parcheggio, terrapieno contenuto da un muro che, oggi, sovrasta la proprietà . Quanto sopra, come accennato – Parte_4
oltre a non essere stato contestato dalle parti convenute ex art. 115 cpc – è ampiamente documentato in atti (cfr. doc. 2 fasc.lo parte attrice) ed attestato dalla stessa CTU depositata in sede di ATP (cfr. pag. 10-14) cosicchè le predette circostanze andranno certamente poste a fondamento della presente decisione (cfr. pag.8).
Deduce, a tal fine, che i ricorrenti/attori, odierni appellati, neppure in sede di primo grado del giudizio di merito hanno fornito la prova dei titoli di proprietà ed edificatorio su cui ha fondato la domanda di ripristino e risarcitoria, atteso che gli estratti catastali e di mappa non sono idonei allo scopo, con la conseguenza che l'elaborato tecnico andava dichiarato inutilizzabile dal giudice che, peraltro, a prescindere dall'eccezione delle controparti, avrebbe dovuto d'ufficio verificare esistenza, validità e rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa;
che l'omissione dei ricorrenti ha comportato anche la violazione del principio di prevenzione, fondamentale in materia di distanze tra costruzioni alla luce delle facoltà riconosciute dal confinante che costruisce per primo.
B3. – Sui vizi di motivazione in relazione agli aspetti più squisitamente urbanistico-edilizi.
IV. - Azioni reali e litisconsorzio necessario - Violazione e/o mancata/falsa/apparente/parziale applicazione di norme procedurali tassative di legge (cfr. artt. 102 e 354 cpc) - Nullità/Annullamento verdetto gravato/appellato.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita:
In applicazione agli autorevoli insegnamenti citati, dunque, poiché nel caso che ci occupa il fabbricato degli attori e la nuova costruzione di , non sono Parte_1
ricompresi nel medesimo Piano di Recupero, trattandosi di costruzioni urbanisticamente a sé stanti, l'ultimo comma dell'art. 9 DM n°1444/1968 non potrebbe venire in rilievo, trattandosi di ipotesi non contemplata nell'alveo della deroga alla disciplina, precettiva ed inderogabile, stabilita in linea generale (cfr. pag.11)
Deduce, a tal fine, che non è stato depositato il certificato di proprietà della parte attrice per cui non v'è prova che il bene compromesso dalle distanze legali sia riconducibile alla stessa né vi è prova che la nuova costruzione sia di proprietà della sola , Parte_1
precisamente non è stato certificato a quanti soggetti appartenga la vicina opera muraria contestata, ovvero quali siano i diversi proprietari del parcheggio del cordolo murario in esame, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
che, in conclusione, la sentenza impugnata va dichiarata nulla o c.d. inutiliter data o, in subordine, annullata.
Prima di esaminare il merito del gravame, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dello stesso, sollevate rispettivamente ai sensi dell'art. 348 bis cpc, stante la fase decisionale della causa, e ai sensi dell'art. 342 cpc, stante la sua infondatezza, atteso che, secondo la Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Passando al merito del gravame, viene esaminato per priorità logica il quarto motivo che si rivela fondato e dirimente e consente di accogliere l'impugnazione nei termini che seguono con conseguente assorbimento di ogni altra censura.
Con riferimento al difetto di contradditorio per violazione del litisconsorzio necessario, va osservato che la relativa eccezione sollevata dalla Parte_1
nel presente grado è tempestiva, potendo essere sollevata per la prima volta anche
[...]
in sede di legittimità (Cass. civ. n. 11043/2022), così come non possono essere considerate tardive, e pertanto inammissibili, le produzioni documentali nel presente grado attestanti la proprietà degli altri proprietari/comproprietari (Cass. civ. n.
18031/2019). L'azione reale volta al rispetto delle distanze legali fra le costruzioni deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, solo costui potendo essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende ad ottenere. L'onere della prova della titolarità del diritto di proprietà della costruzione, che si assume illegittima, grava sull'attore, salvo che l'anzidetta titolarità non sia contestata dalla controparte costituita e debba anzi dalla stessa ritenersi implicitamente ammessa. In questa ipotesi, il successivo assunto del convenuto in sede di gravame di aver trasferito la proprietà della costruzione a terzi in data anteriore a quella dell'instaurazione del giudizio, si configura come un'eccezione in senso proprio, di cui lo stesso convenuto è tenuto a fornire la prova (Cassazione civile sez. II, 06/03/1993,
n.2722). L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima al momento della domanda giudiziale, potendo essere solo costui destinatario dell'ordine di demolizione che l'azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, al quale non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione (Cassazione civile sez. II, 22/12/1995, n.13072;
Cassazione civile sez. II n. 38640/2021). Infine: … richiama questa corte che, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale cui va data continuità (v. ad es. tra le moltissime Cass. n. 12767 del 17/11/1999, n. 5603 del 17/04/2001, n. 9902 del
26/04/2010, n. 2170 del 30/01/2013, n. 3925 del 29/02/2016, n. 4685 del 28/02/2018 e
- al di fuori dell'ambito condominiale - ad es. n. 6622 del 06/04/2016), quando l'azione sia diretta non al semplice accertamento dell'inesistenza (o esistenza) dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati;
in tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità, se sulla questione non siasi formato il giudicato e se il presupposto e gli elementi di fatto a fondamento dell'eccezione emergano con evidenza dagli atti senza necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate nel giudizio di cassazione (Cassazione civile sez. II n.4959/2020).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, rilevato che risulta, in base alle produzioni documentali della convenuta/appellante e quindi per tabulas, che in data anteriore al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, la Parte_1 aveva stipulato altre due compravendite (oltre quella in favore della già convenuta
, e precisamente in data 03/07/2015 in favore di (foglio CP_1 Controparte_4
25 part.lla 1662 sub 38,53 e 100) e in data 21/06/2016 in favore di
[...]
(foglio 25 part.lla 1662 sub 27, 84 e 97), in virtù delle Controparte_5
quali aveva alienato appartamenti, locali deposito, autorimesse e posti auto, tutti siti nel medesimo fabbricato per il quale, peraltro, in data 18/06/2015 la società costruttrice/venditrice aveva predisposto ed approvato un regolamento condominiale, con annesse tabelle condominiali (atto Notar rep. 827, racc. 598, registrato e Per_1
trascritto il 23/06/2015), i predetti acquirenti avrebbero dovuto essere convenuti in giudizio in quanto già in primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei loro confronti.
L'appello va, in definitiva, accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della prima pronuncia e rimessione della causa dinanzi al primo giudice ex art. 354 cpc.
Tenuto conto che la convenuta/appellante ha contestato solo nel presente grado l'eccezione accolta con la presente pronuncia, della quale avrebbe potuto avvedersi già in primo grado anche l'altra convenuta/appellata le spese di lite del CP_1
doppio grado vengono interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e e avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_3 CP_1
309/2022, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 12/05/2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della gravata sentenza e rimette la causa dinanzi al primo giudice.
Spese compensate.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est. Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico