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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente
Dott.ssa Ethel Ancona Giudice Relatore
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 742/2025 promossa con ricorso congiunto in data
06/02/2025 da:
(C.F. ) nata in [...] [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. DONZELLI PAOLA che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
06/12/1969, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MOLINARO LOREDANA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
Causa trattenuta in decisione in data 09.04.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare le parti impegnate lavorativamente ed autonome economicamente con reciproca rinuncia alla richiesta di contributi al mantenimento;
2. la IGa e il IG si impegnano a collaborare nel primario Parte_1 Parte_2 interesse del figlio con l'obbligo del mutuo rispetto;
_1
3. verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre, sita in Sesto San OV (MI), alla
Via Fratelli Bandiera n. 182;
4. Il piccolo frequenta attualmente il secondo anno di scuola _1 dell'infanzia “primavera” sita in Sesto San OV (MI) a tempo pieno, dalle ore 8 alle ore 12.45 e/o
15.45, inclusa la mensa scolastica;
5. Il IG avrà la possibilità di vedere e tenere con sé Parte_2 _1
:
[...]
• A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola e ininterrottamente, sino alle ore 21.00 della domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
• Inoltre, egli terrà con sé il minore nella settimana in cui padre e _1 figlio non si incontrano nel week-end, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola dell'infanzia e sino alle ore 21.00, quando avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna. Si precisa sin d'ora che per i periodi in cui il minore non frequenta istituti didattici, il padre preleverà presso Per_1
l'abitazione della madre ed ivi lo riaccompagnerà.
• per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca che la
IGa ed il IG concorderanno tra di loro entro la fine del Parte_1 Parte_2 mese di maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro.
• per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà i giorni del 25 _1
e del 26 dicembre dalle ore 10,00 alle 10,00 del mattino successivo in alternanza con il padre e con la madre.
• La IGa e il IG convengono, poi, che il genitore con cui Parte_1 Parte_2 il figlio avrà trascorso il 26 dicembre lo tenga con sé sino al 1° gennaio alle ore 10,00 ed il genitore con cui ha trascorso il Natale lo terrà con sé dal 1° gennaio sino al 6 gennaio alle 21,00.
• i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi da in _1 alternanza con il padre e la madre, sempre tra le ore 10,00 e le ore 21,00.
• per quanto concerne le ulteriori festività e/o ponti, trascorrerà le _1 stesse con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza e secondo gli accordi presi dai genitori già nel mese di settembre di ogni anno, allorché sarà noto il calendario scolastico del minore e tenendo altresì conto dei reciproci impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze del figlio.
• Eventuali altri periodi di vacanza e/o di sospensione dell'attività scolastica durante l'anno verranno concordati tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza.
Il papà dovrà quindi sempre essere preferito a nonni/parenti/baby-sitter nella gestione di
[...]
_1
6. la IGa ed il IG consapevoli delle responsabilità Parte_1 Parte_2 connesse alla gestione del minore nell'ambito dell'affidamento congiunto, si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente tutte le variazioni domiciliari e/o i numeri telefonici di riferimento, anche relativamente ai periodi di vacanza, consentendo all'altro genitore di potersi mantenere in contatto con il minore quotidianamente nonché a valutare congiuntamente ogni decisione relativa al figlio minore;
7. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi ogni informazione sulla gestione scolastica (riunioni, recite, feste ecc.) mantenendo costante l'informazione sulla vita scolastica, extrascolastica e/o di relazione del minore.
8. la IGa ed il IG si impegnano a garantire il diritto di Parte_1 Parte_2 visita dei nonni, concordando i tempi e le modalità tra di loro e con gli stessi nonni, privilegiando, in ogni caso, l'interesse del minore.
9. Il IG corrisponderà alla IGa a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 ordinario al mantenimento di la somma di euro 400,00 _1
(quattrocento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario.
Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio 10. Il IG provvederà Parte_2 altresì al pagamento del 100% delle spese di carattere straordinario relative al figlio minore, che dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Le Parti dichiarano di conoscere e di aver compreso il
“Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente” del Tribunale di MO (doc. n.
8 - protocollo), qui da intendersi richiamato e integralmente trascritto, e dichiarano inoltre di rimettersi a quanto nello stesso puntualmente stabilito sia per l'individuazione delle spese straordinarie – da contrapporsi alle ordinarie -, sia per quanto attiene i casi in cui necessita il preventivo accordo, che per le modalità e tempistiche del pagamento/rimborso.
11. Gli assegni familiari, percepiti per il minore dalla madre, verranno dagli stessi trattenuti ed utilizzati per _1
12. La IGa ed il IG si danno reciproco consenso per il Parte_1 Parte_2 rilascio dei documenti validi per l'espatrio in relazione al minore.
13. I IGi e provvederanno, ognuno per il proprio Parte_1 Parte_2 procuratore, al saldo delle spese legali del presente giudizio mentre e le anticipazioni saranno sostenute in pari quota.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Provvede in conformità agli accordi intercorsi tra e Parte_1 [...]
sopra riportati e da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
Parte_2
Così deciso in MO, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente
Dott.ssa Ethel Ancona Giudice Relatore
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 742/2025 promossa con ricorso congiunto in data
06/02/2025 da:
(C.F. ) nata in [...] [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. DONZELLI PAOLA che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
06/12/1969, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MOLINARO LOREDANA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
Causa trattenuta in decisione in data 09.04.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare le parti impegnate lavorativamente ed autonome economicamente con reciproca rinuncia alla richiesta di contributi al mantenimento;
2. la IGa e il IG si impegnano a collaborare nel primario Parte_1 Parte_2 interesse del figlio con l'obbligo del mutuo rispetto;
_1
3. verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre, sita in Sesto San OV (MI), alla
Via Fratelli Bandiera n. 182;
4. Il piccolo frequenta attualmente il secondo anno di scuola _1 dell'infanzia “primavera” sita in Sesto San OV (MI) a tempo pieno, dalle ore 8 alle ore 12.45 e/o
15.45, inclusa la mensa scolastica;
5. Il IG avrà la possibilità di vedere e tenere con sé Parte_2 _1
:
[...]
• A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola e ininterrottamente, sino alle ore 21.00 della domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
• Inoltre, egli terrà con sé il minore nella settimana in cui padre e _1 figlio non si incontrano nel week-end, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola dell'infanzia e sino alle ore 21.00, quando avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna. Si precisa sin d'ora che per i periodi in cui il minore non frequenta istituti didattici, il padre preleverà presso Per_1
l'abitazione della madre ed ivi lo riaccompagnerà.
• per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca che la
IGa ed il IG concorderanno tra di loro entro la fine del Parte_1 Parte_2 mese di maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro.
• per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà i giorni del 25 _1
e del 26 dicembre dalle ore 10,00 alle 10,00 del mattino successivo in alternanza con il padre e con la madre.
• La IGa e il IG convengono, poi, che il genitore con cui Parte_1 Parte_2 il figlio avrà trascorso il 26 dicembre lo tenga con sé sino al 1° gennaio alle ore 10,00 ed il genitore con cui ha trascorso il Natale lo terrà con sé dal 1° gennaio sino al 6 gennaio alle 21,00.
• i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi da in _1 alternanza con il padre e la madre, sempre tra le ore 10,00 e le ore 21,00.
• per quanto concerne le ulteriori festività e/o ponti, trascorrerà le _1 stesse con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza e secondo gli accordi presi dai genitori già nel mese di settembre di ogni anno, allorché sarà noto il calendario scolastico del minore e tenendo altresì conto dei reciproci impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze del figlio.
• Eventuali altri periodi di vacanza e/o di sospensione dell'attività scolastica durante l'anno verranno concordati tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza.
Il papà dovrà quindi sempre essere preferito a nonni/parenti/baby-sitter nella gestione di
[...]
_1
6. la IGa ed il IG consapevoli delle responsabilità Parte_1 Parte_2 connesse alla gestione del minore nell'ambito dell'affidamento congiunto, si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente tutte le variazioni domiciliari e/o i numeri telefonici di riferimento, anche relativamente ai periodi di vacanza, consentendo all'altro genitore di potersi mantenere in contatto con il minore quotidianamente nonché a valutare congiuntamente ogni decisione relativa al figlio minore;
7. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi ogni informazione sulla gestione scolastica (riunioni, recite, feste ecc.) mantenendo costante l'informazione sulla vita scolastica, extrascolastica e/o di relazione del minore.
8. la IGa ed il IG si impegnano a garantire il diritto di Parte_1 Parte_2 visita dei nonni, concordando i tempi e le modalità tra di loro e con gli stessi nonni, privilegiando, in ogni caso, l'interesse del minore.
9. Il IG corrisponderà alla IGa a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 ordinario al mantenimento di la somma di euro 400,00 _1
(quattrocento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario.
Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio 10. Il IG provvederà Parte_2 altresì al pagamento del 100% delle spese di carattere straordinario relative al figlio minore, che dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Le Parti dichiarano di conoscere e di aver compreso il
“Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente” del Tribunale di MO (doc. n.
8 - protocollo), qui da intendersi richiamato e integralmente trascritto, e dichiarano inoltre di rimettersi a quanto nello stesso puntualmente stabilito sia per l'individuazione delle spese straordinarie – da contrapporsi alle ordinarie -, sia per quanto attiene i casi in cui necessita il preventivo accordo, che per le modalità e tempistiche del pagamento/rimborso.
11. Gli assegni familiari, percepiti per il minore dalla madre, verranno dagli stessi trattenuti ed utilizzati per _1
12. La IGa ed il IG si danno reciproco consenso per il Parte_1 Parte_2 rilascio dei documenti validi per l'espatrio in relazione al minore.
13. I IGi e provvederanno, ognuno per il proprio Parte_1 Parte_2 procuratore, al saldo delle spese legali del presente giudizio mentre e le anticipazioni saranno sostenute in pari quota.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Provvede in conformità agli accordi intercorsi tra e Parte_1 [...]
sopra riportati e da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
Parte_2
Così deciso in MO, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Ethel Matilde Ancona