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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1466/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11246/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024-0002011720032070161 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1498/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativa per TARI anno 2015, per un importo totale di € 1.260,81, emessa da Resistente_1 srl per conto del Comune di Napoli.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- omessa notifica dell'accertamento esecutivo n. 078699751589;
- omessa allegazione dell'atto presupposto in violazione dell'art. 7 legge N. 212/2000;
- prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e Resistente_1 SRL,che hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'indirizzo di residenza della destinataria con raccomandata del 24.12.2020.
In data 19-11-2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato certificato di morte della propria assistita avvenuta il 27-5-2024
Con ordinanza dell'11-12-2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della mancata riassunzione a cura della parte più diligente, con la conseguente dichiarazione di estinzione ex art.305 c.p.c. del giudizio interrotto per decesso della ricorrente e che non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, nonchè della mancanza di costituzione volontaria a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale di cui in premessa.
Conseguentemente va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La sentenza in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11246/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024-0002011720032070161 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1498/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativa per TARI anno 2015, per un importo totale di € 1.260,81, emessa da Resistente_1 srl per conto del Comune di Napoli.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- omessa notifica dell'accertamento esecutivo n. 078699751589;
- omessa allegazione dell'atto presupposto in violazione dell'art. 7 legge N. 212/2000;
- prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e Resistente_1 SRL,che hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'indirizzo di residenza della destinataria con raccomandata del 24.12.2020.
In data 19-11-2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato certificato di morte della propria assistita avvenuta il 27-5-2024
Con ordinanza dell'11-12-2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della mancata riassunzione a cura della parte più diligente, con la conseguente dichiarazione di estinzione ex art.305 c.p.c. del giudizio interrotto per decesso della ricorrente e che non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, nonchè della mancanza di costituzione volontaria a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale di cui in premessa.
Conseguentemente va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La sentenza in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO. COMPENSA LE SPESE.