Articolo 1694 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1694. Non prescelti 1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
a) avanzamento ad anzianita': <tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare >>; b) avanzamento a scelta: <spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare >>. 2. Per l'ufficiale <> per l'avanzamento e' scritta nel
libretto personale la seguente variazione: <l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>. 3. L'ufficiale <> per ragioni indipendenti dalle
condizioni fisiche, e' preso in esame una seconda volta se e' stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento. 4. Se e' nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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