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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1694. Non prescelti 1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
a) avanzamento ad anzianita': <tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare >>; b) avanzamento a scelta: <spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare >>. 2. Per l'ufficiale <> per l'avanzamento e' scritta nel
libretto personale la seguente variazione: <l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>. 3. L'ufficiale <> per ragioni indipendenti dalle
condizioni fisiche, e' preso in esame una seconda volta se e' stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento. 4. Se e' nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.
a) avanzamento ad anzianita': <
libretto personale la seguente variazione: <
condizioni fisiche, e' preso in esame una seconda volta se e' stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento. 4. Se e' nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni per l'attuazione del codice civilehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile Artt.1-99 - Artt.100-256 Art. 100. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 Art. 101. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 Art. 101-bis. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo. Art. 101-ter. Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/02/2022, n. 1373Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2022 N. 01373/2022 REG.PROV.COLL. N. 01435/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Daniele Vagnozzi in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3; contro C.R.I. – RO SA Italiana e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, …Leggi di più...
- periodi di richiamo·
- compensazione delle spese processuali·
- valutazione del merito·
- discrezionalità tecnica della commissione·
- direttive della Croce Rossa Italiana·
- requisiti per l'avanzamento·
- eccesso di potere·
- avanzamento di grado·
- difetto di istruttoria·
- oscuramento delle generalità