Articolo 34 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
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Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 34.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.

La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalita' di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, nella misura che sara' stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984