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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 05.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note scritte di udienza depositate dalla parte ricorrente e dal Controparte_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 270/2022 R.g. avente ad oggetto: sanzione disciplinare
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Guido Ciccarelli e Margherita Acampora ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Antonietta Colantuoni ed elettivamente domiciliato in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.01.2022, la parte ricorrente, premesso di essere dipendente del convenuto in qualità di maresciallo capo della Polizia Municipale, ha esposto CP_1 che con nota nr. 13562 del 23.06.2014 gli veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per undici giorni, dal 16.09.2014 al 26.09.2014, a causa dell'assenza ingiustificata in data 06.04.2014, contestata con prot. nr. 8494 del 17.04.2014.
Ha chiesto di dichiarare l'illegittimità della suddetta sanzione adducendo l'incolpevole assenza dal servizio. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha chiesto il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, insistendo sulla legittimità del provvedimento disciplinare.
Letti gli atti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna all'esito della
Pag. 1 di 3 trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che con nota prot. nr. 12562 del
23.06.2014 il Comune di ha irrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 5, lett. c) e 6 lett. a) CP_1 del CCNL di categoria, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per undici giorni (cfr. provvedimento prod. tel. . CP_1
Invero, in data 06.04.2014, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, dott. , Persona_1 prendeva atto dell'assenza del ricorrente, senza alcuna autorizzazione e valida giustificazione, nonostante lo stesso fosse stato comandato in turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (cfr. nota pro. Nr. 7154 del 07.04.2014).
L'unica doglianza sollevata da parte ricorrente concerne l'infondatezza in fatto della sanzione.
Invero, la parte ha dedotto la propria assenza incolpevole in virtù di una “regola consuetudinaria condivisa da tempo e riconosciuta” per la quale l'aver prestato servizio nel fine settimana precedente dà diritto al riposo nella giornata della domenica successiva, sicché avendo lavorato la domenica precedente ha ritenuto che gli spettasse il riposo per quella successiva del 06.04.2014.
Dal canto suo, il ha contestato la ricostruzione attorea, rilevando la contrarietà della CP_1 condotta del ricorrente con i doveri di cui alla CCNL di settore ed esponendo, altresì, che nella giornata del 06.04.2014 avrebbe dovuto prestare servizio dalle ore 14.30 alle ore 20.30.
Non vi sono dubbi che l'assenza ingiustificata dal lavoro per più giorni (ove provata) integra un inadempimento del lavoratore giuridicamente rilevante e sanzionabile.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che: «Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile» (Cass., nr. 2988/2011).
Ed ancora «Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo» (Cass., nr. 16597/2018).
Parte ricorrente, gravata dal relativo onere, non ha contestato l'assenza nel giorno 06.04.2014, ma al contempo non ha fornito la prova della sussistenza di una causa di giustificazione. La dedotta sussistenza di una prassi è, difatti, rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, non essendo sul punto stata articolata neanche prova testimoniale.
Pag. 2 di 3 Di conseguenza, deve ritenersi provato il fatto materiale dell'assenza ingiustificata in data
06.04.2014 non essendo stati offerti elementi comprovanti la sussistenza di una causa di giustificazione dell'assenza.
Per le suesposte considerazioni, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio sono liquidate in applicazione dei parametri del DM 55/2014 e ss.mm.; la non complessità della questione giuridica affrontata giustifica l'utilizzo dello scaglione tariffario Euro
5.201,00 – 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi (atteso il valore indeterminabile, Cass.,
Ord. 24979/2018; sulla possibilità di riduzione dello scaglione, v. Cass., nr. 38466/2021; Cass., nr.
968/2022), espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre accessori come per legge. CP_1
SI COMUNICHI.
Nola. 05.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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