TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9507 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9749/2025 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FI IN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del medesimo, sito in Napoli al Viale Maria Bakunin 161;
opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Luigi Di Tuoro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Di Tuoro (C.F. e P.I. , sito in P.IVA_1
LE RO (NA) al Viale Regina Elena 44
opposta CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
02.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 23.04.2025 ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 09.04.2025, con cui
[...]
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 102.853,59, oltre CP_1
interessi successivi maturandi e spese successive occorrenti, in forza dell'atto di compravendita con cui la convenuta in epigrafe ha alienato, a parte istante e a
, la proprietà dell'immobile sito in LE RO (NA) alla Controparte_2
Via Kennedy n. 4, in data 13.12.2011 a rogito del Notar Dott. (Rep. Persona_1 Nel giorno in cui è stata proposta la presente opposizione, (il 23.04.2025), a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, la creditrice procedente ha notificato al atto di rinuncia al precetto in parola, avvedutasi dell'errore in Pt_1
cui era incorsa nel notificare la predetta intimazione di pagamento, per aver riportato “il nome di quale debitrice anziché quello di e Persona_2 Parte_1
un importo di € 10.000 anziché quello di 99.200,00, oltre interessi maturandi e successive
occorrende residuando per la parte della sig.ra la somma di € 73.600,00;”. CP_2
Successivamente, in data 29.04.2025, ha iscritto a ruolo la Parte_1
controversia. Assumendo che la rinuncia al precetto sia sopraggiunta in pendenza di un'opposizione esecutiva, ha affermato la legittimità della iscrizione a ruolo dallo stesso effettuata al fine di ottenere le spese del giudizio, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel merito, parte attrice ha sollevato, tra i motivi di doglianza, l'inesigibilità del credito precettato, attesa l'inesistenza e/o incertezza del titolo esecutivo sulla base del quale è stata spiccata l'impugnata intimazione di pagamento: il contratto di compravendita in parola. Ad avviso del detto atto sarebbe nullo secondo il disposto di cui all'art. 46 D.P.R. n. 380 del Pt_1
2001 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985) e degli artt. 17 e 40 l. n. 47 del 1985, per mancata presentazione dell'istanza di sanatoria. Eccependo, altresì, la parcellizzazione del credito coattivamente richiesto, ha concluso affinchè l'adito Tribunale affermi l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione nei confronti di CP_1
esso opponente e, per l'effetto, dichiari l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 02.09.2025, si è costituita la Controparte_1
quale ha dichiarato che il 23.04.2025 ha rinunciato al precetto de quo
contestualmente alla notifica di una seconda intimazione di pagamento ed evidenziando che, in pari data (23.04.2025), il ha proposto opposizione Pt_1 avverso il primo precetto, oggetto di rinuncia, e il 29.04.2025 ha provveduto ad iscrivere a ruolo la relativa controversia. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Ancora, lamentando in rito la validità dell'atto introduttivo del presente giudizio in quanto redatto secondo lo schema ed i termini anteriforma
Cartabia, ne ha eccepito la nullità per violazione del disposto di cui all'art. 163,
comma 3, n. 7 c.p.c., (l'avviso al convenuto della costituzione nel termine di 70
giorni). Nel merito, ha contestato la fondatezza degli assunti attorei e ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa creditoria azionata.
All'udienza del 02.10.2025, la causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, questo Tribunale non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Invero, “La rinuncia all'atto di precetto, contro il quale venga proposta opposizione ai sensi
dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione
della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia
sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato
la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed
abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su
quanto costituiva oggetto di controversia.”. (cfr. Cassazione civile 10 febbraio 2003, n.
1950).
Sul punto occorre evidenziare che, stante la natura del precetto -quale atto preliminare stragiudiziale- necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata, la rinuncia allo stesso si configura come negozio unilaterale abdicativo di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata. (cfr. Cass., Sent. n. 1985 del 10 marzo 1990;
Cass., Sent. n. 3736 del 9 giugno 1981).
Pertanto, attesa la validità della rinuncia in parola, se non può che ritenersi cessata la materia del contendere, occorre tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”. Non a caso, “A tale
statuizione accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della
soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una
ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di
verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”. (cfr. Cassazione civile
10 febbraio 2003, n. 1950, Cass. Civ. n. 24714/2022). E, al riguardo, va precisato che tale delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una loro compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del
01.12.1986).
Orbene, venendo ai fatti di causa, da un lato occorre rilevare che il motivo inerente l'inammissibilità della presente opposizione per violazione del disposto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., formulato dalla non può trovare Pt_2
accoglimento.
Il giudicante intende aderire all'orientamento di legittimità (ordinanza 16.10.2014,
n. 21910), secondo il quale ove il convenuto lamenti la nullità della citazione per violazione dell'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni ma, contestualmente, si difenda anche nel merito – e, quindi, “oltre la soglia (…) del difetto di rito alla cui
correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma, c.p.c.” – dimostra l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo dallo stesso subito per la violazione del termine di costituzione. Infatti, l'esclusione della sanatoria della nullità dell'atto di citazione in relazione all'avvenuta costituzione del convenuto – con obbligo per il giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini - suppone una costituzione limitata alla sola deduzione della nullità in parola, con esclusione dello svolgimento di altre difese: in tal caso, infatti, si dovrà ritenere verificata la sanatoria dell'atto.
Nel caso di specie, la non si è limitata ad eccepire la nullità della CP_1
citazione, ma è entrata nel merito delle difese, producendo in tal modo l'effetto di sanare la nullità formalmente prevista dall'articolo 164, comma 3, c.p.c.
Dall'altro, giova evidenziare che, sebbene la rinuncia al precetto in contestazione sia pervenuta nella sfera di conoscenza della parte interessata nel giorno stesso della notifica della presente opposizione, ossia il 23.04.2025, dalla documentazione versata in atti emerge che parte opposta, per il tramite del proprio difensore, aveva manifestato detta volontà in data antecedente, attesa la consegna dell'atto di rinuncia all'Ufficiale Giudiziario in data 22.04.2025.
Al riguardo, considerando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, alla cui applicazione al caso di specie non osta la peculiare natura recettizia dell'atto di rinuncia al precetto, consegue che assume rilevanza la data nella quale il creditore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del debitore esecutato. Dunque, la creditrice aveva rinunciato al precetto
de quo prima di ricevere, a sua volta, la notifica della citazione in opposizione avverso lo stesso. Pertanto, era venuto meno l'interesse ad impugnare il precetto rinunciato.
In conclusione, attesa la reciproca soccombenza e considerato il comportamento processuale tenuto dalle parti così come documentato in atti, sussistono giustificati motivi per disporre una integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione o difesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere stante la rinuncia all'atto di precetto impugnato;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli , 22.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
99751 Racc. 17761) e registrato il 12.01.2012 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Napoli 2 (Reg. gen. 1640 e Reg. Part. N. 1400).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9749/2025 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FI IN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del medesimo, sito in Napoli al Viale Maria Bakunin 161;
opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Luigi Di Tuoro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Di Tuoro (C.F. e P.I. , sito in P.IVA_1
LE RO (NA) al Viale Regina Elena 44
opposta CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
02.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 23.04.2025 ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 09.04.2025, con cui
[...]
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 102.853,59, oltre CP_1
interessi successivi maturandi e spese successive occorrenti, in forza dell'atto di compravendita con cui la convenuta in epigrafe ha alienato, a parte istante e a
, la proprietà dell'immobile sito in LE RO (NA) alla Controparte_2
Via Kennedy n. 4, in data 13.12.2011 a rogito del Notar Dott. (Rep. Persona_1 Nel giorno in cui è stata proposta la presente opposizione, (il 23.04.2025), a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, la creditrice procedente ha notificato al atto di rinuncia al precetto in parola, avvedutasi dell'errore in Pt_1
cui era incorsa nel notificare la predetta intimazione di pagamento, per aver riportato “il nome di quale debitrice anziché quello di e Persona_2 Parte_1
un importo di € 10.000 anziché quello di 99.200,00, oltre interessi maturandi e successive
occorrende residuando per la parte della sig.ra la somma di € 73.600,00;”. CP_2
Successivamente, in data 29.04.2025, ha iscritto a ruolo la Parte_1
controversia. Assumendo che la rinuncia al precetto sia sopraggiunta in pendenza di un'opposizione esecutiva, ha affermato la legittimità della iscrizione a ruolo dallo stesso effettuata al fine di ottenere le spese del giudizio, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel merito, parte attrice ha sollevato, tra i motivi di doglianza, l'inesigibilità del credito precettato, attesa l'inesistenza e/o incertezza del titolo esecutivo sulla base del quale è stata spiccata l'impugnata intimazione di pagamento: il contratto di compravendita in parola. Ad avviso del detto atto sarebbe nullo secondo il disposto di cui all'art. 46 D.P.R. n. 380 del Pt_1
2001 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985) e degli artt. 17 e 40 l. n. 47 del 1985, per mancata presentazione dell'istanza di sanatoria. Eccependo, altresì, la parcellizzazione del credito coattivamente richiesto, ha concluso affinchè l'adito Tribunale affermi l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione nei confronti di CP_1
esso opponente e, per l'effetto, dichiari l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 02.09.2025, si è costituita la Controparte_1
quale ha dichiarato che il 23.04.2025 ha rinunciato al precetto de quo
contestualmente alla notifica di una seconda intimazione di pagamento ed evidenziando che, in pari data (23.04.2025), il ha proposto opposizione Pt_1 avverso il primo precetto, oggetto di rinuncia, e il 29.04.2025 ha provveduto ad iscrivere a ruolo la relativa controversia. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Ancora, lamentando in rito la validità dell'atto introduttivo del presente giudizio in quanto redatto secondo lo schema ed i termini anteriforma
Cartabia, ne ha eccepito la nullità per violazione del disposto di cui all'art. 163,
comma 3, n. 7 c.p.c., (l'avviso al convenuto della costituzione nel termine di 70
giorni). Nel merito, ha contestato la fondatezza degli assunti attorei e ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa creditoria azionata.
All'udienza del 02.10.2025, la causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, questo Tribunale non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Invero, “La rinuncia all'atto di precetto, contro il quale venga proposta opposizione ai sensi
dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione
della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia
sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato
la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed
abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su
quanto costituiva oggetto di controversia.”. (cfr. Cassazione civile 10 febbraio 2003, n.
1950).
Sul punto occorre evidenziare che, stante la natura del precetto -quale atto preliminare stragiudiziale- necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata, la rinuncia allo stesso si configura come negozio unilaterale abdicativo di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata. (cfr. Cass., Sent. n. 1985 del 10 marzo 1990;
Cass., Sent. n. 3736 del 9 giugno 1981).
Pertanto, attesa la validità della rinuncia in parola, se non può che ritenersi cessata la materia del contendere, occorre tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”. Non a caso, “A tale
statuizione accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della
soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una
ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di
verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”. (cfr. Cassazione civile
10 febbraio 2003, n. 1950, Cass. Civ. n. 24714/2022). E, al riguardo, va precisato che tale delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una loro compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del
01.12.1986).
Orbene, venendo ai fatti di causa, da un lato occorre rilevare che il motivo inerente l'inammissibilità della presente opposizione per violazione del disposto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., formulato dalla non può trovare Pt_2
accoglimento.
Il giudicante intende aderire all'orientamento di legittimità (ordinanza 16.10.2014,
n. 21910), secondo il quale ove il convenuto lamenti la nullità della citazione per violazione dell'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni ma, contestualmente, si difenda anche nel merito – e, quindi, “oltre la soglia (…) del difetto di rito alla cui
correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma, c.p.c.” – dimostra l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo dallo stesso subito per la violazione del termine di costituzione. Infatti, l'esclusione della sanatoria della nullità dell'atto di citazione in relazione all'avvenuta costituzione del convenuto – con obbligo per il giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini - suppone una costituzione limitata alla sola deduzione della nullità in parola, con esclusione dello svolgimento di altre difese: in tal caso, infatti, si dovrà ritenere verificata la sanatoria dell'atto.
Nel caso di specie, la non si è limitata ad eccepire la nullità della CP_1
citazione, ma è entrata nel merito delle difese, producendo in tal modo l'effetto di sanare la nullità formalmente prevista dall'articolo 164, comma 3, c.p.c.
Dall'altro, giova evidenziare che, sebbene la rinuncia al precetto in contestazione sia pervenuta nella sfera di conoscenza della parte interessata nel giorno stesso della notifica della presente opposizione, ossia il 23.04.2025, dalla documentazione versata in atti emerge che parte opposta, per il tramite del proprio difensore, aveva manifestato detta volontà in data antecedente, attesa la consegna dell'atto di rinuncia all'Ufficiale Giudiziario in data 22.04.2025.
Al riguardo, considerando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, alla cui applicazione al caso di specie non osta la peculiare natura recettizia dell'atto di rinuncia al precetto, consegue che assume rilevanza la data nella quale il creditore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del debitore esecutato. Dunque, la creditrice aveva rinunciato al precetto
de quo prima di ricevere, a sua volta, la notifica della citazione in opposizione avverso lo stesso. Pertanto, era venuto meno l'interesse ad impugnare il precetto rinunciato.
In conclusione, attesa la reciproca soccombenza e considerato il comportamento processuale tenuto dalle parti così come documentato in atti, sussistono giustificati motivi per disporre una integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione o difesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere stante la rinuncia all'atto di precetto impugnato;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli , 22.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
99751 Racc. 17761) e registrato il 12.01.2012 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Napoli 2 (Reg. gen. 1640 e Reg. Part. N. 1400).