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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6414/2023
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEVOTO Parte_1 C.F._1
ANNAVITTORIA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CUCCHETTO ALESSIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate il 5.9.2025
Conclusioni di parte resistente: come da note scritte depositate il 5.9.2025
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda avanzata dalla di riconoscimento in proprio favore di Pt_1
un assegno divorzile a modifica delle condizioni di divorzio pattuite dalle parti e recepite da questo tribunale con la sentenza del 22.12.20004 è infondata e va pertanto rigettata.
Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che, come osservato dalla difesa del resistente fin dalla sua costituzione in giudizio, la sola sopravvenienza negativa successiva alla sentenza di divorzio allegata dalla ovvero il sinistro stradale occorsole il 29 marzo 2012, più che giovare Pt_1
ai suoi assunti li smentisce.
pagina 2 di 6 Innanzitutto, con riguardo al raffronto tra le condizioni economiche e reddituali delle parti, funzionale alla verifica in ordine alla possibilità di riconoscere una funzione assistenziale alla predetta provvidenza, la ricorrente non ha dimostrato che le lamentate inabilità alla guida e ipoacusia siano conseguenza di tale sinistro anziché di quello subito il 22 agosto 1999, da lei parimenti citato nella narrativa del ricorso introduttivo, cosicchè non può
nemmeno riconoscersi una loro incidenza sulla parimenti dedotta ma a ben vedere non dimostrata riduzione dell'orario di lavoro.
A tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che la stessa ricorrente ha allegato di aver utilizzato le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni subiti nei due sinistri, e non del tutto comprovate, atteso che la ricorrente non è stato in grado di produrre la documentazione relativa al primo dei due risarcimenti, per l'acquisto di un primo appartamento nel 2005 che ha successivamente venduto per acquistare un altro immobile grazie alla stipulazione di un mutuo ipotecario che ha un rateo mensile di euro 310,00.
E' evidente come tali iniziative denotino una piena autonomia economica della e la sua capacità di compiere scelte, invero non necessitate, che Pt_1
richiedono un discreto impegno finanziario che la ricorrente è in grado di fronteggiare disponendo di una pensione di invalidità di euro 500,00 mensili e di uno stipendio di circa 860,00 euro mensili.
pagina 3 di 6 Del resto, come ha evidenziato la difesa del resistente, dalla documentazione fiscale depositata sub 9 dalla ricorrente si evince che quest'ultima ha percepito i seguenti redditi:
anno d'imposta 2020: € 1.311,33 mensili netti;
anno d'imposta 2021: € 1.417,47 mensili netti;
anno d'imposta 2022: € 1.484,16 mensili netti;
cosicchè, detraendo il rateo mensile di mutuo, all'attrice residuano più di €
1.100,00 mensili netti con i quali ella può provvedere al proprio ordinario sostentamento.
Al contempo l'assunto della ricorrente secondo cui il resistente avrebbe migliorato le sue condizioni economiche rispetto al momento del divorzio è
stato drasticamente smentito.
Infatti, il ha dimostrato di aver di fatto cessato la nuova attività CP_1
commerciale (gestione di un bar in zona Zai tramite l'impresa individuale MB66
di cui è titolare) che aveva avviato dopo il divorzio, raggiungendo un accordo con i titolari dell'immobile locato per la cessione ad un terzo della propria azienda, e di essere ancora gravato da una consistente esposizione debitoria.
Egli dopo il fallimento di quella ulteriore iniziativa imprenditoriale è
riuscito a reperire un impiego come istruttore di scuola guida dal quale ricava un modesto stipendio di circa 800 euro al mese.
pagina 4 di 6 La circostanza poi che egli nel 2009 abbia contratto un nuovo matrimonio è
irrilevante ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'attrice tanto più se si considera che le entrate della moglie del CP_1
sono state in parte destinate a far fronte alla predetta esposizione debitoria.
Quanto poi alla componente perequativa dell'assegno divorzile le allegazioni della ricorrente sono state del tutto insufficienti e incongrue.
Ella, infatti, ha argomentato in ordine alla collaborazione che aveva fornito come lavoratrice al marito nella gestione di alcuni bar nel periodo dal 1993 al
1999 lamentando che il resistente non le aveva pagato i contributi, come ella avrebbe appurato solo nel 2022, ma si tratta di questioni giuslavoristiche che devono essere dedotte avanti ad altro giudice.
Venendo alla quantificazione delle spese di lite esse vanno poste interamente a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona il 18/03/2025
Il Presidente relatore dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6414/2023
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEVOTO Parte_1 C.F._1
ANNAVITTORIA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CUCCHETTO ALESSIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate il 5.9.2025
Conclusioni di parte resistente: come da note scritte depositate il 5.9.2025
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda avanzata dalla di riconoscimento in proprio favore di Pt_1
un assegno divorzile a modifica delle condizioni di divorzio pattuite dalle parti e recepite da questo tribunale con la sentenza del 22.12.20004 è infondata e va pertanto rigettata.
Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che, come osservato dalla difesa del resistente fin dalla sua costituzione in giudizio, la sola sopravvenienza negativa successiva alla sentenza di divorzio allegata dalla ovvero il sinistro stradale occorsole il 29 marzo 2012, più che giovare Pt_1
ai suoi assunti li smentisce.
pagina 2 di 6 Innanzitutto, con riguardo al raffronto tra le condizioni economiche e reddituali delle parti, funzionale alla verifica in ordine alla possibilità di riconoscere una funzione assistenziale alla predetta provvidenza, la ricorrente non ha dimostrato che le lamentate inabilità alla guida e ipoacusia siano conseguenza di tale sinistro anziché di quello subito il 22 agosto 1999, da lei parimenti citato nella narrativa del ricorso introduttivo, cosicchè non può
nemmeno riconoscersi una loro incidenza sulla parimenti dedotta ma a ben vedere non dimostrata riduzione dell'orario di lavoro.
A tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che la stessa ricorrente ha allegato di aver utilizzato le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni subiti nei due sinistri, e non del tutto comprovate, atteso che la ricorrente non è stato in grado di produrre la documentazione relativa al primo dei due risarcimenti, per l'acquisto di un primo appartamento nel 2005 che ha successivamente venduto per acquistare un altro immobile grazie alla stipulazione di un mutuo ipotecario che ha un rateo mensile di euro 310,00.
E' evidente come tali iniziative denotino una piena autonomia economica della e la sua capacità di compiere scelte, invero non necessitate, che Pt_1
richiedono un discreto impegno finanziario che la ricorrente è in grado di fronteggiare disponendo di una pensione di invalidità di euro 500,00 mensili e di uno stipendio di circa 860,00 euro mensili.
pagina 3 di 6 Del resto, come ha evidenziato la difesa del resistente, dalla documentazione fiscale depositata sub 9 dalla ricorrente si evince che quest'ultima ha percepito i seguenti redditi:
anno d'imposta 2020: € 1.311,33 mensili netti;
anno d'imposta 2021: € 1.417,47 mensili netti;
anno d'imposta 2022: € 1.484,16 mensili netti;
cosicchè, detraendo il rateo mensile di mutuo, all'attrice residuano più di €
1.100,00 mensili netti con i quali ella può provvedere al proprio ordinario sostentamento.
Al contempo l'assunto della ricorrente secondo cui il resistente avrebbe migliorato le sue condizioni economiche rispetto al momento del divorzio è
stato drasticamente smentito.
Infatti, il ha dimostrato di aver di fatto cessato la nuova attività CP_1
commerciale (gestione di un bar in zona Zai tramite l'impresa individuale MB66
di cui è titolare) che aveva avviato dopo il divorzio, raggiungendo un accordo con i titolari dell'immobile locato per la cessione ad un terzo della propria azienda, e di essere ancora gravato da una consistente esposizione debitoria.
Egli dopo il fallimento di quella ulteriore iniziativa imprenditoriale è
riuscito a reperire un impiego come istruttore di scuola guida dal quale ricava un modesto stipendio di circa 800 euro al mese.
pagina 4 di 6 La circostanza poi che egli nel 2009 abbia contratto un nuovo matrimonio è
irrilevante ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'attrice tanto più se si considera che le entrate della moglie del CP_1
sono state in parte destinate a far fronte alla predetta esposizione debitoria.
Quanto poi alla componente perequativa dell'assegno divorzile le allegazioni della ricorrente sono state del tutto insufficienti e incongrue.
Ella, infatti, ha argomentato in ordine alla collaborazione che aveva fornito come lavoratrice al marito nella gestione di alcuni bar nel periodo dal 1993 al
1999 lamentando che il resistente non le aveva pagato i contributi, come ella avrebbe appurato solo nel 2022, ma si tratta di questioni giuslavoristiche che devono essere dedotte avanti ad altro giudice.
Venendo alla quantificazione delle spese di lite esse vanno poste interamente a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona il 18/03/2025
Il Presidente relatore dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6