Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 589/2019 R.G. iscritta a ruolo il 18/01/2019, avente ad oggetto: spedizione-trasporto;
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Claudio Mastrolia;
Parte_1
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROCURATORE SPECIALE, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Granese;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.01.2019 conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al fine di sentir: 1) “dichiarare la responsabilità contrattuale del vettore ex combinato disposto artt. 1681 comma 1 e 1218 Controparte_2
c.c. per aver omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno subito dalla signora a causa della chiusura della portiera del treno “Italo 9922 Salerno- Parte_1
Torino Porta Nuova” delle 09.27 del 05.01.2018 e, per l'effetto, condannare
[...]
codice fiscale e partita iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. a corrispondere all'attrice : a. €2.376,15 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale per danno emergente ed €59.447,03 a titolo di danno non patrimoniale-o alle maggiori o minori somme che si riterranno di giustizia anche previa espletanda CTU;
b.
1
“ ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultima, codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. a corrispondere all'attrice : a. € 2.376,15 a titolo di danno patrimoniale Parte_1 per danno emergente ed €59.447,03 a titolo di danno non patrimoniale-o alle maggiori o minori somme che si riterranno di giustizia anche previa espletanda CTU;
b. un'ulteriore indeterminabile somma a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante che dovrà essere determinata dal Giudice ex art. 2056 comma 2 c.c. con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Il tutto oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ove non si ritenga di inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo né del combinato disposto degli artt. 1681 comma 1 e 1218 c.c. né dell'art. 2051 c.c., dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa de “ ex art. 2043 c.c. e, Controparte_2 per l'effetto, condannare quest'ultima codice fiscale e partita iva in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'attrice : a. € 2.376,15 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale per danno emergente ed €59.447,03 a titolo di danno non patrimoniale-o alle maggiori o minori somme che si riterranno di giustizia anche previa espletanda CTU;
b. un'ulteriore indeterminabile somma a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante che dovrà essere determinata dal Giudice ex art. 2056 comma 2 c.c. con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Il tutto oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare ex art. 93 c.p.c. “ codice fiscale e partita iva Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e del P.IVA_1
compenso professionale di lite ai sensi del D.M. Giustizia n. 140/2012 e s.m.i. oltre CPA e
IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Assumeva, al riguardo, l'attrice, studentessa iscritta al secondo anno del corso di studi di canto lirico tenuto presso il Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Como, che in data 5 CP_ gennaio 2018, in Salerno, alle ore 9.20 allorquando saliva sulla carrozza 8 del treno “
9922 Salerno-Torino Porta Nuova” delle 9.27 in possesso del biglietto PNRZ77JXS con
2 destinazione Milano, a causa della chiusura inaspettata e violenta della portiera scorrevole riportava gravi lesioni alla mano ed all'avambraccio destro. In seguito all'incidente, a bordo del treno oramai partito, il personale di provvedeva a redigere il “MODULO CP_3
SINISTRI/MALORI” N. 00910 del 05.01.2018. Giunta a Como, alle ore 17.55 l'attrice si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sant'Anna di Como ove le veniva diagnosticata dai sanitari una “frattura scomposta del terzo metacarpo della mano destra”.
Come indicato dallo specialista ortopedico, in data 11.01.2018 veniva Parte_1 ricoverata in regime di day-hospital presso l' di Rozzano (MI) – Unità operativa di CP_4
chirurgia della mano – “per frattura scomposta 3° metacarpo + sospetta lesione legamento scafo lunato mano destra…” e sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi frattura III mtc. Dopo essersi sottoposta a vari esami clinici e diagnostici, controlli e cicli di fisioterapia, in data 05.07.2018, l'attrice veniva nuovamente ricoverata in regime di day- hospital presso l' operativa di chirurgia della mano– “per lesione del Controparte_5 legamento scafolunato polso destro” e sottoposta ad intervento chirurgico di reinserzione legamento s-l con capsulodesi dorsale e mini ancore. Successivamente, veniva Parte_1
sottoposta ad ulteriori esami, controlli e cicli di fisioterapia guarendo con postumi permanenti in data 28.09.2018. A causa dell'accaduto l'attrice non aveva più potuto frequentare e sostenere regolarmente gli esami del corso di studio di canto lirico soprattutto con riferimento all'utilizzo del pianoforte che non riusciva più a suonare con la necessaria fluidità.
Con pec del 22.01.2018 provvedeva a costituire formalmente in mora Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a Controparte_1
seguito del sinistro verificatosi il 05.01.2018 ma tuttavia, la società di trasporti, rispondendo con pec il giorno seguente aveva negato ogni responsabilità per l'accaduto e attribuiva la causa del sinistro alla generica imprudenza della stessa signora ll'atto di salire a bordo Pt_1 del treno cui la stessa replicava ribadendo l'esclusiva responsabilità della società. In data
23.10.2018 l'istante aveva poi invitato, tramite pec “ Controparte_2
alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/14 convertito con L. 162/14 ma la società adduceva di non aver ricevuto la pec per cui risultato vano ogni tentativo di risolvere bonariamente la vertenza si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.04.2019 si costituiva
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. la quale, contestando Controparte_2 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo sia nell'an che nel quantum respingeva nel merito ogni addebito di responsabilità nella determinazione del sinistro da attribuirsi, invece,
3 esclusivamente alla colposa condotta di che in palese violazione di regole di Parte_1
buonsenso e prudenza sarebbe salita velocemente sul treno proprio nel momento in cui le porte dello stesso si stavano chiudendo come dichiarato dalla stessa nel modulo sinistri/malori, aggiungendo che l'attrice non era rimasta con il braccio incastrato tra le porte del treno ma subì solo un colpo alla mano. Inoltre, la convenuta evidenziava che la chiusura delle porte del treno è temporarizzata, mai improvvisa e avviene molto lentamente oltre ad essere preannunciata da un inconfondibile segnale acustico fortemente udibile proprio per evitare imprudenze da parte dei passeggeri;
per di più le porte sono dotate di bordo sensibile che si apre al semplice contatto e che nell'occasione era risultato perfettamente funzionante.
La convenuta, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata con vittoria delle spese di lite oltre spese forfetarie in rigorosa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concesse le memorie ex art. 183 comma VI cpc, ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e disposta la CTU medico-legale ai fini della decisione, all'udienza del 26.11.2024 celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Passando all'esame del merito la domanda risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
A sostegno della pretesa risarcitoria spiegata in giudizio, la difesa dell'attrice ha invocato l'applicazione dell responsabilità, di natura contrattuale, riconducibile alle disposizioni di cui all'art. 1681 c.c.. In effetti, in punto di diritto, va preliminarmente osservato che la fattispecie oggetto della presente controversia rientra nell'alveo normativo delle disposizioni del capo
VIII del titolo III del libro IV del codice civile e, nello specifico, degli art. 1680 e ss.
L'art. 1681 c.c. relativo al trasporto di persone, pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Va però osservato che il precedente art. 1680 c.c. contempla la possibilità di applicazione di norme di carattere speciale laddove precisa che “Le
4 disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e
a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali”.
Quanto alla disciplina speciale in tema di danno alla persona del viaggiatore riportato in occasione di trasporto ferroviario, va osservato che, come compendiato nella sentenza della
Corte di Cassazione 9409 del 27/04/2011, la stessa è stata modificata nel tempo. L'originaria previsione, contenuta nel R.D.L. n.1948 del 1934, art. 11, comma 4, riversata nell'art. 13 del
Decreto Interministeriale del 13.12.1956 (recante “Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato”), è stata sostituita dalla novella all'art. 13, comma 4, del suddetto decreto interministeriale, apportata dall'art. 1 della legge n. 754 del 1977. Quella originaria così stabiliva: “Responsabilità per danno alle persone. - Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario,
l'amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore”. Nel 1977 veniva in tal modo modificata: “Responsabilità per danno alle persone. Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”.
Applicando le diverse norme ratione temporis, la Corte ha affermato che: “Ai sensi del R.D.L.
11 ottobre 1934, n. 1948, art. 11 la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore sussiste quando tale danno sia stato determinato, sotto il profilo eziologico da una “anormalità del servizio”, ossia da un fatto che ricollegabile a cause varie, costituisca nella sua obiettività una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso. Pertanto, mentre in eccezione alle regole sulla responsabilità contrattuale, grava sul viaggiatore la prova della anormalità del servizio, che dà origine ad una presunzione di responsabilità a carico dell'amministrazione, ricade, poi, su quest'ultima la dimostrazione liberatoria che il sinistro è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore o per comportamento del sinistrato o di un terzo” (in tal senso Cass. 22 marzo 1996, n. 2487, e, da ultimo, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2321). Invece, secondo la riforma del 1977, il viaggiatore non deve più provare l'anomalia del servizio, ma solo il nesso eziologico tra il servizio ferroviario ed il danno subito, dal quale fatto discende una presunzione di colpa a carico dell'amministrazione ferroviaria, salvo che questa provi che l'incidente è avvenuto per causa non ad essa imputabile (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22337; Cass. 9 novembre 1994,
n. 9316; Cass. 14 luglio 1989, n. 3303).
5 Pertanto, la disciplina speciale che regola la responsabilità delle ferrovie è applicabile tutte le volte che l'incidente da cui sia derivato il danno sia in relazione con l'esercizio ferroviario e tale relazione sussiste tutte le volte che vi sia una permanenza, una salita o una discesa sui o dai veicoli ferroviari, indipendentemente dalle modalità delle stesse. Queste rilevano, invece, ai fini della imputabilità o meno del danno alle ferrovie o all'utente, nel rispetto dell'onere della prova ivi previsto, secondo cui la responsabilità delle ferrovie si presume, a meno che non sia provata la non imputabilità.
Ai sensi di tale disciplina speciale, quindi, il viaggiatore non deve più provare in modo specifico l'anormalità del servizio (da ritenersi integrata per effetto della dimostrazione che il danno gli è derivato dal mezzo di trasporto e durante il viaggio), ma solo il nesso eziologico tra il servizio ferroviario ed il danno subito, dal quale fatto discende una presunzione di colpa a carico dell'amministrazione ferroviaria, salvo che questa provi che l'incidente è avvenuto per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 11532/1998; Cass. n. 10029/2004; Cass.
22337/2007).
Siffatta previsione aggrava la presunzione di colpa a carico del gestore del servizio ferroviario, al quale non basta dimostrare di “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, come richiesto dall'art. 1681 c.c., ma deve fornire la prova positiva del fattore causale del danno ad essa non imputabile.
Peraltro, una volta accertato il nesso eziologico tra lo svolgimento del servizio e l'evento lesivo, deve affermarsi la responsabilità dell'amministrazione, senza che il danneggiato sia gravato dell'onere della prova circa l'“anormalità” del servizio medesimo - presupposto integrato da un fatto che, ricollegabile a cause varie (come lo stato dei materiali, il funzionamento dei mezzi adoperati e l'attività del personale addetto), si configuri come contrario alle norme regolamentari o di comune prudenza, costituendo, nella sua obiettività, una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso - secondo quanto, invece, in precedenza previsto ai sensi dell'art. 11 delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella L. 4 aprile 1935 n. 911 (cfr. Cass. n. 2487/1996; Cass. n. 3303/1989). Va, ulteriormente, precisato che la convenuta non ha fornito la prova, e prima ancora dedotto, che le condizioni generali di contratto disciplinassero diversamente la fattispecie in esame.
2. Tanto premesso in punto di diritto, all'esito dell'attività istruttoria espletata, è emerso, prima di tutto, che nel modulo sinistri/malori n. 00910 predisposto e compilato dal personale di bordo della società di trasporti nell'immediatezza dei fatti aveva dichiarato Parte_1
e sottoscritto che “la porta scorrevole si è chiusa d'improvviso e mentre salivo velocemente la
6 mano ha subito un fortissimo urto”. Nel modulo sono riportate, altresì, le dichiarazioni del sig. , il quale aveva assistito all'evento mentre saliva sul medesimo treno Testimone_1 subito dopo l'attrice per raggiungere Roma, del seguente tenore: “la porta scorrevole del binario 8 si è chiusa improvvisamente e la ragazza interessata non ha spostato la mano in tempo”. La firma del testimone sul predetto verbale di constatazione del Testimone_1
5.01.2018 costituisce prova della sua presenza a bordo del treno al momento del sinistro benché ciò sia stato più volte messo in dubbio da “ITALO – Nuovo Trasporto Ferroviario
S.p.a.” che, tuttavia, non ha allegato alcun elemento probatorio idoneo a confermare l'asserita assenza del testimone sul treno. In sede di escussione testimoniale, a domanda di parte convenuta, ha poi precisato che “la ragazza non è salita sul treno con una Testimone_1
particolare fretta, nel senso che non era in ritardo, questo lo dico perché io ero dietro di lei e non ero in ritardo rispetto all'orario di partenza. La porta nel chiudersi ha colpito la mano che è rimasta bloccata per circa dieci secondi. Se non ricordo male è stata la madre della ragazza a spingere il pulsante apposito e far aprire la porta. Non ho sentito alcun avviso sonoro che preannunziava la chiusura della porta”. Va poi richiamata la deposizione del teste che aveva accompagnato la figlia a prendere il treno alla Testimone_2 Parte_1 stazione di Salerno, la quale, all'udienza del 14.09.2021, dichiarava che la figlia “Ha portato in treno un primo grande bagaglio, poi è scesa e successivamente stava risalendo per prendere posto, aveva lo zainetto con sé. Nell'atto di risalire, vede, all'improvviso, la porta del treno venirle addosso. Riesce a far passare il corpo e la caviglia, ma rimane colpita alla mano destra che è poi bloccata dalla porta che si era ormai chiusa. Al ché, io premo il tasto verde e solo in quel momento la porta si riapre”. Analoghe circostanze riferiva
[...]
, amica della madre dell'attrice, che nell'accompagnare la stessa a prendere il treno Per_1 per Torino per poi proseguire per Como aveva osservato che “Nel momento in cui è salita per posare lo zainetto, all'improvviso la porta si chiude: è stata una frazione di secondi. La ragazza ha tentato con la mano di fermare l'apertura della porta istintivamente, perché stava passando. La porta ha colpito la mano destra e si è chiusa, incastrando la mano. La ragazza ha subito ha avvertito un forte dolore alla mano perché l'urto è stato molto violento” precisando che “non vi è stato alcun avviso sonoro che avvisava la chiusura della porta”.
In base a tali dichiarazioni si può dedurre che l'attrice il 05.01.2018 era arrivata alla stazione di Salerno regolarmente in orario per la partenza del treno Italo 9922 Salerno-Torino Porta
Nuova” delle 9.27 diretta a Como sicché non avrebbe avuto alcun motivo di affrettarsi nel salire a bordo del treno per timore che lo stesso partisse mettendo così a rischio la propria
7 incolumità come sostenuto da parte convenuta. Non è emerso, pertanto, che l'attrice abbia adottato un comportamento anomalo o particolarmente imprudente o imprevedibile.
La convenuta, per contro, ha ribadito che il dispositivo sonoro anti-urto di cui sarebbero
CP_ dotate tutte le porte del treno ha correttamente funzionato. A sostegno della tesi di parte convenuta il teste che ha gestito il reclamo della signora Testimone_3
CP_ in quanto dipendente di ma che, tuttavia, non ha assistito personalmente Pt_1 all'incidente, all'udienza del 16.01.2023, ha dichiarato: “Non ero presente, ma ho gestito il reclamo. Il reclamo si è chiuso con il diniego di risarcimento. Posso dire che il treno per come è costruito ha un bordo sensibile che fa in modo che la porta, quando trova un ostacolo, si riapre. Peraltro, la porta si chiude lentamente. Inoltre, vi è anche un segnale acustico che avvisa l'imminente movimentazione delle porte”.
Sulla base dell'istruttoria espletata può senza dubbio affermarsi che il “bordo sensibile che fa in modo che la porta, quando trova un ostacolo, si riapre”, se effettivamente applicato alla porta utilizzata dall'attrice per accedere al treno (e di questo non vi è ragione di dubitare) non ha funzionato correttamente. Tale meccanismo, infatti, è studiato proprio allo scopo di evitare che, laddove un viaggiatore attraversi una delle aperture del treno in ingresso o in uscita al momento della chiusura della porta, non riceva un danno a seguito dell'impatto della porta con una parte del suo corpo.
Nel caso di specie è risultato dimostrato, pertanto, un'anomalia nel funzionamento del meccanismo-bordo sensibile previsto per la sicurezza dei passeggeri in caso di ostacolo e anche la mancata o inadeguata attivazione del segnale sonoro che avrebbe dovuto avvisare della chiusura della portiera scorrevole.
A tale mal funzionamento devono imputarsi le lesioni alla mano della passeggera
[...]
, rimasta schiacciata dalla chiusura improvvisa delle portiere. Pt_1
Pertanto, alla luce della istruttoria espletata e della copiosa documentazione sanitaria allegata, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante, così come richiesto dall'art. 2697 c.c. potendo agevolmente dedursi che le lesioni riportate dall'attrice siano addebitabili esclusivamente alla società di trasporti che anziché limitarsi Parte_1
a contestare quanto allegato dall'attrice avrebbe dovuto dimostrare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per causa ad essa non imputabile.
Pertanto, va condannata al risarcimento dei danni Controparte_2
richiesti e provati dalla parte attrice, alla cui quantificazione occorre ora procedere.
3. In ordine alla quantificazione dei danni patiti da occorre riferirsi alla perizia Parte_1
medico-legale depositata dal prof. dott. , condivisibile per la metodologia Persona_2
8 adottata, il quale ha evidenziato la seguente diagnosi “Esiti anatomo-funzionali di frattura diafisaria scomposta del terzo metacarpo e di lesione, con disinserzione, del legamento scafo- lunato a destra, chirurgicamente trattate, da trauma da schiacciamento”. Il CTU ha accertato, altresì, la sussistenza del nesso di causalità, come unico, immediato e diretto tra il narrato infortunio, patito a Salerno la mattina del 5.01.2018, e le descritte lesioni.
Dalle suddette lesioni, l'attrice ha ricevuto postumi di carattere permanente, valutati con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati dai Barèmes di usuale consultazione in ambito di responsabilità civile, alla luce dell'elaborazione del concetto di
“danno alla persona” da parte della dottrina medico-legale, giuridica e giurisprudenziale, integrano quindi un “danno biologico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata”, valutabile nella misura del 9%.
L'inabilità temporanea di 130 giorni (comprensiva dei due interventi, cronologicamente distanti rispettivamente (11 gennaio e 5 luglio 2018) ricollegabile ai fatti di causa, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, è stata indicata dal CTU nel modo seguente: 25 giorni di ITT;
35 giorni di ITP al 75%; 40 giorni di
ITP al 50%; 30 giorni di ITP al 25%.
4. Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n.
14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
Milano, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione. Dopotutto, queste ultime tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, rendendosi, inoltre, necessario, nel caso di specie, procedere alla c.d.
“personalizzazione”, tenuto conto che parte attrice ha allegato un grave perturbamento dell'animo, in presenza di continue cure, protrattesi per circa un anno e mezzo, prive di un effettivo riscontro positivo, con conseguenze negative anche sotto il profilo della serenità familiare.
Ciò posto il danno non patrimoniale permanente subito da va liquidato, a tale Parte_1 titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €23.864,00 tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (anni 27) e dei postumi accertati pari al 9%.
9 Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in complessivi € 9.056,25 (tenendo conto che, sulla base della predetta tabella, sono riconosciuti dalla legge €115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale).
Detti importi, dedotti dalla tabella, tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale per cui non appare necessaria ulteriore personalizzazione.
Dunque, il danno non patrimoniale patito dall'attore deve essere liquidato in € 32.920,25.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (22.01.2018) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n.
6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n.
1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 22.01.2018 fino al deposito della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
5. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, consistente nella perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04), occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. Civ. n. 10031/06, n. 10026/04, n. 3867/2004).
La capacità di produrre reddito, infatti, è certo collegata alla integrità biologica, dal momento che il soggetto sano è in grado di svolgere il proprio lavoro con pienezza, mentre quello menomato tendenzialmente non lo è; tuttavia, per l'appunto, i nocumenti fisici si traducono in incapacità produttiva mediatamente, ossia in relazione alle peculiarità del lavoro svolto e alle abilità fisiche da esso richieste.
10 Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14517 del 10/07/2015).
Il danno in questione va quindi valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, di talché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. “Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art.
1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 22/05/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 23/09/2014).
Ritiene il Tribunale che, nella fattispecie, tale onere probatorio non sia stato pienamente assolto dalla danneggiata.
Nulla può essere, infatti, liquidato all'attrice, ad avviso del giudicante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, non avendosi agli atti la prova dell'incidenza negativa di tale evento sulla capacità di reddito specifica. Anche la CTU ha escluso ha precisato che “I postumi non incidono sulle abituali, quotidiane e ordinarie attività, né sulla futura attività lavorativa specifica, rappresentata, secondo il percorso di studi non ancora compiuto, dal canto lirico e dall'insegnamento scolastico della musica” e che “non sono prevedibili aggravamenti e spese future”.
Sul punto deve rilevarsi che il danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente a sinistro è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito
11 dipendente dalle sofferte lesioni (che nella specie è, invece, del tutto mancata, non avendo provato in alcun modo quale fosse il reddito percepito prima del sinistro e quello successivo al verificarsi del sinistro). Ciò in quanto la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Per ciò che concerne il danno emergente, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate dall'attrice, pari ad €976,00 che costituisce danno patrimoniale, somma cui va aggiunta la somma di €200,00 per spese di CTP, ed €1.200,00 per spese di viaggio riconnesse alle cure mediche, per un totale di €2.376,15.
Sulle somme così liquidate, a titolo di danno patrimoniale (per un totale di €2.376,15), dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea va Controparte_2 condannato al pagamento in favore dell'attrice delle somme su liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniali.
6. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ponendo le spese di CTU a carico definitivo di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nel giudizio n. R.G. 589/2019, ogni eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertato che il sinistro per cui è causa è imputabile alla esclusiva responsabilità di lo Controparte_2
condanna al pagamento in favore di parte attrice,
- a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 32.920,25 oltre interessi calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
12 - a titolo di danno patrimoniale, della somma di €2.376,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicati in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore dell'attrice, che si liquidano in 700,00 per esborsi (compreso il rimborso delle spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27.11.2019), oltre spese di CTU, che sono poste a carico definitivo di Controparte_2
ed in €7.616,00 per competenze legali, oltre accessori di legge, con attribuzione
[...] all'Avv. Claudio Mastrolia.
Così deciso in Salerno, il 17.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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