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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/08/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio il 25.7.2025, letti gli atti del procedimento n. 7/2025 r.g., trattenuto in decisione in data 15.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in s.da Colle Parte_1 C.F._1
Pineta n. 61, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fiorella Dragani e Aurelia Di Nunzio, entrambe del Foro di
Pescara
ricorrente e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a S. Giovanni Teatino, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Morrone del Foro di Pescara
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Giuseppe Di Girolamo del Foro di Pescara
resistente e
MINISTERO presso questo Tribunale CP_3
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente: modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 766/2019, e dichiarazione di cessazione, a far data dal febbraio 2024, del diritto di di percepire il contributo CP_1
di mantenimento del figlio . Controparte_2
Conclusioni della resistente IG.ra : “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la CP_1
CP_ richiesta di revoca con efficacia retroattiva del contributo al mantenimento del figlio dichiarando cessato il diritto
di a percepire il contributo al mantenimento con decorrenza dalla domanda giudiziale. Con condanna del CP_1 ricorrente alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Conclusioni del resistente IG. : // Controparte_2
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Con il suo ricorso introduttivo il IG. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
concordate con la ex coniuge IG.ra , e fatte proprie da questo Tribunale con la sentenza n. CP_1
766/2019 emessa il 2.12.2019 all'esito del procedimento n. 1135/2019 r.g., nella parte in cui gli era stato imposto l'obbligo di versare alla IG.ra un assegno di € 250,00 mensili quale contributo al CP_1
CP_ mantenimento del figlio poiché quest'ultimo non conviveva più con la madre, era divenuto maggiorenne il 22.8.2023 ed autonomo economicamente a partire dal mese di febbraio 2024, mese a partire dal quale ha chiesto che detto obbligo venga revocato.
La IG.ra , costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda del ricorrente, ma ha CP_1
chiesto che la revoca decorra dalla domanda giudiziale e non dal mese di febbraio 2024.
Integrato il contraddittorio nei confronti del giovane IG. , quest'ultimo si è costituito in Controparte_2 giudizio, confermando di avere cessato la sua convivenza con la madre nel mese di novembre 2023, a seguito della vendita della casa familiare (sita in S. Giovanni Teatino in via Belvedere n. 10/A), rappresentando che soltanto nei mesi estivi, in cui non ha la disponibilità dell'appartamento di proprietà dei familiari della sua fidanzata, in cui abita da settembre a maggio, vive insieme alla madre nell'abitazione sita in S. Giovanni
Teatino in via delle Regolizie n. 13, di cui è comproprietario, provvedendo tuttavia, anche in detti limitati periodi, a tutte le sue eIGenze di mantenimento, compreso il vitto, proprio in ragione della sua acquisita autonomia economica.
Si è quindi rimesso al Tribunale per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici tra i suoi genitori.
In mancanza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
15.7.2025.
1. È pacifico tra le parti, nonché documentato in atti, il fatto che il giovane sia divenuto Controparte_2
maggiorenne in data 22.8.2023, e sia divenuto autonomo economicamente a partire dal mese di febbraio
2024, quando è stato assunto alle dipendenze dell'impresa individuale del padre ricorrente, IG.
, da cui percepisce una retribuzione variabile da € 750,00 ad € 880,00 netti mensili. Parte_1 1.1 È parimenti pacifico tra le parti che il giovane vive nell'abitazione dei familiari della sua Controparte_2
fidanzata, e non convive più con la madre resistente, IG.ra , a decorrere dal mese di CP_1
novembre 2023, quando è stata alienata a terzi l'abitazione costituente la casa familiare.
Soltanto nei mesi estivi (da giugno ad agosto), non avendo la disponibilità dell'abitazione in cui vive nei restanti mesi dell'anno, alloggia nella sua abitazione sita in S. Giovanni Teatino in via delle Regolizie n.
13, in cui vive stabilmente la madre che ne è comproprietaria.
Anche in detti limitati periodi estivi, tuttavia, egli e la madre si limitano a condividere l'appartamento di cui sono comproprietari, ed egli provvede in autonomia a tutte le sue eIGenze di mantenimento,
compreso il vitto, avendo raggiunto la sua indipendenza economica.
1.2 A fronte di tale documentato, e pacifico, stato di fatto, l'obbligo del ricorrente di contribuire al
CP_ mantenimento del figlio deve necessariamente essere revocato, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, e non dal mese di febbraio 2024, come richiesto dal ricorrente, atteso che (Cass. Sez.
I Civile, ordinanza n. 10974 del 26.4.2023) “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il
diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti
dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non
intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono
maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di
specifiche disposizioni la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento
dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. N.
16173/2015, n. 3922/2012, n. 11913/2009, n. 28/2008, n. 19722/2008, n. 22941/2006, n. 6975/2005, n.
8235/2000)”.
I principi generali relativi all'intangibilità, seppure rebus sic stantibus, della precedente pronunzia con cui
è stato stabilito il contributo di mantenimento, impongono infatti di fare decorrere eventuali provvedimenti di modifica del quantum dell'assegno di mantenimento dal momento della domanda giudiziale di revisione, come è confermato anche dall'art. 473bis.22 c.p.c., che stabilisce che “quando pone
a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del
provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda”, e non sino ad epoca anteriore.
2. Ritiene il Tribunale di dovere disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, essendo pacifica la sussistenza di tutte le condizioni per la revoca dell'obbligo di mantenimento, e controversa unicamente la decorrenza di tale revoca, e non avendo il ricorrente né
allegato, né documentato, eventuali tentativi di depositare un ricorso per la revoca del suo obbligo congiuntamente con la IG.ra la quale -dal canto suo- non risulta avere chiesto all'ex coniuge, a CP_1
CP_ decorrere dal mese di febbraio 2024, il pagamento del contributo di mantenimento per il figlio
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal IG. nei Parte_1
confronti della IG.ra e del IG. , con ricorso depositato il 3.1.2025, così decide: CP_1 Controparte_2
• revoca, con effetto dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo del IG. di versare Parte_1
alla IG.ra l'assegno di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio CP_1 CP_2
stabilito con la sentenza n. 766/2019 emessa da questo Tribunale il 2.12.2019 all'esito del
[...]
procedimento n. 1135/2019 r.g.;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Chieti, 25.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE Dott. Gianluca Falco