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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/07/2024, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1133/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente est.
Dott.ssa Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 1133/2021
Promosso dal
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Marcella Tombesi e dall'Avv. Lucia Iacoboni
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), in qualità di eredi di (C.F.: C.F._2 A_
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Stabile C.F._3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
629/2021 del 16/09/2021, pubblicata il 17/09/2021, R.G. n. 1753/2018
CONCLUSIONI
I procuratori dell'appellante hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023, chiedendo: «Gli Avv. Marcella
Tombesi e Avv. Lucia Iacoboni, nell'interesse del , visto Parte_1 il Provvedimento di rinvio del 19.4.2023, con le presenti Note si riportano a quanto dedotto nelle Note di udienza del 12.4.2023 e concludono come da
Appello introduttivo, le cui conclusioni, con esclusione dell'istanza n.1) in quanto la sospensione della esecutività della sentenza impugnata è stata già concessa, sono così ritrascritte:
”Piaccia l'Onorevole Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, provvedere come appresso: “ accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 629 del 5.10.2021 del
Tribunale di Ascoli Piceno, Dott. Ricci, depositata il 17.09.2021, notificata il
5.10.2021, respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto confermando la legittimità degli atti adottati dal Con condanna alla Pt_1 rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio come per legge”
Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.».
Il procuratore dell'appellato ha concluso con note di trattazione scritta depositate il 26/06/2023, come segue: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, deduzione e/o eccezione,
Nel merito, confermare la sentenza n. 629/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, depositata il 17.09.2021 e notificata il 05.10.2021 nella causa civile RG
1753/2018 promossa nei confronti del dalla SI.ra Pt_1 A_ innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, e/o comunque accogliere la domanda proposta dalla SI.ra e, per essa dai suoi eredi, che di A_ seguito si riporta:
““Piaccia all'Ill.mo SI. Giudice Monocratico del Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla SI.ra
(C.F.: ), del diritto al Contributo per A_ C.F._3
l'Autonoma Sistemazione di cui all'art. 3 dell'Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 0388 del 26.8.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
e per l'effetto, previo annullamento del provvedimento di revoca emesso dalla
Commissione C.A.S., condannare l'Amministrazione del Parte_1 (Cod. Fisc.: ), in persona del Sindaco e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla SI.ra A_ tutti gli importi maturati a tale titolo dal febbraio 2018 ad oggi, oltre agli interessi legali a far data dalle singole mensilità dovute al saldo, nonché a corrispondere il C.A.S. sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento meramente presuntivo di revoca del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3
Ord.Pres. Cons.Min. n. 0388 del 26.8.2016 e successive modificazioni ed integrazioni anche in relazione al difetto di motivazione circa il mancato accoglimento degli scritti difensivi;
e per l'effetto, previo annullamento del provvedimento di revoca emesso dalla Commissione C.A.S., dichiarare altresì che la SI.ra ha diritto a trattenere per sé le somme sino ad A_ oggi percepite a titolo di C.A.S., pari ad Euro 11.933,99.
In ipotesi di soccombenza del , accertare che la parte Parte_1 convenuta ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nei confronti dell'attrice SI.ra e per l'effetto condannare lo stesso oltre ER Pt_1 che alle spese, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra da ER liquidare, anche d'ufficio, nella sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente grado di giudizio in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Chiede, infine, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.».
FATTI DI CAUSA
1.)Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 629/2021 pubblicata il
17/09/2021, accoglieva la domanda promossa da volta A_ all'accertamento e alla declaratoria della sussistenza in capo all'attrice del diritto alla percezione del contributo per autonoma sistemazione (C.A.S.) di cui all'art. 3, ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0388 del 26/08/2016 e s.m.i., nonché all'annullamento del provvedimento di revoca del contributo emesso dalla Commissione C.A.S. e per l'effetto condannava il a corrispondere all'attrice gli importi maturati a titolo Parte_1 di C.A.S. dal febbraio 2018, con interessi legali dalle singole mensilità dovute al saldo e salvo quanto già percepito dalla beneficiaria (€. 11.933,99), nonché
a rifondere all'attrice le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.) Il ha promosso appello avverso la suddetta Parte_1 pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo.
3.) e si sono costituiti nel giudizio di gravame, CP_1 Controparte_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata e insistendo per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado da A_ con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4.) Preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, D.L. n. 18/2020, conv. dalla L. n. 27/2020 e succ. mod., con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione il 28/06/2023, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per erronea interpretazione della normativa in materia di C.A.S. e per violazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'onere probatorio sui consumi energetici.
La difesa del Comune ritiene che l'abitazione di Frazione Polesio n. 88 non costituisse l'abitazione principale e continuativa della sig.ra al ER momento del sisma (24/08/2016), a fronte dei consumi di energia elettrica accertati, addirittura nulli (pari a 0) nei mesi di gennaio, maggio, settembre
2016 - 31/10/2017 e dell'assenza delle utenze relative ad acqua e gas rilevando che chi dimora abitualmente in un immobile utilizza necessariamente energia elettrica e gas mentre, per espressa ammissione della difesa avversaria, la sig.ra , nonostante il suo compromesso stato di salute e A_ vivendo da sola, aveva consumi elettrici bassissimi e utilizzava bombole a gas in una frazione collinare distante dalla città. Ribadisce che incombeva sulla parte appellata l'onere probatorio in merito ai consumi energetici ricada sulla richiedente sottolineando di aver in ogni caso prodotto un documento dell'Agenzia delle Entrate che offre un riepilogo dei consumi energetici, idoneo a giustificare la revoca del beneficio del C.A.S.
II.) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione della documentazione medica in atti, l'erronea motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il tribunale, sulla base della sola situazione di salute dalla sig.ra avrebbe ER dovuto ritenere del tutto improbabile che la predetta, riconosciuta invalida con accompagno nel 2015, potesse vivere sola, senza utilizzare elettricità e senza aver attivato alcuna utenza idrica mentre, ove fosse stata assistita da altre persone, si sarebbe dovuto accertare l'esistenza di consumi energetici certamente più elevati. Il primo giudice avrebbe, dunque, dovuto ritenere la documentazione medica prodotta da controparte già di per sé idonea e sufficiente ad escludere che la al momento dell'evento sismico, ER risiedesse nell'immobile lesionato.
III.) Con il terzo motivo il deduce la violazione degli artt. 115 e Pt_1
116 c.p.c. per erronea interpretazione delle prove testimoniali non avendo la la prova orale espletata offerto alcun elemento a sostegno della tesi attorea: il teste aveva riferito circostanze del tutto generiche, Testimone_1 prive di riferimenti temporali e di efficacia probatoria ed in contrasto con le emergenze documentali.
IV.) Con il quarto e ultimo motivo di gravame, la difesa del Pt_1 rileva l'erroneità della sentenza per contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di merito in tema di C.A.S., già richiamata negli scritti difensivi di primo grado.
V.) L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Le censure espresse, data la loro connessione logica, possono essere trattate congiuntamente. Occorre premettere che l'ordinanza n. 0388 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 26.08.2016 (“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”), in materia di
C.A.S. prevede che «I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati
a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per
l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in €
300,00» (art. 3, comma 1, ordinanza P.C.M. cit.).
La normativa richiamata prosegue affermando che «I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza» (art. 3, comma 2, ibidem).
Ciò premesso, nel caso in esame deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio del contributo di autonoma sistemazione in favore della sig.ra (e dei suoi eredi, odierni ER appellati).
Dagli atti di causa risulta che ha inoltrato domanda di A_ contributo per l'autonoma sistemazione, protocollata in data 14/07/2017, con riferimento all'immobile di proprietà sito in Fraz. Polesio n. 88 (AP), ove la stessa risiedeva formalmente dal 20/03/1958.
Nel modulo per il riconoscimento del C.A.S. la richiedente ha dichiarato di essere l'unica componente del suo nucleo familiare alla data del sisma
(24/08/2016) e di essere disabile con invalidità non inferiore al 67%. Dalla documentazione in atti emerge altresì che, all'esito della visita svolta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ai sensi dell'art. 20, L. n. 102/2009, alla
è stato diagnosticato un «decadimento cognitivo senile di grado ER avanzato in vasculopatia cerebrale, pregresso TIA, poliartrosi in osteoporosi severa, esiti frattura femore dx trattata con osteosintesi» e, conseguentemente, le è stato riconosciuto lo stato di «invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)» con decorrenza dal
17/11/2015 (v. verbale visita del 27/04/2016, all. 7, comparsa di costituzione in I grado). Parte_1
Le suddette gravi condizioni psico-fisiche della medicalmente ER accertate circa due anni prima dell'introduzione della domanda di C.A.S., risultano con tutta evidenza incompatibili con la possibilità per la stessa di vivere autonomamente nell'abitazione di Frazione Polesio, senza la presenza costante di una persona di supporto.
Da quanto emerso non pare perciò attendibile quanto riportato negli scritti difensivi della in primo grado, secondo cui la signora, «pur avendo ER una certa invalidità civile» non sarebbe stata invalida al 100 %, «potendo vivere tranquillamente da sola a Polesio», grazie all'assistenza dei figli, che l'avrebbero portata ad solo saltuariamente, per non più di un giorno a Pt_1 settimana .
Nessun elemento utile può trarsi dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice-appellata, essendo essa priva di riferimenti che ne consentano una precisa collocazione cronologica e geografica.
Le immagini in parola, inoltre, non sono sufficienti per ritenere verosimile che la vivesse stabilmente in Fraz. Polesio n. 88 alla data del sisma ER
(24/08/2016) (le foto riproducono soltanto una signora anziana fuori da un'abitazione, in piedi sul cortile di casa con un bastone, seduta su un divano con un gatto acciambellato sulle gambe o intenta a rifare il letto).
Parimenti non decisive risultano le prove orali acquisite. In primis, la testimonianza di non può ritenersi attendibile, in CP_1 quanto persona non indifferente ai fatti di causa, portatrice di un interesse personale all'accoglimento dell'atto di citazione di primo grado (egli è difatti il figlio della sig.ra costituitosi nel presente giudizio d'appello quale ER erede della stessa, deceduta nelle more del giudizio di primo grado in data
22/02/2019 come da certificato di morte del 15/09/2020, allegato alle “Note disgiunte per la trattazione scritta” del del Parte_1
29/12/2020).
In ogni caso, le dichiarazioni rese dal teste appaiono generiche: CP_1 escusso all'udienza del 29.01.2020 sui capitoli della II memoria istruttoria di parte attrice sui capp. 5 («Vero che, a causa di tale parziale invalidità, i figli della SI.ra decidevano di prestare le proprie cure alla loro madre, ER cercando di accudirla quanto più possibile a Polesio, ma anche portandola qualche volta ad dove loro stessi risiedevano?»), 6 («Vero che, solo per Pt_1 motivi di salute la SI.ra , pur risiedendo ed avendo dimora A_ abituale a Frazione Polesio n. 88, veniva talvolta portata dai propri figli ad
, Via Ciotti n. 51, per una maggiore comodità di assistenza, Parte_1 relativa a poche ore nell'arco dell'intera giornata da parte di questi ultimi?») e
8 («Vero che, nonostante la vedovanza e nonostante la parziale invalidità, la
SI.ra ha sempre continuato a vivere a Polesio, mantenendo ER
l'abitazione al civico n. 88 quale dimora abituale, dove continuava anche a prendersi cura del terreno con le sue piccole coltivazioni (senza necessità di utilizzo di strumenti ed apparecchiature elettrici), per poi essere accudita saltuariamente durante le ore serali a casa dei figli?»), si è limitato a confermare genericamente le circostanze, senza aggiungere dettagli specifici
Del pari generica e irrilevante risulta la deposizione del secondo teste di parte attrice , vicino di casa della che, sentito sul Testimone_1 ER medesimo capitolo 5 (sopra riportato), ha dichiarato di aver visto il veicolo dei figli della presso l'abitazione di quest'ultima allorquando si recava, ER due o tre volte alla settimana nella sua casa in campagna;
relativamente al cap. 6, ha riferito di aver visto la due o tre volte a settimana, e ha ER confermato che i figli a volte la portavano in , senza però riuscire Parte_1 a collocare tali circostanze in un periodo temporale ben definito;
infine, sul cap.
8 di parte attrice, ha asserito che la coltivava un orto, senza precisare ER in che periodo e con quale frequenza
Pertanto, alla luce delle risultanze documentali ed istruttorie acquisite, non può ritenersi provato che l'abitazione principale, abituale e continuativa della alla data del sisma (24/08/2016), corrispondesse all'immobile ER sito in Fraz. Polesio n. 88 (AP) danneggiato.
Conseguentemente, deve concludersi che la non abbia soddisfatto ER
l'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla percezione del C.A.S.
In accoglimento del gravame, la domanda di parte attrice deve, dunque, essere respinta.
VI.) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza non potendo attribuirsi rilievo alla proposta transattiva avanzata nel corso del giudizio in quanto ampiamente superata dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello promosso dal nei Parte_1 confronti di e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 ER
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 629/2021
[...] pubblicata il 17/09/2021, e per l'effetto rigetta la domanda di parte appellata;
condanna gli appellati alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellante liquidate, quanto al primo grado, in €. 500,00 per la fase di studio della controversia, €. 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 1.200,00 per la fase istruttoria / di trattazione ed €. 900,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, e quanto al presente grado, in €. 600,00 per la fase di studio della controversia, €. 500,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
1.000,00 per la fase decisionale, €. 382,50, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Ancona, così deciso il 10.01.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente est.
Dott.ssa Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 1133/2021
Promosso dal
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Marcella Tombesi e dall'Avv. Lucia Iacoboni
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), in qualità di eredi di (C.F.: C.F._2 A_
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Stabile C.F._3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
629/2021 del 16/09/2021, pubblicata il 17/09/2021, R.G. n. 1753/2018
CONCLUSIONI
I procuratori dell'appellante hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023, chiedendo: «Gli Avv. Marcella
Tombesi e Avv. Lucia Iacoboni, nell'interesse del , visto Parte_1 il Provvedimento di rinvio del 19.4.2023, con le presenti Note si riportano a quanto dedotto nelle Note di udienza del 12.4.2023 e concludono come da
Appello introduttivo, le cui conclusioni, con esclusione dell'istanza n.1) in quanto la sospensione della esecutività della sentenza impugnata è stata già concessa, sono così ritrascritte:
”Piaccia l'Onorevole Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, provvedere come appresso: “ accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 629 del 5.10.2021 del
Tribunale di Ascoli Piceno, Dott. Ricci, depositata il 17.09.2021, notificata il
5.10.2021, respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto confermando la legittimità degli atti adottati dal Con condanna alla Pt_1 rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio come per legge”
Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.».
Il procuratore dell'appellato ha concluso con note di trattazione scritta depositate il 26/06/2023, come segue: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, deduzione e/o eccezione,
Nel merito, confermare la sentenza n. 629/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, depositata il 17.09.2021 e notificata il 05.10.2021 nella causa civile RG
1753/2018 promossa nei confronti del dalla SI.ra Pt_1 A_ innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, e/o comunque accogliere la domanda proposta dalla SI.ra e, per essa dai suoi eredi, che di A_ seguito si riporta:
““Piaccia all'Ill.mo SI. Giudice Monocratico del Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla SI.ra
(C.F.: ), del diritto al Contributo per A_ C.F._3
l'Autonoma Sistemazione di cui all'art. 3 dell'Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 0388 del 26.8.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
e per l'effetto, previo annullamento del provvedimento di revoca emesso dalla
Commissione C.A.S., condannare l'Amministrazione del Parte_1 (Cod. Fisc.: ), in persona del Sindaco e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla SI.ra A_ tutti gli importi maturati a tale titolo dal febbraio 2018 ad oggi, oltre agli interessi legali a far data dalle singole mensilità dovute al saldo, nonché a corrispondere il C.A.S. sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento meramente presuntivo di revoca del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3
Ord.Pres. Cons.Min. n. 0388 del 26.8.2016 e successive modificazioni ed integrazioni anche in relazione al difetto di motivazione circa il mancato accoglimento degli scritti difensivi;
e per l'effetto, previo annullamento del provvedimento di revoca emesso dalla Commissione C.A.S., dichiarare altresì che la SI.ra ha diritto a trattenere per sé le somme sino ad A_ oggi percepite a titolo di C.A.S., pari ad Euro 11.933,99.
In ipotesi di soccombenza del , accertare che la parte Parte_1 convenuta ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nei confronti dell'attrice SI.ra e per l'effetto condannare lo stesso oltre ER Pt_1 che alle spese, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra da ER liquidare, anche d'ufficio, nella sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente grado di giudizio in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Chiede, infine, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.».
FATTI DI CAUSA
1.)Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 629/2021 pubblicata il
17/09/2021, accoglieva la domanda promossa da volta A_ all'accertamento e alla declaratoria della sussistenza in capo all'attrice del diritto alla percezione del contributo per autonoma sistemazione (C.A.S.) di cui all'art. 3, ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0388 del 26/08/2016 e s.m.i., nonché all'annullamento del provvedimento di revoca del contributo emesso dalla Commissione C.A.S. e per l'effetto condannava il a corrispondere all'attrice gli importi maturati a titolo Parte_1 di C.A.S. dal febbraio 2018, con interessi legali dalle singole mensilità dovute al saldo e salvo quanto già percepito dalla beneficiaria (€. 11.933,99), nonché
a rifondere all'attrice le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.) Il ha promosso appello avverso la suddetta Parte_1 pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo.
3.) e si sono costituiti nel giudizio di gravame, CP_1 Controparte_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata e insistendo per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado da A_ con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4.) Preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, D.L. n. 18/2020, conv. dalla L. n. 27/2020 e succ. mod., con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione il 28/06/2023, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per erronea interpretazione della normativa in materia di C.A.S. e per violazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'onere probatorio sui consumi energetici.
La difesa del Comune ritiene che l'abitazione di Frazione Polesio n. 88 non costituisse l'abitazione principale e continuativa della sig.ra al ER momento del sisma (24/08/2016), a fronte dei consumi di energia elettrica accertati, addirittura nulli (pari a 0) nei mesi di gennaio, maggio, settembre
2016 - 31/10/2017 e dell'assenza delle utenze relative ad acqua e gas rilevando che chi dimora abitualmente in un immobile utilizza necessariamente energia elettrica e gas mentre, per espressa ammissione della difesa avversaria, la sig.ra , nonostante il suo compromesso stato di salute e A_ vivendo da sola, aveva consumi elettrici bassissimi e utilizzava bombole a gas in una frazione collinare distante dalla città. Ribadisce che incombeva sulla parte appellata l'onere probatorio in merito ai consumi energetici ricada sulla richiedente sottolineando di aver in ogni caso prodotto un documento dell'Agenzia delle Entrate che offre un riepilogo dei consumi energetici, idoneo a giustificare la revoca del beneficio del C.A.S.
II.) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione della documentazione medica in atti, l'erronea motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il tribunale, sulla base della sola situazione di salute dalla sig.ra avrebbe ER dovuto ritenere del tutto improbabile che la predetta, riconosciuta invalida con accompagno nel 2015, potesse vivere sola, senza utilizzare elettricità e senza aver attivato alcuna utenza idrica mentre, ove fosse stata assistita da altre persone, si sarebbe dovuto accertare l'esistenza di consumi energetici certamente più elevati. Il primo giudice avrebbe, dunque, dovuto ritenere la documentazione medica prodotta da controparte già di per sé idonea e sufficiente ad escludere che la al momento dell'evento sismico, ER risiedesse nell'immobile lesionato.
III.) Con il terzo motivo il deduce la violazione degli artt. 115 e Pt_1
116 c.p.c. per erronea interpretazione delle prove testimoniali non avendo la la prova orale espletata offerto alcun elemento a sostegno della tesi attorea: il teste aveva riferito circostanze del tutto generiche, Testimone_1 prive di riferimenti temporali e di efficacia probatoria ed in contrasto con le emergenze documentali.
IV.) Con il quarto e ultimo motivo di gravame, la difesa del Pt_1 rileva l'erroneità della sentenza per contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di merito in tema di C.A.S., già richiamata negli scritti difensivi di primo grado.
V.) L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Le censure espresse, data la loro connessione logica, possono essere trattate congiuntamente. Occorre premettere che l'ordinanza n. 0388 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 26.08.2016 (“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”), in materia di
C.A.S. prevede che «I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati
a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per
l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in €
300,00» (art. 3, comma 1, ordinanza P.C.M. cit.).
La normativa richiamata prosegue affermando che «I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza» (art. 3, comma 2, ibidem).
Ciò premesso, nel caso in esame deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio del contributo di autonoma sistemazione in favore della sig.ra (e dei suoi eredi, odierni ER appellati).
Dagli atti di causa risulta che ha inoltrato domanda di A_ contributo per l'autonoma sistemazione, protocollata in data 14/07/2017, con riferimento all'immobile di proprietà sito in Fraz. Polesio n. 88 (AP), ove la stessa risiedeva formalmente dal 20/03/1958.
Nel modulo per il riconoscimento del C.A.S. la richiedente ha dichiarato di essere l'unica componente del suo nucleo familiare alla data del sisma
(24/08/2016) e di essere disabile con invalidità non inferiore al 67%. Dalla documentazione in atti emerge altresì che, all'esito della visita svolta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ai sensi dell'art. 20, L. n. 102/2009, alla
è stato diagnosticato un «decadimento cognitivo senile di grado ER avanzato in vasculopatia cerebrale, pregresso TIA, poliartrosi in osteoporosi severa, esiti frattura femore dx trattata con osteosintesi» e, conseguentemente, le è stato riconosciuto lo stato di «invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)» con decorrenza dal
17/11/2015 (v. verbale visita del 27/04/2016, all. 7, comparsa di costituzione in I grado). Parte_1
Le suddette gravi condizioni psico-fisiche della medicalmente ER accertate circa due anni prima dell'introduzione della domanda di C.A.S., risultano con tutta evidenza incompatibili con la possibilità per la stessa di vivere autonomamente nell'abitazione di Frazione Polesio, senza la presenza costante di una persona di supporto.
Da quanto emerso non pare perciò attendibile quanto riportato negli scritti difensivi della in primo grado, secondo cui la signora, «pur avendo ER una certa invalidità civile» non sarebbe stata invalida al 100 %, «potendo vivere tranquillamente da sola a Polesio», grazie all'assistenza dei figli, che l'avrebbero portata ad solo saltuariamente, per non più di un giorno a Pt_1 settimana .
Nessun elemento utile può trarsi dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice-appellata, essendo essa priva di riferimenti che ne consentano una precisa collocazione cronologica e geografica.
Le immagini in parola, inoltre, non sono sufficienti per ritenere verosimile che la vivesse stabilmente in Fraz. Polesio n. 88 alla data del sisma ER
(24/08/2016) (le foto riproducono soltanto una signora anziana fuori da un'abitazione, in piedi sul cortile di casa con un bastone, seduta su un divano con un gatto acciambellato sulle gambe o intenta a rifare il letto).
Parimenti non decisive risultano le prove orali acquisite. In primis, la testimonianza di non può ritenersi attendibile, in CP_1 quanto persona non indifferente ai fatti di causa, portatrice di un interesse personale all'accoglimento dell'atto di citazione di primo grado (egli è difatti il figlio della sig.ra costituitosi nel presente giudizio d'appello quale ER erede della stessa, deceduta nelle more del giudizio di primo grado in data
22/02/2019 come da certificato di morte del 15/09/2020, allegato alle “Note disgiunte per la trattazione scritta” del del Parte_1
29/12/2020).
In ogni caso, le dichiarazioni rese dal teste appaiono generiche: CP_1 escusso all'udienza del 29.01.2020 sui capitoli della II memoria istruttoria di parte attrice sui capp. 5 («Vero che, a causa di tale parziale invalidità, i figli della SI.ra decidevano di prestare le proprie cure alla loro madre, ER cercando di accudirla quanto più possibile a Polesio, ma anche portandola qualche volta ad dove loro stessi risiedevano?»), 6 («Vero che, solo per Pt_1 motivi di salute la SI.ra , pur risiedendo ed avendo dimora A_ abituale a Frazione Polesio n. 88, veniva talvolta portata dai propri figli ad
, Via Ciotti n. 51, per una maggiore comodità di assistenza, Parte_1 relativa a poche ore nell'arco dell'intera giornata da parte di questi ultimi?») e
8 («Vero che, nonostante la vedovanza e nonostante la parziale invalidità, la
SI.ra ha sempre continuato a vivere a Polesio, mantenendo ER
l'abitazione al civico n. 88 quale dimora abituale, dove continuava anche a prendersi cura del terreno con le sue piccole coltivazioni (senza necessità di utilizzo di strumenti ed apparecchiature elettrici), per poi essere accudita saltuariamente durante le ore serali a casa dei figli?»), si è limitato a confermare genericamente le circostanze, senza aggiungere dettagli specifici
Del pari generica e irrilevante risulta la deposizione del secondo teste di parte attrice , vicino di casa della che, sentito sul Testimone_1 ER medesimo capitolo 5 (sopra riportato), ha dichiarato di aver visto il veicolo dei figli della presso l'abitazione di quest'ultima allorquando si recava, ER due o tre volte alla settimana nella sua casa in campagna;
relativamente al cap. 6, ha riferito di aver visto la due o tre volte a settimana, e ha ER confermato che i figli a volte la portavano in , senza però riuscire Parte_1 a collocare tali circostanze in un periodo temporale ben definito;
infine, sul cap.
8 di parte attrice, ha asserito che la coltivava un orto, senza precisare ER in che periodo e con quale frequenza
Pertanto, alla luce delle risultanze documentali ed istruttorie acquisite, non può ritenersi provato che l'abitazione principale, abituale e continuativa della alla data del sisma (24/08/2016), corrispondesse all'immobile ER sito in Fraz. Polesio n. 88 (AP) danneggiato.
Conseguentemente, deve concludersi che la non abbia soddisfatto ER
l'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla percezione del C.A.S.
In accoglimento del gravame, la domanda di parte attrice deve, dunque, essere respinta.
VI.) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza non potendo attribuirsi rilievo alla proposta transattiva avanzata nel corso del giudizio in quanto ampiamente superata dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello promosso dal nei Parte_1 confronti di e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 ER
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 629/2021
[...] pubblicata il 17/09/2021, e per l'effetto rigetta la domanda di parte appellata;
condanna gli appellati alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellante liquidate, quanto al primo grado, in €. 500,00 per la fase di studio della controversia, €. 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 1.200,00 per la fase istruttoria / di trattazione ed €. 900,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, e quanto al presente grado, in €. 600,00 per la fase di studio della controversia, €. 500,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
1.000,00 per la fase decisionale, €. 382,50, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Ancona, così deciso il 10.01.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli