Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06040/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2025, proposto da
LI IE, rappresentata e difesa dall'avvocato RI Teresa Vallefuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3496/2023 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord il 13.09.2023 nel procedimento iscritto al NRG 1627/2022 nonché della sentenza n. 65/2025 emessa dalla Corte di Appello di Napoli – sez. Lav. il 13.02.2025 all’esito del procedimento iscritto al NRG 571/2024 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato in data 11 novembre 2025, LI IE ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., al fine di ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 65/2025, pubblicata il 13 febbraio 2025, e sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3496/2023, per la parte non riformata.
In particolare, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 3496/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all'assegnazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente" per l'anno scolastico 2020/2021, per un importo di € 500,00. Successivamente, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 65/2025, pubblicata il 13 febbraio 2025, in parziale riforma della precedente pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell'appellante alla medesima Carta anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero all'assegnazione dei relativi buoni elettronici.
L'effetto combinato delle due pronunce ha quindi accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della Carta del Docente per quattro annualità, per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
La ricorrente lamenta il completo inadempimento da parte dell'Amministrazione, nonostante la notifica dei titoli in forma esecutiva, avvenuta in data 18 ottobre 2023 per la sentenza di primo grado e in data 17 febbraio 2025 per quella di appello. La sentenza della Corte di Appello, non impugnata, è passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 21 ottobre 2025.
Pertanto, la sig.ra LI IE chiede che questo Tribunale voglia: a) accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione ai giudicati indicati; b) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio; c) nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva; d) condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14 novembre 2025, con atto di mera forma, senza fornire prova dell'avvenuto adempimento né contestare la fondatezza della pretesa.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è ammissibile. L'azione di ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo, è lo strumento processuale volto a conseguire l'attuazione delle sentenze dei giudici ordinari, quando la Pubblica Amministrazione obbligata non vi dia spontanea esecuzione. Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'esercizio di tale azione. In primo luogo, la ricorrente ha prodotto in giudizio copia autentica dei titoli da eseguire, ovvero le sentenze del Tribunale di Napoli Nord n. 3496/2023 e della Corte di Appello di Napoli n. 65/2025, unitamente alla certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato di quest'ultima in data 21 ottobre 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a..
In secondo luogo, è stata rispettata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. Tale norma, dettata per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto". La giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che tale termine dilatorio si applichi anche al giudizio di ottemperanza, configurandosi come una condizione dell'azione esecutiva il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Consiglio di Stato num. 3439 del 2023).
La ratio di tale spatium adimplendi è quella di consentire all'Amministrazione di porre in essere le necessarie procedure contabili per il pagamento spontaneo, evitando così l'aggravio di spese derivante dall'attivazione di procedure esecutive.
Nel caso in esame, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 65/2025, che costituisce il titolo più recente e che ha integrato il giudicato di primo grado, è stata notificata all'Amministrazione in data 17 febbraio 2025. Il termine di 120 giorni da tale data è scaduto il 17 giugno 2025. Il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato in data 11 novembre 2025. È pertanto evidente che, al momento della proposizione dell'azione, il termine di 120 giorni era ampiamente decorso, rendendo il ricorso pienamente ammissibile sotto tale profilo.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'inadempimento dell'Amministrazione resistente è palese e non contestato. A fronte di un comando giudiziale chiaro, specifico e passato in giudicato, il Ministero non ha fornito alcuna prova di avervi dato esecuzione, né ha addotto valide ragioni ostative. Il giudizio di ottemperanza non consente un riesame del merito della controversia definita con la sentenza da eseguire, ma è circoscritto alla verifica della corretta e integrale attuazione del dictum giudiziale.
Accertata la fondatezza del ricorso, occorre pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione ai giudicati in epigrafe entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. L'Amministrazione dovrà quindi provvedere all'assegnazione della Carta elettronica in favore della ricorrente, accreditando sulla stessa l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge come statuito nei titoli esecutivi.
In caso di inutile decorso di tale termine, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta, come richiesto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Tale figura viene individuata nel direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dgosv) del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro funzionario il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va altresì disposta la distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, avv. RI Teresa Vallefuoco, che si è dichiarata antistataria, come da istanza formulata in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'avv. RI Teresa Vallefuoco, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | RI UZ |
IL SEGRETARIO