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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3192/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO n. TF9CRM400725 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6266/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 19/05/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 18/06/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Atto di Recupero n. TF9CRM400725/2024, notificato il 19/12/2024, col quale l'Ufficio, a conclusione di un controllo effettuato, aveva rilevato che il ricorrente, esercente l'attività di “Allevamento di Bovini e Bufalini di Carne”, a seguito dell'attivazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, nell'anno 2018 aveva prodotto energia elettrica e termica utilizzando materiali organici di natura vegetale, reflui animali, rifiuti organici, cedendola al Gestore Servizi Energetici (G.S.E.).
Tale cessione aveva generato corrispettivi pari a € 493.260,00, assoggettati al regime del reverse charge in quanto operazioni rientranti nel settore energetico.
Oltre a quanto sopra rilevato l'Ufficio aveva accertato che l'impianto era stato venduto il 23/09/2022, vale a dire entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale l'impianto era entrato in funzione.
Premesso quanto sopra, l'Ufficio aveva inoltre messo in rilievo che l'azienda, per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione anzidetto, aveva inteso usufruire del Credito d'Imposta per Investimenti in Aree
Svantaggiate di cui all'art. 1 commi 98-108 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, per complessivi
€ 353.851,00 utilizzandone, per l'anno 2019, € 10.301,91, riportati nel quadro “RU” della relativa dichiarazione dei redditi.
Considerato che:
- per espressa previsione del comma 100 del precisato art. 1 della L. n.208/2015, “l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”;
- il comma 105 prevede la “rideterminazione” del credito d'imposta nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione:
o a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
o b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione;
l'Ufficio, con l'Atto di Recupero oggetto del giudizio, aveva accertato l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa della inammissibilità dei costi sulla base dei quali era stato determinato l'importo fruito, provvedendo al recupero del relativo importo, pari ad € 10.301,81 oltre interessi, ed alla irrogazione sanzioni pari ad € 10.301,81.
Sinteticamente, l'Ufficio aveva ritenuto inesistente il credito d'imposta utilizzato per l'anno 2019 di € 10.301,81 in quanto il ricorrente:
- aveva operato nel settore della produzione e della distribuzione di energia, avendo rilevato che aveva prodotto e venduto energia per il consistente importo di € 493.260,00, a fronte di redditi da allevamento dichiarati pari a € 3.275,00. - aveva ceduti a terzi l'impianto il 23/09/2022, vale a dire entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso era entrato in funzione, per come risultante dalla dichiarazione di fine lavori in data 01/06/2017.
Il ricorrente, eccependo che non poteva certamente essere inquadrato tra i soggetti operanti nel settore della produzione e vendita e che nel corso dell'anno d'imposta 2019 il bene non era stato ceduto a terzi, ha impugnato il predetto Atto di Recupero per i seguenti motivi:
- Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 100, L. n. 208/2015, non fornendo né la normativa italiana né quella europea una definizione univoca e dettagliata di "impresa operante nel settore dell'energia elettrica" e che l'unico elemento da considerare, per stabilire con esattezza l'esistenza del requisito soggettivo per l'applicazione dell'agevolazione, occorre fare riferimento solo al codice Ateco primario dell'impresa che, nella specie, è quello corrispondente all'attività di “Allevamento di Bovini e Bufalini di Carne”;
- Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 208/2015, essendo stato utilizzato il Credito d'Imposta quando il bene oggetto dell'agevolazione non era stato ancora venduto;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 105 e 106 Legge n. 208/2015, in quanto la cessione del bene nell'anno 2022 non può retroattivamente invalidare il diritto al credito d'imposta maturato anno per anno (e nel caso che ci occupa l'anno 2019), in proporzione al tempo di utilizzo. Diversamente opinando, si violerebbero sia il principio di legittimo affidamento, secondo cui il contribuente non può essere penalizzato per comportamenti leciti conformi alla normativa vigente e sia il principio di proporzionalità, sancito anche a livello europeo (art. 5, par. 4, TUE), che impone che l'azione dell'Amministrazione sia limitata a quanto strettamente necessario;
- Erronea qualificazione del credito quale “Inesistente” in luogo di “non spettante”, con evidente conseguente erroneità delle sanzioni applicate;
- Illegittimità della procedura di riscossione a mezzo iscrizione a ruolo straordinaria, mancando una congrua e sufficiente motivazione;
chiedendone l'annullamento e/o, in subordine, la riqualificazione del credito da “inesistente” a “non spettante”, con la rideterminazione delle sanzioni nella misura del 30%, con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 18/07/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il sig. Ricorrente_1, con proprie Controdeduzioni depositate il 05/12/2025, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, reiterando l'istanza di annullamento dell'atto impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per “Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 100, L. n. 208/2015”, avendo l'Ufficio ritenuto che la sua attività rientrasse tra quelle operanti nel settore dell'energia elettrica pur non fornendo, né la normativa italiana né quella europea, una definizione univoca e dettagliata di tal tipo di impresa.
A parere di questo Collegio un'impresa operante nel settore dell'energia elettrica è un'azienda che produce, distribuisce, vende o fornisce servizi legati all'elettricità; può essere un produttore (centrale elettrica), un distributore (gestisce la rete), un fornitore (vende ai clienti, come Società_1, Società_2, Società_3) o un'azienda di servizi energetici (ESCO).
È indubbio e non contestato come il ricorrente, pur esercitando l'attività di “Allevamento di Bovini e Bufalini di Carne”, a seguito della realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, abbia intrapreso pure l'attività di “Produttore di Energia Elettrica” che, per il volume d'affari realizzato, nell'anno 2018 è pure diventata l'attività prevalente, intendendosi per “attività prevalente” quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
È evidente come, nel caso di specie, quella di “Produzione di Energia Elettrica” debba essere considerata
“Attività Prevalente”, avendo registrato ricavi pari ad € 493.260,00, rispetto a quelli di “Allevamento” dichiarati pari a € 3.275,00.
Ne consegue che, al fine di stabilire con esattezza l'esistenza del requisito soggettivo per l'applicazione dell'agevolazione, occorre fare riferimento esclusivamente al codice ATECO primario dell'impresa che, per ovvie ragioni, non può semplicemente essere quello dichiarato dall'imprenditore, ma deve essere quello effettivamente corrispondente all'attività prevalente ai fini fiscali, previdenziali e statistici, vale a dire quella da cui deriva il maggior ammontare di ricavi che, nel caso di specie, è stata quella di “Produzione e Vendita di Energia Elettrica”.
L'eccezione di parte ricorrente deve pertanto essere respinta, rientrando, l'attività esercitata, tra quelle operanti nel settore dell'energia elettrica, con conseguente insussistenza del requisito soggettivo per poter godere dell'agevolazione contestata con l'atto di recupero impugnato.
Ma v'è di più.
Anche a voler riconoscere il possesso del requisito soggettivo, per i motivi che seguono al ricorrente non può essere riconosciuto il diritto di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta asseritamente maturati sull'investimento per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, essendo stato ceduto, il predetto impianto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso era entrato in funzione, contravvenendo quanto previsto dalla legge.
Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha agevolato gli acquisti di beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale
(non di mera sostituzione) e destinati a strutture produttive già esistenti o che erano stati impiantati nel territorio.
La normativa di riferimento richiedeva che i beni agevolati oggetto dell'investimento non fossero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che avevano dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.
In caso di inosservanza, era previsto l'obbligo di rideterminazione del beneficio, escludendo dal computo i beni dismessi (con riversamento del credito indebitamente utilizzato per effetto della rideterminazione).
Per come risultante dalla dichiarazione di fine lavori versata in atti, l'impianto era stato terminato in data
01/06/2017 e ceduto a terzi il 23/09/2022, vale a dire entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso era entrato in funzione.
Non risulta, invece, né che il credito d'imposta sia stato rideterminato, nè che quello indebitamente utilizzato sia stato riversato, con conseguente rigetto delle eccezioni sul punto e conferma dei rilievi dell'Ufficio.
Quanto alle sanzioni, considerata la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, i crediti indebitamente utilizzati devono essere considerati “inesistenti”, con conseguente correttezza del regime sanzionatorio applicato dall'Ufficio.
Quanto alla presunta illegittimità della procedura di riscossione a mezzo di iscrizione a ruolo straordinaria di cui all'art. 15-bis del DPR n. 602/1973, infine, se ne deve dichiarare l'infondatezza, atteso che l'Ufficio ha operato nel pieno rispetto dell'art. 38-bis del DPR n. 600/1973.
Per tutti i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3192/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO n. TF9CRM400725 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6266/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 19/05/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 18/06/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Atto di Recupero n. TF9CRM400725/2024, notificato il 19/12/2024, col quale l'Ufficio, a conclusione di un controllo effettuato, aveva rilevato che il ricorrente, esercente l'attività di “Allevamento di Bovini e Bufalini di Carne”, a seguito dell'attivazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, nell'anno 2018 aveva prodotto energia elettrica e termica utilizzando materiali organici di natura vegetale, reflui animali, rifiuti organici, cedendola al Gestore Servizi Energetici (G.S.E.).
Tale cessione aveva generato corrispettivi pari a € 493.260,00, assoggettati al regime del reverse charge in quanto operazioni rientranti nel settore energetico.
Oltre a quanto sopra rilevato l'Ufficio aveva accertato che l'impianto era stato venduto il 23/09/2022, vale a dire entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale l'impianto era entrato in funzione.
Premesso quanto sopra, l'Ufficio aveva inoltre messo in rilievo che l'azienda, per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione anzidetto, aveva inteso usufruire del Credito d'Imposta per Investimenti in Aree
Svantaggiate di cui all'art. 1 commi 98-108 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, per complessivi
€ 353.851,00 utilizzandone, per l'anno 2019, € 10.301,91, riportati nel quadro “RU” della relativa dichiarazione dei redditi.
Considerato che:
- per espressa previsione del comma 100 del precisato art. 1 della L. n.208/2015, “l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”;
- il comma 105 prevede la “rideterminazione” del credito d'imposta nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione:
o a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
o b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione;
l'Ufficio, con l'Atto di Recupero oggetto del giudizio, aveva accertato l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa della inammissibilità dei costi sulla base dei quali era stato determinato l'importo fruito, provvedendo al recupero del relativo importo, pari ad € 10.301,81 oltre interessi, ed alla irrogazione sanzioni pari ad € 10.301,81.
Sinteticamente, l'Ufficio aveva ritenuto inesistente il credito d'imposta utilizzato per l'anno 2019 di € 10.301,81 in quanto il ricorrente:
- aveva operato nel settore della produzione e della distribuzione di energia, avendo rilevato che aveva prodotto e venduto energia per il consistente importo di € 493.260,00, a fronte di redditi da allevamento dichiarati pari a € 3.275,00. - aveva ceduti a terzi l'impianto il 23/09/2022, vale a dire entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso era entrato in funzione, per come risultante dalla dichiarazione di fine lavori in data 01/06/2017.
Il ricorrente, eccependo che non poteva certamente essere inquadrato tra i soggetti operanti nel settore della produzione e vendita e che nel corso dell'anno d'imposta 2019 il bene non era stato ceduto a terzi, ha impugnato il predetto Atto di Recupero per i seguenti motivi:
- Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 100, L. n. 208/2015, non fornendo né la normativa italiana né quella europea una definizione univoca e dettagliata di "impresa operante nel settore dell'energia elettrica" e che l'unico elemento da considerare, per stabilire con esattezza l'esistenza del requisito soggettivo per l'applicazione dell'agevolazione, occorre fare riferimento solo al codice Ateco primario dell'impresa che, nella specie, è quello corrispondente all'attività di “Allevamento di Bovini e Bufalini di Carne”;
- Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 208/2015, essendo stato utilizzato il Credito d'Imposta quando il bene oggetto dell'agevolazione non era stato ancora venduto;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 105 e 106 Legge n. 208/2015, in quanto la cessione del bene nell'anno 2022 non può retroattivamente invalidare il diritto al credito d'imposta maturato anno per anno (e nel caso che ci occupa l'anno 2019), in proporzione al tempo di utilizzo. Diversamente opinando, si violerebbero sia il principio di legittimo affidamento, secondo cui il contribuente non può essere penalizzato per comportamenti leciti conformi alla normativa vigente e sia il principio di proporzionalità, sancito anche a livello europeo (art. 5, par. 4, TUE), che impone che l'azione dell'Amministrazione sia limitata a quanto strettamente necessario;
- Erronea qualificazione del credito quale “Inesistente” in luogo di “non spettante”, con evidente conseguente erroneità delle sanzioni applicate;
- Illegittimità della procedura di riscossione a mezzo iscrizione a ruolo straordinaria, mancando una congrua e sufficiente motivazione;
chiedendone l'annullamento e/o, in subordine, la riqualificazione del credito da “inesistente” a “non spettante”, con la rideterminazione delle sanzioni nella misura del 30%, con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 18/07/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il sig. Ricorrente_1, con proprie Controdeduzioni depositate il 05/12/2025, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, reiterando l'istanza di annullamento dell'atto impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per “Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 100, L. n. 208/2015”, avendo l'Ufficio ritenuto che la sua attività rientrasse tra quelle operanti nel settore dell'energia elettrica pur non fornendo, né la normativa italiana né quella europea, una definizione univoca e dettagliata di tal tipo di impresa.
A parere di questo Collegio un'impresa operante nel settore dell'energia elettrica è un'azienda che produce, distribuisce, vende o fornisce servizi legati all'elettricità; può essere un produttore (centrale elettrica), un distributore (gestisce la rete), un fornitore (vende ai clienti, come Società_1, Società_2, Società_3) o un'azienda di servizi energetici (ESCO).
È indubbio e non contestato come il ricorrente, pur esercitando l'attività di “Allevamento di Bovini e Bufalini di Carne”, a seguito della realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, abbia intrapreso pure l'attività di “Produttore di Energia Elettrica” che, per il volume d'affari realizzato, nell'anno 2018 è pure diventata l'attività prevalente, intendendosi per “attività prevalente” quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
È evidente come, nel caso di specie, quella di “Produzione di Energia Elettrica” debba essere considerata
“Attività Prevalente”, avendo registrato ricavi pari ad € 493.260,00, rispetto a quelli di “Allevamento” dichiarati pari a € 3.275,00.
Ne consegue che, al fine di stabilire con esattezza l'esistenza del requisito soggettivo per l'applicazione dell'agevolazione, occorre fare riferimento esclusivamente al codice ATECO primario dell'impresa che, per ovvie ragioni, non può semplicemente essere quello dichiarato dall'imprenditore, ma deve essere quello effettivamente corrispondente all'attività prevalente ai fini fiscali, previdenziali e statistici, vale a dire quella da cui deriva il maggior ammontare di ricavi che, nel caso di specie, è stata quella di “Produzione e Vendita di Energia Elettrica”.
L'eccezione di parte ricorrente deve pertanto essere respinta, rientrando, l'attività esercitata, tra quelle operanti nel settore dell'energia elettrica, con conseguente insussistenza del requisito soggettivo per poter godere dell'agevolazione contestata con l'atto di recupero impugnato.
Ma v'è di più.
Anche a voler riconoscere il possesso del requisito soggettivo, per i motivi che seguono al ricorrente non può essere riconosciuto il diritto di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta asseritamente maturati sull'investimento per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, essendo stato ceduto, il predetto impianto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso era entrato in funzione, contravvenendo quanto previsto dalla legge.
Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ha agevolato gli acquisti di beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale
(non di mera sostituzione) e destinati a strutture produttive già esistenti o che erano stati impiantati nel territorio.
La normativa di riferimento richiedeva che i beni agevolati oggetto dell'investimento non fossero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che avevano dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.
In caso di inosservanza, era previsto l'obbligo di rideterminazione del beneficio, escludendo dal computo i beni dismessi (con riversamento del credito indebitamente utilizzato per effetto della rideterminazione).
Per come risultante dalla dichiarazione di fine lavori versata in atti, l'impianto era stato terminato in data
01/06/2017 e ceduto a terzi il 23/09/2022, vale a dire entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso era entrato in funzione.
Non risulta, invece, né che il credito d'imposta sia stato rideterminato, nè che quello indebitamente utilizzato sia stato riversato, con conseguente rigetto delle eccezioni sul punto e conferma dei rilievi dell'Ufficio.
Quanto alle sanzioni, considerata la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, i crediti indebitamente utilizzati devono essere considerati “inesistenti”, con conseguente correttezza del regime sanzionatorio applicato dall'Ufficio.
Quanto alla presunta illegittimità della procedura di riscossione a mezzo di iscrizione a ruolo straordinaria di cui all'art. 15-bis del DPR n. 602/1973, infine, se ne deve dichiarare l'infondatezza, atteso che l'Ufficio ha operato nel pieno rispetto dell'art. 38-bis del DPR n. 600/1973.
Per tutti i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)