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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. FF LI Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1864 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "separazione giudiziale e divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Di Trolio, e nata in [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bojano C.F._2
ricorrenti
NONCHE' Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'8.10.2025; in data 5.3.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso depositato in data 28.6.2024, e hanno esposto di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 16.6.2015, e chiedevano entrambi la separazione con addebito.
All'udienza del 28.2.2025, in presenza del Giudice, le parti si accordavano per cui chiedevano mutarsi la causa di separazione da giudiziale in consensuale.
Alla medesima udienza del 28.2.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
Dall'unione non nascevano figli.
Tra le parti è intervenuta separazione legale giusta sentenza del Tribunale di Avellino del 1.3.2025
Dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
Non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza dell'8.10.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento. E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal maggio 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato a [...] Parte_1
UC (PZ) il 02.05.1940, C.F. e nata in [...] il C.F._1 Parte_2
29/05/1966 (C.F.: in data 16.6.2015 trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._2
del Comune di Calabritto al n°6, parte 2° Serie B, REGISTRO Uff. n.1 Anno 2018 alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott. FF LI dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. FF LI Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1864 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "separazione giudiziale e divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Di Trolio, e nata in [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bojano C.F._2
ricorrenti
NONCHE' Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'8.10.2025; in data 5.3.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso depositato in data 28.6.2024, e hanno esposto di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 16.6.2015, e chiedevano entrambi la separazione con addebito.
All'udienza del 28.2.2025, in presenza del Giudice, le parti si accordavano per cui chiedevano mutarsi la causa di separazione da giudiziale in consensuale.
Alla medesima udienza del 28.2.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
Dall'unione non nascevano figli.
Tra le parti è intervenuta separazione legale giusta sentenza del Tribunale di Avellino del 1.3.2025
Dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
Non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza dell'8.10.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento. E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal maggio 2024, nel procedimento di separazione definito con la sentenza indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato a [...] Parte_1
UC (PZ) il 02.05.1940, C.F. e nata in [...] il C.F._1 Parte_2
29/05/1966 (C.F.: in data 16.6.2015 trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._2
del Comune di Calabritto al n°6, parte 2° Serie B, REGISTRO Uff. n.1 Anno 2018 alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott. FF LI dott.ssa Maria Iandiorio