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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 614/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, all'esito dello scadere del termine perentorio fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa avente n. 614/2017 R.G. pendente
TRA
P. IVA: ), con sede legale in Tre- Parte_1 P.IVA_1
bisacce (CS) alla via Vittorio Emanuele III n. 53, in persona del l.r.p.t. sig. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Santoro ed
[...]
elettivamente domiciliata in Salerno alla Piazzetta Francesco Cerenza n. 4;
PARTE OPPONENTE
E
P. IVA: , con sede legale in Roma alla via Controparte_2 P.IVA_2
Zoe Fontana n. 220, in persona del l.r.p.t. Avv. Cretella Gennaro, quale procuratrice del
Banco di Napoli S.p.A., in forza di Procura Speciale del 02.02.2015 rilasciata dal dr.
in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione del Banco Persona_1
di Napoli S.p.A., autenticata dal Notaio Dr. (Rep. nr. 227, Persona_2
Racc. nr. 110), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Calice ed elettivamente domiciliata in Viggianello alla via Gallizzi n. 64;
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
1
P. IVA: , con sede legale in Milano Controparte_3 P.IVA_3
alla Via Caldera n. 21, in persona dei procuratori speciali, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli ed elettivamente domici- liata presso gli indirizzi pec e Email_1 [...]
Email_2
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.04.2017 ritualmente notificato, la società Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2017 (R.G. n.
[...]
1864/2016), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.02.2017 e notificato in data
27.03.2017, con il quale le veniva ingiunto, in solido con i garanti/fideiussori ed in fa- vore della società nella qualità di mandataria con rappresentanza Controparte_2 del Banco di Napoli S.p.A., il pagamento della somma di € 50.666,94 a titolo di rate non pagate del finanziamento n. 0845051406395 del 15.07.2008, oltre interessi legali e spese del procedimento.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché per mancata prova del credito azionato.
In particolare, rappresentava di aver adempiuto le obbligazioni assunte con il Banco di
Napoli S.p.A. e lamentava che la società opposta, mandataria del predetto Istituto di credito, non aveva fornito alcuna prova scritta del credito azionato, non depositando, in violazione dell'art. 634 c.p.c., gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli ar- ticoli 2214 c.c. e ss., bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
né, in violazione dell'art. 50 TUB, l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata.
Evidenziava che, in sede monitoria, la società ricorrente aveva depositato una mera
“scheda analitica del credito bancario alla data del 23.11.2016”, riportante le voci di da- re ed avere e dalla stessa redatta, quale mandataria del Banco di Napoli, contestandone l'idoneità a provare la presunta posizione debitoria.
Nel merito, deduceva l'indicazione in contratto di un I.S.C. (pari al 7,30%) diverso ri- spetto a quello (maggiore) effettivamente applicato e, pertanto, la indeterminatezza del
2
tasso di interesse convenuto ed applicato, precisando che la violazione dell'obbligo di informare il cliente del TAEG in concreto applicato, in quanto violazione di norme im- perative, determina la nullità parziale del contratto di finanziamento, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento utilizzando ex art. 117 TUB il tasso di in- teresse BOT.
Alla luce di tali premesse, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale così co- me formulata dalla società per violazione dell'art. 5, co. 1 e co. Controparte_2
1-bis, D.Lgs. 28/2010; 2) nel merito accogliere la presente opposizione e, per l'effetto annullare o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, inac- coglibile perché infondata la pretesa avversa con vittoria di spese diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2017, si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_2
In particolare, contestava l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo osservando di aver depositato, nel procedimento monitorio, il contratto di finanziamento n. 0845051406395 sottoscritto dall'obbligata principale ( , le fideiussioni, la Parte_1 scheda di ricostruzione del finanziamento riportante l'esatta indicazione delle rate non pagate e ritenendo di non aver alcun onere di produrre, a supporto della richiesta di in- giunzione, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in quanto il credito non traeva origine da un'apertura di credito in conto corrente.
Contestava altresì l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed appli- cato evidenziando che il contratto di finanziamento, regolarmente approvato dalle parti ai sensi delle Delibere CICR del 2000 e del 2003, enunciava chiaramente le condizioni contrattuali e il tasso di interesse previsto nonché le modalità di rimborso, come con- fermato anche nella relazione tecnico-contabile di parte, a firma del Dott. Persona_3
[...
, depositata a integrazione della documentazione.
Infine, rilevava che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non è obbligatorio e non costituisce, pertanto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, con conseguente infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per vio- lazione dell'art. 5 comma 1 e 1 bis D. Lgs 28/2010 formulata dall'opponente nelle sole richieste conclusive.
3
Pertanto, concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via prelimi- nare:
1. Concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, n.
107/2017, nelle forme ritenute di giustizia, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, I° comma c.p.c. ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Nel merito ed in via principale:
2. Rigettare integralmente
l'opposizione avanzata dalla ed ogni motivo di opposi- Controparte_4 zione contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, e – per l'effetto - confermare il De- creto Ingiuntivo n. 107/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.02.2017, ritenendolo valido e produttivo di effetti giuridici;
3. Dichiarare che la Soc. opponente in persona del legale rappr. p.t., ha agito con mala fede o col- Parte_1 pa grave alla luce della completa infondatezza dell'opposizione, e condannare la mede- sima al pagamento in favore della deducente di somma non inferiore ad € 5.000,00 in applicazione dell'art. 96 c.p.c.
4. Condannare l'opponente Controparte_4
in persona del legale rapp. p.t. , alle spese e competenze di causa, ol-
[...] CP_5
tre accessori di legge.”
Con ordinanza del 6.12.2017, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini per l'esperimento della mediazione.
All'udienza del 12.11.2018, rilevata la nullità della mediazione per la mancata parteci- pazione personale delle parti, veniva assegnato all'opponente termine di 15 giorni per introdurre nuova istanza di mediazione.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la memoria deposi- tata il 16.04.2019, la società opposta evidenziava che la parte istante e il suo difensore non avevano partecipato agli ultimi due incontri del nuovo procedimento di mediazione
(n. 1718/2018 RGM- , conclusosi come da verbale del Controparte_6
28.2.2019 con la “non riuscita conciliazione per assenza della parte istante”, e sosteneva che la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010 postula non solo l'avvio ma anche e soprattutto l'attiva partecipazione alla procedura di media- zione. Pertanto, eccependo il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione delegata, chiedeva “che il G.I., in accoglimento delle suesposte preci- sazioni, acclarato il mancato esperimento della mediazione dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale (ovvero dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo) per mancato adempimento dell'onere imposto, rigetti ogni avversa richiesta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.”
4
Con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la società opponente evidenzia- va, in particolare, che la procedura di mediazione era stata regolarmente avviata e che i relativi incontri, regolarmente tenuti, si erano conclusi negativamente, depositando ap- posita procura speciale, sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente, a ratifica dell'operato dell'avv. Santoro nell'ambito della procedura di mediazione (cfr. memorie del 17.04.2019 e 20.05.2019).
Con ordinanza del 6.12.2021, su richiesta della società opposta, formulata in seguito al pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19596/2020, veniva disposto l'esperimento della mediazione assegnando alla richieden- te termine di 15 giorni e rinviando alla successiva udienza del 06.06.2022 per verificar- ne l'esito.
Con comparsa di costituzione in sostituzione ex art. 111 c.p.c., depositata in data
15.12.2021, si costituiva in giudizio la premettendo che, con Controparte_3
atto per Notaio del 28.12.2006 (Rep. n. 109563/17118), la Persona_4 CP_7
incorporava il modificando la denominazione in
[...] Controparte_8 [...]
e che, con atto di fusione del 10.10.2018 per Notaio (Rep. n. CP_9 Per_4
7.660/racc. n. 3.703), a sua volta incorporava il Banco di Napoli Controparte_10
con effetti nei confronti dei terzi a decorrere dal 26.11.2018.
Deduceva di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità di (comprese le garanzie prestate) in forza del Controparte_10
contratto di cessione di crediti pecuniari con essa stipulato in data 25.06.2021, con il quale la prima le aveva ceduto pro soluto crediti in sofferenza e qualificati come ina- dempienze probabili, derivanti da suoi contratti di finanziamento e identificabili secon- do i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana-Parte seconda n. 118 del 5.10.2021.
Chiariva che tra detti crediti rientrava anche quello vantato nei confronti della
[...]
e dei suoi garanti ( e Controparte_11 CP_5 Persona_5 Persona_6
) oggetto del decreto ingiuntivo opposto, precisando che da questi ultimi era stata
[...]
proposta autonoma opposizione dinanzi al Tribunale di Lagonegro, definita con la sen- tenza n. 491/2019 del 2.12.2019, avverso la quale risulta tuttora pendente l'appello di- nanzi alla Corte di Appello di Potenza (R.G. 238/2020).
Alla luce di tali premesse, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE a) Estromettere l' quale mandataria della Controparte_2 [...]
per intervenuta cessione del credito;
NEL MERITO b) rigettare la av- Controparte_9
5
versa opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
c) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.”
La causa veniva dunque ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2022).
Mutato il giudicante, a seguito di alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa come da sentenza.
Preliminarmente, in ordine alla procedibilità del giudizio e all'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria va osservato quanto segue.
La presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari e finanziari, è sottopo- sta ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 a mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In materia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ponendo fine ad un risalente contra- sto giurisprudenziale circa l'individuazione della parte processuale tenuta ad instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo, ha recentemente statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzio- ne del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 19596 del 2020). All'affermazione di tale principio di diritto la Suprema Corte è pervenuta sulla base di un'interpretazione letterale e logico-sistematica delle norme con- tenute nel D. Lgs. 28/2010. Ad avviso della Corte, da una parte, la lettera degli artt. 4, comma 2, e 5, commi 1-bis e 6, del D. Lgs. 28/2010, univocamente depone nel senso di ritenere che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a cari- co del creditore (ossia, dell'opposto); dall'altra, porre l'onere de quo in capo al creditore appare più conforme tanto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio a cognizione piena in cui le parti hanno una posizione processuale invertita, quanto al dettato costituzionale, giacché alla pronuncia di impro- cedibilità in caso di inerzia dell'opposto consegue non la irrevocabilità del decreto in- giuntivo, ma la revoca dello stesso, con conseguente possibilità di riproposizione della domanda monitoria.
6
Inoltre, giova ricordare che l'art. 8 D. Lgs. 20/2010, nella formulazione ratione tempo- ris applicabile, prevede che “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le par- ti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la rice- zione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento…”.
Sul punto, è stato precisato che il legislatore, nell'ottica di deflazionare il contenzioso, ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quel- la composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia e più vantaggiosa per entrambe le parti. In tale ottica, la espressa previsione della presen- za sia delle parti sia degli avvocati implica che, ai fini della realizzazione della condi- zione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, in- viando soltanto il proprio avvocato, ma debba comparire personalmente ovvero farsi rappresentare con apposita procura speciale (cfr. Cass. n. 8473/2019).
Inoltre, va rilevato che l'onere di dar corso alla mediazione obbligatoria si ritiene adem- piuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informa- zioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, il credito- re può liberamente manifestare la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Come precisato in giurisprudenza, in tal senso depongono sia la lettera dell'art. 8 D.
Lgs. 28/2019 che la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condi- zionata in modo non estensivo ovvero in modo da non rendere eccessivamente comples- so o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale. In sostanza, al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adegua- tamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, la condizione di procedibilità si ritiene realizzata.
Ancora, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope
7
iudicis si ritiene essere l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la media- zione.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, a fronte della nullità della prima mediazione (n. 1304/2017 RGM) per la mancata partecipazione personale delle parti, dapprima l'opponente ha instaurato una nuova procedura di mediazione (n. 1718/2018
RGM), avente tuttavia esito negativo per assenza della stessa parte istante agli ultimi in- contri;
di poi, l'opposta alla luce della pronuncia delle Sezioni Controparte_2
Unite sopra richiamata, ha chiesto al giudice di poter provvedere al procedimento di mediazione non coltivato dalla parte opponente.
Ora, benché con l'ordinanza del 6.12.2021 sia stato assegnato alla parte richiedente il termine di quindici giorni per instaurare la mediazione, tale procedimento (n. 6571/2021
RGM) risulta instaurato dalla intervenuta in giudizio quale Controparte_3
cessionaria del credito nelle more acquistato dalla cedente , in virtù Controparte_2
del contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco ex art. 58 T.U.B., sottoscritto in data 25.06.2021.
Risulta altresì che la cessionaria del credito abbia esteso la mediazione anche alla ce- dente, la quale tuttavia non ha partecipato all'incontro del 5.1.2022, conclusosi con la seguente attestazione e dichiarazione del mediatore: “il procedimento non ha potuto avere inizio, in quanto, all'esito del primo incontro, le parti presenti non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per iniziare il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 8, co. 1,
D. Lgs. 28/2010”.
Difatti, parte opponente eccepisce la improcedibilità della domanda azionata col proce- dimento monitorio per la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, in par- ticolare lamentando che, dovendo il processo proseguire tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c., l'invito alla mediazione non è pervenuto dalla parte opposta, autorizzata dal giudice, bensì dalla presunta cessionaria.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale melius re perpensa che, alla luce della giurisprudenza in materia, la condizio- ne di procedibilità non possa ritenersi soddisfatta.
Invero, dall'esame della documentazione in atti emerge che la procedura di mediazione
è stata attivata dalla società cessionaria e che al primo in- Controparte_3
8
contro di mediazione del 5.1.2022 nessuno è comparso per la at- Controparte_2 trice sostanziale del presente procedimento di opposizione e, ad onta dell'intervenuta cessione del credito ed in assenza di estromissione, comunque dotata di legittimazione attiva in qualità di sostituto processuale della cessionaria.
Al riguardo, va infatti ricordato che la cessione di credito determina la successione a ti- tolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessiona- rio, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009; Cass. n. 6031/2000; Tribunale Bari n. 2171/2015).
Pertanto, tenuto conto di tutti i principi innanzi richiamati, la procedura di mediazione non può ritenersi validamente espletata, non avendo la parte opposta CP_2
attivato la procedura di mediazione né partecipato all'incontro dinanzi al media-
[...]
tore (in cui si è dato atto del fallimento del tentativo di mediazione) personalmente o a mezzo di rappresentante sostanziale validamente nominato.
Ne deriva l'improcedibilità della domanda azionata col procedimento monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre domande ed eccezioni restano assorbite nell'accoglimento di tale eccezio- ne preliminare.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le ri- spettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controver- sa, nonché la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e l'intervento di nomofilassi, in corso di causa, della Suprema Corte costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sen- tenza C. Cost. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda azionata col procedimento monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 107/2017 (R.G. n. 1864/2016) emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.02.2017;
9
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, il 11/02/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, all'esito dello scadere del termine perentorio fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa avente n. 614/2017 R.G. pendente
TRA
P. IVA: ), con sede legale in Tre- Parte_1 P.IVA_1
bisacce (CS) alla via Vittorio Emanuele III n. 53, in persona del l.r.p.t. sig. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Santoro ed
[...]
elettivamente domiciliata in Salerno alla Piazzetta Francesco Cerenza n. 4;
PARTE OPPONENTE
E
P. IVA: , con sede legale in Roma alla via Controparte_2 P.IVA_2
Zoe Fontana n. 220, in persona del l.r.p.t. Avv. Cretella Gennaro, quale procuratrice del
Banco di Napoli S.p.A., in forza di Procura Speciale del 02.02.2015 rilasciata dal dr.
in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione del Banco Persona_1
di Napoli S.p.A., autenticata dal Notaio Dr. (Rep. nr. 227, Persona_2
Racc. nr. 110), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Calice ed elettivamente domiciliata in Viggianello alla via Gallizzi n. 64;
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
1
P. IVA: , con sede legale in Milano Controparte_3 P.IVA_3
alla Via Caldera n. 21, in persona dei procuratori speciali, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli ed elettivamente domici- liata presso gli indirizzi pec e Email_1 [...]
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INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.04.2017 ritualmente notificato, la società Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2017 (R.G. n.
[...]
1864/2016), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.02.2017 e notificato in data
27.03.2017, con il quale le veniva ingiunto, in solido con i garanti/fideiussori ed in fa- vore della società nella qualità di mandataria con rappresentanza Controparte_2 del Banco di Napoli S.p.A., il pagamento della somma di € 50.666,94 a titolo di rate non pagate del finanziamento n. 0845051406395 del 15.07.2008, oltre interessi legali e spese del procedimento.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché per mancata prova del credito azionato.
In particolare, rappresentava di aver adempiuto le obbligazioni assunte con il Banco di
Napoli S.p.A. e lamentava che la società opposta, mandataria del predetto Istituto di credito, non aveva fornito alcuna prova scritta del credito azionato, non depositando, in violazione dell'art. 634 c.p.c., gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli ar- ticoli 2214 c.c. e ss., bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
né, in violazione dell'art. 50 TUB, l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata.
Evidenziava che, in sede monitoria, la società ricorrente aveva depositato una mera
“scheda analitica del credito bancario alla data del 23.11.2016”, riportante le voci di da- re ed avere e dalla stessa redatta, quale mandataria del Banco di Napoli, contestandone l'idoneità a provare la presunta posizione debitoria.
Nel merito, deduceva l'indicazione in contratto di un I.S.C. (pari al 7,30%) diverso ri- spetto a quello (maggiore) effettivamente applicato e, pertanto, la indeterminatezza del
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tasso di interesse convenuto ed applicato, precisando che la violazione dell'obbligo di informare il cliente del TAEG in concreto applicato, in quanto violazione di norme im- perative, determina la nullità parziale del contratto di finanziamento, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento utilizzando ex art. 117 TUB il tasso di in- teresse BOT.
Alla luce di tali premesse, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale così co- me formulata dalla società per violazione dell'art. 5, co. 1 e co. Controparte_2
1-bis, D.Lgs. 28/2010; 2) nel merito accogliere la presente opposizione e, per l'effetto annullare o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, inac- coglibile perché infondata la pretesa avversa con vittoria di spese diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2017, si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_2
In particolare, contestava l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo osservando di aver depositato, nel procedimento monitorio, il contratto di finanziamento n. 0845051406395 sottoscritto dall'obbligata principale ( , le fideiussioni, la Parte_1 scheda di ricostruzione del finanziamento riportante l'esatta indicazione delle rate non pagate e ritenendo di non aver alcun onere di produrre, a supporto della richiesta di in- giunzione, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in quanto il credito non traeva origine da un'apertura di credito in conto corrente.
Contestava altresì l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed appli- cato evidenziando che il contratto di finanziamento, regolarmente approvato dalle parti ai sensi delle Delibere CICR del 2000 e del 2003, enunciava chiaramente le condizioni contrattuali e il tasso di interesse previsto nonché le modalità di rimborso, come con- fermato anche nella relazione tecnico-contabile di parte, a firma del Dott. Persona_3
[...
, depositata a integrazione della documentazione.
Infine, rilevava che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non è obbligatorio e non costituisce, pertanto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, con conseguente infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per vio- lazione dell'art. 5 comma 1 e 1 bis D. Lgs 28/2010 formulata dall'opponente nelle sole richieste conclusive.
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Pertanto, concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via prelimi- nare:
1. Concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, n.
107/2017, nelle forme ritenute di giustizia, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, I° comma c.p.c. ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Nel merito ed in via principale:
2. Rigettare integralmente
l'opposizione avanzata dalla ed ogni motivo di opposi- Controparte_4 zione contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, e – per l'effetto - confermare il De- creto Ingiuntivo n. 107/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.02.2017, ritenendolo valido e produttivo di effetti giuridici;
3. Dichiarare che la Soc. opponente in persona del legale rappr. p.t., ha agito con mala fede o col- Parte_1 pa grave alla luce della completa infondatezza dell'opposizione, e condannare la mede- sima al pagamento in favore della deducente di somma non inferiore ad € 5.000,00 in applicazione dell'art. 96 c.p.c.
4. Condannare l'opponente Controparte_4
in persona del legale rapp. p.t. , alle spese e competenze di causa, ol-
[...] CP_5
tre accessori di legge.”
Con ordinanza del 6.12.2017, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini per l'esperimento della mediazione.
All'udienza del 12.11.2018, rilevata la nullità della mediazione per la mancata parteci- pazione personale delle parti, veniva assegnato all'opponente termine di 15 giorni per introdurre nuova istanza di mediazione.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la memoria deposi- tata il 16.04.2019, la società opposta evidenziava che la parte istante e il suo difensore non avevano partecipato agli ultimi due incontri del nuovo procedimento di mediazione
(n. 1718/2018 RGM- , conclusosi come da verbale del Controparte_6
28.2.2019 con la “non riuscita conciliazione per assenza della parte istante”, e sosteneva che la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010 postula non solo l'avvio ma anche e soprattutto l'attiva partecipazione alla procedura di media- zione. Pertanto, eccependo il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione delegata, chiedeva “che il G.I., in accoglimento delle suesposte preci- sazioni, acclarato il mancato esperimento della mediazione dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale (ovvero dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo) per mancato adempimento dell'onere imposto, rigetti ogni avversa richiesta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.”
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Con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la società opponente evidenzia- va, in particolare, che la procedura di mediazione era stata regolarmente avviata e che i relativi incontri, regolarmente tenuti, si erano conclusi negativamente, depositando ap- posita procura speciale, sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente, a ratifica dell'operato dell'avv. Santoro nell'ambito della procedura di mediazione (cfr. memorie del 17.04.2019 e 20.05.2019).
Con ordinanza del 6.12.2021, su richiesta della società opposta, formulata in seguito al pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19596/2020, veniva disposto l'esperimento della mediazione assegnando alla richieden- te termine di 15 giorni e rinviando alla successiva udienza del 06.06.2022 per verificar- ne l'esito.
Con comparsa di costituzione in sostituzione ex art. 111 c.p.c., depositata in data
15.12.2021, si costituiva in giudizio la premettendo che, con Controparte_3
atto per Notaio del 28.12.2006 (Rep. n. 109563/17118), la Persona_4 CP_7
incorporava il modificando la denominazione in
[...] Controparte_8 [...]
e che, con atto di fusione del 10.10.2018 per Notaio (Rep. n. CP_9 Per_4
7.660/racc. n. 3.703), a sua volta incorporava il Banco di Napoli Controparte_10
con effetti nei confronti dei terzi a decorrere dal 26.11.2018.
Deduceva di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già in titolarità di (comprese le garanzie prestate) in forza del Controparte_10
contratto di cessione di crediti pecuniari con essa stipulato in data 25.06.2021, con il quale la prima le aveva ceduto pro soluto crediti in sofferenza e qualificati come ina- dempienze probabili, derivanti da suoi contratti di finanziamento e identificabili secon- do i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana-Parte seconda n. 118 del 5.10.2021.
Chiariva che tra detti crediti rientrava anche quello vantato nei confronti della
[...]
e dei suoi garanti ( e Controparte_11 CP_5 Persona_5 Persona_6
) oggetto del decreto ingiuntivo opposto, precisando che da questi ultimi era stata
[...]
proposta autonoma opposizione dinanzi al Tribunale di Lagonegro, definita con la sen- tenza n. 491/2019 del 2.12.2019, avverso la quale risulta tuttora pendente l'appello di- nanzi alla Corte di Appello di Potenza (R.G. 238/2020).
Alla luce di tali premesse, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE a) Estromettere l' quale mandataria della Controparte_2 [...]
per intervenuta cessione del credito;
NEL MERITO b) rigettare la av- Controparte_9
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versa opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
c) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.”
La causa veniva dunque ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2022).
Mutato il giudicante, a seguito di alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa come da sentenza.
Preliminarmente, in ordine alla procedibilità del giudizio e all'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria va osservato quanto segue.
La presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari e finanziari, è sottopo- sta ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 a mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In materia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ponendo fine ad un risalente contra- sto giurisprudenziale circa l'individuazione della parte processuale tenuta ad instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo, ha recentemente statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzio- ne del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 19596 del 2020). All'affermazione di tale principio di diritto la Suprema Corte è pervenuta sulla base di un'interpretazione letterale e logico-sistematica delle norme con- tenute nel D. Lgs. 28/2010. Ad avviso della Corte, da una parte, la lettera degli artt. 4, comma 2, e 5, commi 1-bis e 6, del D. Lgs. 28/2010, univocamente depone nel senso di ritenere che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a cari- co del creditore (ossia, dell'opposto); dall'altra, porre l'onere de quo in capo al creditore appare più conforme tanto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio a cognizione piena in cui le parti hanno una posizione processuale invertita, quanto al dettato costituzionale, giacché alla pronuncia di impro- cedibilità in caso di inerzia dell'opposto consegue non la irrevocabilità del decreto in- giuntivo, ma la revoca dello stesso, con conseguente possibilità di riproposizione della domanda monitoria.
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Inoltre, giova ricordare che l'art. 8 D. Lgs. 20/2010, nella formulazione ratione tempo- ris applicabile, prevede che “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le par- ti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la rice- zione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento…”.
Sul punto, è stato precisato che il legislatore, nell'ottica di deflazionare il contenzioso, ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quel- la composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia e più vantaggiosa per entrambe le parti. In tale ottica, la espressa previsione della presen- za sia delle parti sia degli avvocati implica che, ai fini della realizzazione della condi- zione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, in- viando soltanto il proprio avvocato, ma debba comparire personalmente ovvero farsi rappresentare con apposita procura speciale (cfr. Cass. n. 8473/2019).
Inoltre, va rilevato che l'onere di dar corso alla mediazione obbligatoria si ritiene adem- piuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informa- zioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, il credito- re può liberamente manifestare la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Come precisato in giurisprudenza, in tal senso depongono sia la lettera dell'art. 8 D.
Lgs. 28/2019 che la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condi- zionata in modo non estensivo ovvero in modo da non rendere eccessivamente comples- so o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale. In sostanza, al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adegua- tamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, la condizione di procedibilità si ritiene realizzata.
Ancora, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope
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iudicis si ritiene essere l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la media- zione.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, a fronte della nullità della prima mediazione (n. 1304/2017 RGM) per la mancata partecipazione personale delle parti, dapprima l'opponente ha instaurato una nuova procedura di mediazione (n. 1718/2018
RGM), avente tuttavia esito negativo per assenza della stessa parte istante agli ultimi in- contri;
di poi, l'opposta alla luce della pronuncia delle Sezioni Controparte_2
Unite sopra richiamata, ha chiesto al giudice di poter provvedere al procedimento di mediazione non coltivato dalla parte opponente.
Ora, benché con l'ordinanza del 6.12.2021 sia stato assegnato alla parte richiedente il termine di quindici giorni per instaurare la mediazione, tale procedimento (n. 6571/2021
RGM) risulta instaurato dalla intervenuta in giudizio quale Controparte_3
cessionaria del credito nelle more acquistato dalla cedente , in virtù Controparte_2
del contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco ex art. 58 T.U.B., sottoscritto in data 25.06.2021.
Risulta altresì che la cessionaria del credito abbia esteso la mediazione anche alla ce- dente, la quale tuttavia non ha partecipato all'incontro del 5.1.2022, conclusosi con la seguente attestazione e dichiarazione del mediatore: “il procedimento non ha potuto avere inizio, in quanto, all'esito del primo incontro, le parti presenti non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per iniziare il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 8, co. 1,
D. Lgs. 28/2010”.
Difatti, parte opponente eccepisce la improcedibilità della domanda azionata col proce- dimento monitorio per la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, in par- ticolare lamentando che, dovendo il processo proseguire tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c., l'invito alla mediazione non è pervenuto dalla parte opposta, autorizzata dal giudice, bensì dalla presunta cessionaria.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale melius re perpensa che, alla luce della giurisprudenza in materia, la condizio- ne di procedibilità non possa ritenersi soddisfatta.
Invero, dall'esame della documentazione in atti emerge che la procedura di mediazione
è stata attivata dalla società cessionaria e che al primo in- Controparte_3
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contro di mediazione del 5.1.2022 nessuno è comparso per la at- Controparte_2 trice sostanziale del presente procedimento di opposizione e, ad onta dell'intervenuta cessione del credito ed in assenza di estromissione, comunque dotata di legittimazione attiva in qualità di sostituto processuale della cessionaria.
Al riguardo, va infatti ricordato che la cessione di credito determina la successione a ti- tolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessiona- rio, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009; Cass. n. 6031/2000; Tribunale Bari n. 2171/2015).
Pertanto, tenuto conto di tutti i principi innanzi richiamati, la procedura di mediazione non può ritenersi validamente espletata, non avendo la parte opposta CP_2
attivato la procedura di mediazione né partecipato all'incontro dinanzi al media-
[...]
tore (in cui si è dato atto del fallimento del tentativo di mediazione) personalmente o a mezzo di rappresentante sostanziale validamente nominato.
Ne deriva l'improcedibilità della domanda azionata col procedimento monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre domande ed eccezioni restano assorbite nell'accoglimento di tale eccezio- ne preliminare.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le ri- spettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controver- sa, nonché la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e l'intervento di nomofilassi, in corso di causa, della Suprema Corte costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sen- tenza C. Cost. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda azionata col procedimento monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 107/2017 (R.G. n. 1864/2016) emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.02.2017;
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- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, il 11/02/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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