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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico Dott. Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322/2021 R.G., avente ad oggetto:Responsabilità extracontrattuale.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Francesco Caputo, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Francesco Colelli, 1
ATTRICE
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Fulvio Scarpino, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Lidonnici, 37.
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
l' , deducendo: Controparte_1
- Di essersi recata in data 21.03.2019, alle ore 15:45 circa, per far visita alla figlia residente in [...]; CP_1
- Di essere inciampata in una buca e di essere caduta, a causa del dissesto del manto stradale, nel mentre stava percorrendo il piazzale antistante l'ingresso dell'alloggio;
- Di essere stata soccorsa dalle persone presenti e di essere stata accompagnata presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, dove era stata dimessa con la diagnosi di “frattura malleolo peroneale sx”;
- Di essere stata dichiarata guarita con postumi da valutare in sede medico – legale solo in
1 data 16 maggio 2019;
- Di aver richiesto risarcimento del danno e costituito in mora l' con pec del CP_1
28.03.2019, ma di non aver ricevuto riscontro;
- Di aver notificato un invito ad aderire alla negoziazione assistita, con esito negativo.
A sostegno della domanda deduceva la responsabilità dell' ex artt. 2043 e/o CP_1
2051 c.c., provata secondo la propria ricostruzione dalla mancata manutenzione del cortile antistante gli alloggi.
Nel domandare, pertanto, l'accertamento della responsabilità della convenuta, ha concluso con la richiesta di condanna al pagamento del risarcimento per i danni subiti.
Si costituiva l' resistendo alla domanda, deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., posto che il piazzale antistante l'ingresso era da considerarsi in custodia agli inquilini-assegnatari o condomini, in quanto parte comune dell'edificio per effetto del contratto di locazione;
ed, infatti, la responsabilità per danni da cose in custodia era da imputare a chi aveva il “potere di governo della cosa”, trovandosi nelle condizioni di controllarne i rischi.
Negava, altresì, la responsabilità dell' ex art. 2043 c.c., non essendo stata CP_1 dedotta la sussistenza di un “insidia o trabocchetto” oggettivamente non prevedibile, né soggettivamente percepibile;
ed, infatti, sosteneva che non si potesse configurare un pericolo occulto così da individuarsi nella condotta della danneggiata un profilo di colpa.
Evidenziato, quindi un comportamento colposo della danneggiata e la conseguente insussistenza della responsabilità da insidia o trabocchetto sul manto stradale, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata, o, in via subordinata, per la dichiarazione di responsabilità concorsuale e prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione del quantum richiesto.
La causa, istruita con prove testimoniali e c.t.u. medico legale, veniva assunta in decisione, all'esito delle conclusioni rese con note in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice pone a fondamento della domanda introdotta il disposto di cui agli artt.
2043 c.c. e 2051 c.c.; il primo, quale principio del neminem laedere, nel caso di specie lo stato di incuria del cortile antistante l'alloggio avrebbe costituito il pericolo, in quanto sarebbe CP_1 gravato sull'ente l'obbligo di intervenire con lavori di manutenzione al fine di evitare qualsiasi
2 rischio per l'incolumità pubblica.
Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., l'ente avrebbe avuto l'onere di provare che il fatto dannoso si sarebbe verificato a causa del caso fortuito, cioè un evento imprevedibile ed eccezionale;
difatti secondo la disciplina della responsabilità oggettiva del custode del bene, vi è la presunzione di responsabilità dello stesso, operante ogni volta in cui si può ritenere raggiunta la prova del rapporto di custodia e del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno.
In via preliminare, vanno scrutinate congiuntamente l'eccezione preliminare sollevata dall' di difetto di legittimazione passiva e la questione all'onere di custodia del CP_1 bene causa del sinistro occorso.
Orbene, la prima eccezione sollevata non può ricondursi ad un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva, trattandosi semmai di difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
La Suprema Corte ha avuto modo di tratteggiare la differenza tra i due istituti, precisando: “mentre la legittimazione ad agire in giudizio costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, la titolarità del rapporto si riferisce, invece, al merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda, che costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con l'azione e che l'attore ha l'onere di allegare e provare” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Pertanto, il giudizio sulla sussistenza della legittimazione (attiva o passiva) va effettuato dal giudice ex ante, unicamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, sulla base della domanda e dei suoi contenuti, mentre la questione di merito, la cui soluzione attiene alla “titolarità effettiva” del diritto fatto valere, è rimessa ex post alla decisione finale del giudicante.
In base ai richiamati principi di diritto, nel caso di specie, l'eccezione sollevata deve, pertanto, più correttamente ricondursi ad un'ipotesi di presunto difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto.
Tale eccezione deve però essere rigettata.
Parte attrice lamenta la negligente custodia del piazzale antistante l'ingresso dell'alloggio sostiene che quest'ultima sia proprietaria della strada e come tale tenuta alla CP_1 manutenzione.
Orbene, la manutenzione e il rifacimento del manto stradale nei piazzali antistanti le abitazioni di edilizia popolare spetta, in linea generale all'ente pubblico proprietario - CP_1
3 salvo che tali aree non siano parti comuni condominiali, gestite dagli assegnatari o dal CP_1 condominio.
Difatti, la normativa generale prevede che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, aree esterne ad uso pubblico rientri nelle competenze dell'ente proprietario o del gestore concessionario, dove presente.
L'art. 14 del C.d.S. disciplina i poteri e i compiti che spettano agli enti proprietari delle strade: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. […]”; inoltre se il piazzale è pubblico (cioè accessibile indistintamente a chiunque e non delimitato come spazio condominiale) la manutenzione compete al Comune o all' altrimenti se è condominiale (accessibile solo ai residenti e disciplinato come bene CP_1 comune condominiale) la manutenzione spetta agli assegnatari.
Parte attrice ha allegato, a sostegno della proposta domanda, la “Carta dei Servizi” che comprende l'elenco delle opere di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari e quelle di manutenzione straordinaria poste a carico dell' CP_1
Dall'elencazione è possibile evincere che gli interventi di manutenzione ordinaria, ai quali sono tenuti gli inquilini, attengono ad interventi conservativi, volti a mantenere l'efficienza e il buono stato dell'immobile, dell'edificio e degli impianti che sono al servizio dell'immobile, comunque tutti gli interventi che non comportino modifiche strutturali.
D'altronde, secondo il quadro normativo generale, l'ente proprietario è tenuto alla manutenzione straordinaria delle aree comuni esterne (cortili, piazzali, verde, aree di accesso), inclusi interventi strutturali, riparazioni impianti elettrici comuni, rifacimenti pavimentazioni ed opere volte alla sicurezza e al decoro degli edifici.
Inoltre, il piazzale antistante l'ingresso dell'alloggio non potrebbe essere CP_1 considerato una pertinenza dell'immobile, posto che affinché si possa definire il vincolo pertinenziale col bene principale devono coesistere il requisito soggettivo (la proprietà di entrambi i beni in capo allo stesso soggetto) e il requisito oggettivo (la destinazione di servizio del bene accessorio a quello principale che ne trae utilità) (Cass. Civ. n. 4599/2006).
Nel caso di specie, non si ravvisano i requisiti richiesti e la deduzione dell' CP_1 sulla mancata disponibilità del piazzale da parte della stessa – con conseguente responsabilità di tutti gli inquilini per danni arrecati a terzi - è rimasta priva di riscontro, essendosi la convenuta
4 limitata a ribadire di non avere la disponibilità del bene e di non essere responsabile della sua manutenzione.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, pertanto, dovendosi individuare nell' l'ente preposto alla custodia CP_1 dell'area in cui ebbe a verificarsi il sinistro per cui è causa.
Tanto accertato, è necessario premettere che la fattispecie per cui è causa si ascrive nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., come dedotto da parte attrice, richiedendosi all' un dovere specifico di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che CP_1 la res custodita arrechi danni a terzi.
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
Ai sinistri occorsi a causa dell'omessa ed insufficiente manutenzione della strada pubblica va applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., e l'ente pubblico proprietario si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
Conseguentemente, incombendo sull'utente la prova dell'anomalia della strada e del danno eziologicamente subito, graverà sull'ente provare che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva del danneggiato o da un accadimento che possa integrare gli estremi del caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., poiché in quest'ultimo caso si tratta di accertare se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, mentre in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, il comportamento del custode è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tale ipotesi il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cass., Sez. Un. 7.8.2001, n. 10893; Cass. Civ.,
6.7.2004, n. 12329).
Ciò detto, l'attrice è tenuta a fornire la dimostrazione che i fatti di causa si siano svolti secondo le modalità descritte negli scritti difensivi, nonché a dare dimostrazione del nesso causale tra gli stessi fatti e le lesioni lamentate.
Il compendio probatorio in atti ha confermato la dinamica della caduta di Pt_1 così come descritta oltre al nesso causale tra il bene custodito e l'evento dannoso.
[...]
5 Sulla dinamica del sinistro e sul dissesto del manto stradale, oltre alle prove documentali allegate da parte attrice, ha riferito il teste che ha assistito Testimone_1 personalmente al sinistro (v. verbale del 6/10/2022) sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Il teste ha riferito “[…] ho visto personalmente che la sig.ra è caduta in una Pt_1 buca e sentendola gridare sono occorso per aiutarla. Conosco la sig.ra e so che non abita Pt_1 lì”, confermava che l'attrice era caduta nel piazzale antistante l'ingresso dell'immobile di Via
OR Miceli n. 354, in Lamezia Terme.
Tale versione dei fatti è attendibile e non inficiata dalla prova testimoniale del dipendente dirigente tecnico delegato, , teste di parte convenuta, posto CP_1 Testimone_2 che lo stesso si è limitato a dichiarare “Il 17/11/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale tecnico dell' , sul Piazzale antistante il portone del palazzo di via S. Miceli n. 354, CP_1 non risultando necessaria alcuna manutenzione straordinaria solo un pozzetto non in direzione del portone, che è stato sostituito”; in questo caso, non è stato prodotto alcun verbale di sopralluogo così da poter riscontrare l'effettiva situazione dei luoghi, anche a fronte della generica e sommaria, oltre che valutativa, dichiarazione resa dal teste;
di contro, parte attrice ha prodotto i rilievi fotografici non contestati da parte convenuta ritraenti i luoghi teatro dell'incidente, dai quali
è possibile verificare che la presenza di un complessivo dissesto del manto stradale, oltre alla presenza di una buca sulla strada, tale da rendere la dichiarazione del teste a dir poco Tes_2 inverosimile.
Inoltre, è bene ricordare che il sinistro si è verificato in data 21.3.2019 ed il sopralluogo è avvenuto a due anni di distanza dal sinistro, occorso il 17/11/2021.
Del tutto irrilevante la circostanza che non vi fossero stati, come asserito da parte convenuta, reclami, ulteriori sinistri o inviti alla riparazione del piazzale.
In ragione delle considerazioni che precedono, risulta pienamente provato il sinistro ed, inoltre, tenuto conto dell'estraneità del teste di parte attrice ai fatti di causa, nonché nella chiara deposizione resa, tali da indurre questo giudice a ritenere attendibile la testimonianza, non può che concludersi per la sussistenza della dedotta responsabilità dell' CP_1
Si evidenzia, inoltre, che nel corso del giudizio non siano emersi elementi che inducono a ritenere provata una condotta da parte della che possa avere concorso al Pt_1 verificarsi dell'evento dannoso, elementi neppure allegati da parte convenuta. Ed, infatti, nella nozione di caso fortuito, inteso come fattore che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, rientra anche la condotta incauta della
6 vittima, che assume rilievo non soltanto per liberare da responsabilità il custode, ma altresì ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso. ( ex multis Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9693 ).
Accertata la responsabilità di parte convenuta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al profilo del quantum debeatur.
La consulenza tecnica esperita, immune da censure e logica nel suo sviluppo, tanto da non doversene discostare, fa emergere che in conseguenza del sinistro, la ha subito Pt_1
“trauma distorsivo al collo piede di sinistra con minimo distacco dell'apice del malleolo peroneale omolaterale”; per effetto di tali lesioni parte attrice ha patito:
1. un periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 75% per un periodo di trenta giorni;
2. un periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% per un periodo di dieci giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 25% per un periodo di quindici giorni;
ha inoltre riportato Parte_1 postumi permanenti quantificabili nella misura del 2%.
Per la stima del danno da invalidità temporanea trovano applicazione le tabelle del Tribunale di Milano (quale parametro di liquidazione equitativa delle lesioni micropermanenti, in materia diversa rispetto a quelle per le quali sarebbero applicabili le tabelle introdotte dalla L. n. 57 del
2001 in ambito di lesioni non superiori al 9%), che consentono la quantificazione in ragione dell'età della danneggiata, dei punti percentuali di invalidità assoluta oltre che del periodo di invalidità temporanea così determinata: € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%; €
575,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 431,25 per invalidità temporanea parziale al
25%, per complessivi € 3.593,75.
Per quanto concerne il danno biologico permanente, lo stesso è stato calcolato dal consulente al 2%, in questo caso può essere liquidato nella somma di € 2.221,00. Il Giudicante, pur attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ritiene che sulla base delle allegazioni e della documentazione medica, non vi sia ragione di dover personalizzare la liquidazione del danno biologico che già di per sè garantisce l'integrale ristoro del danno non patrimoniale patito dall'attore, comprensivo del pregiudizio morale e di quello dinamico-relazionale, da ricomprendersi in ogni caso all'interno di tale macro figura di danno non patrimoniale.
Le spese mediche possono essere quantificate in € 110,00 (come da documentazione allegata) non possono invece essere riconosciute le spese di € 19,90 per farmaci (non potendosi rinvenire il tipo di farmaco dallo scontrino allegato), altresì non vengono riconosciute le spese di € 37,12 - innanzitutto il nominativo non corrisponde a quello dell'attrice che ha effettuato il bonifico,
7 successivamente lo stesso è un prescontrino e non costituisce ricevuta.
Quanto al risarcimento del danno morale richiesto da parte attrice, lo stesso non può essere riconosciuto, poiché secondo le pronunce della giurisprudenza il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, nonostante il potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva.
L'attrice, nel caso di specie, non ha allegato neanche genericamente la sofferenza derivata dal sinistro, poiché quella ricollegabile alla sintomatologia dolorosa conseguente al trauma distorsivo – tenuto in considerazione dal medico legale nella determinazione della percentuale di invalidità sofferta – è ben diversa dal c.d. danno morale, inteso come dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura e disperazione.
Alla luce della mancata allegazione, nulla spetta all'attrice per l'ulteriore risarcimento del danno morale.
Tenuto conto, pertanto, della consulenza, spetta all'attrice la somma di € 5.814,75 per invalidità e danno biologico permanente.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore e che la somma così determinata è stata valutata all'attualità, sulla stessa, devalutata alla data dell'illecito (21 marzo
2019) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, di € 110,00 per spese mediche, sulla stesso vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
, e considerate Controparte_1 la natura e la serialità delle questioni si liquidano in dispositivo, applicando i parametri minimi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato in base al decisum, in complessivi € 2.538,50 a titolo di onorari, € 150.00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della
Controparte_1
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno proposta da Pt_1
e per l'effetto condanna l'
[...] Controparte_1
al pagamento di € 5.814,75 per il danno non
[...] patrimoniale oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, nonché € 110,00 per spese mediche, con interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 2538,50 per onorari, € 150.00 per spese, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
3) Pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese di CTU così come già liquidate nel decreto.
[...]
Catanzaro, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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