Sentenza breve 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 29/01/2026, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Maria De Luca e Paolo De Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Organismo di Vigilanza e Tenuta Dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Ristuccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour 17;
Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - CONSOB, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- comunicata in pari data, con cui il Presidente dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) dispone la sospensione del sig. -OMISSIS- per il periodo di un anno dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta Dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RA SA YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’odierno ricorso, proposto nei termini e forme di rito, il sig. -OMISSIS- è insorto avverso la delibera i cui estremi sono indicati in epigrafe, con la quale l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito anche “OCF”) ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 7- septies , co. 2 d. lgs n. 58/1998 e 181, co. 2 del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, sul presupposto che il medesimo risultava essere imputato “ per il reato contestato di cui agli artt. 615 ter c.p. e 640 ter c.p., davanti al Tribunale di -OMISSIS-Sezione -OMISSIS- Proc. n. -OMISSIS- R.G.N.R., n. -OMISSIS- ”;
- segnatamente, l’OCF ha rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-aveva chiesto, in data -OMISSIS-, il rinvio a giudizio del -OMISSIS-“ perché (…) intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; in particolare, in qualità di consulente finanziario dell’istituto di credito -OMISSIS-, accedeva al sistema di gestione informatica del conto corrente n° -OMISSIS- intestato a -OMISSIS- e -OMISSIS- utilizzando i codici di accesso dagli stessi forniti e, in data -OMISSIS-, disponeva un bonifico in favore di -OMISSIS-(figlia di -OMISSIS-) per la somma di euro 13.000,00. Con la circostanza aggravante di cui all’art. 640 ter comma 2 c.p. per aver prodotto un trasferimento di denaro ”;
- deduce il ricorrente, con un unico motivo di diritto, che la delibera sarebbe viziata sotto il profilo motivazionale, in quanto fondata su ragioni del tutto generiche e astratte, senza aver adeguatamente valutato le circostanze specifiche per le quali egli aveva assunto la predetta qualità di imputato;
- in particolare, premessa l’inconferenza del riferimento al reato di cui all’art. 615- ter c.p., la parte lamenta che l’OCF non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto e documentato dall’interessato nella memoria difensiva presentata in sede istruttoria, in cui era stato evidenziato che l’addebito penale (che peraltro consterebbe di un unico episodio “ in oltre trent’anni di specchiata carriera ”) si riferirebbe ad una vicenda di natura personale e non professionale, relativa ad un rapporto di amicizia intercorrente tra il medesimo -OMISSIS- e i coniugi -OMISSIS-, sfociato nella conclusione di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della figlia del ricorrente (-OMISSIS-), commissionato al -OMISSIS- quale titolare di una ditta di ristrutturazioni edilizie, che aveva dato luogo a contestazioni per irregolare esecuzione degli interventi, a tacitazione delle quali -OMISSIS- avrebbe versato alla -OMISSIS-la somma di euro 13.000,00 a garanzia della eliminazione dei vizi “ con l’intesa che gli sarebbe stata restituita quando lo stesso -OMISSIS- avrebbe completato il ripristino ed effettuato le riparazioni promesse ” (tanto che tali fondi erano rimasti in giacenza sul conto corrente della figlia);
- ed ancora, l’amministrazione nemmeno avrebbe attentamente valutato le modalità di effettuazione delle operazioni tramite il servizio di home banking di Banca -OMISSIS- e il sistema denominato “Secure Call”, che prevede l’utilizzo del “ telefono cellulare certificato del cliente ”, essendo quest’ultimo ad effettuare direttamente i movimenti, come avvenuto nel caso di specie (dall’attestazione rilasciata dalla banca e riprodotta in modalità grafica a pag. 14 del ricorso, infatti, risulterebbe che l’operazione del -OMISSIS- ID -OMISSIS-, ossia quella relativa al bonifico di euro 13.000,00, risultava firmata digitalmente dalla cliente -OMISSIS-);
- trattasi di elementi e circostanze che, se fossero state esaminate e correttamente valutate dall’OCF, avrebbero dovuto determinare la non applicazione della sospensione cautelare o, in subordine, l’applicazione di detta misura per un periodo molto breve;
- OCF si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 23 gennaio 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito;
- la CONSOB, anch’essa evocata in giudizio, non si è costituita;
- alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibilità di definire la lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso non è meritevole di accoglimento;
- invero, assodato che il gravato provvedimento è stato adottato sul presupposto che il ricorrente ha assunto la qualità di imputato, tra l’altro, per il reato di frode informatica (aggravata) ex art. 640- ter c.p., qualificato dal legislatore penale come “delitto contro il patrimonio” e dunque rientrante nel novero di quelli contemplati dall’art. 7- septies , co. 2, lett. b) TUF per l’esercizio dei poteri cautelari, le circostanze di fatto dedotte con il gravame (di cui il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione ad opera dell’Organismo di vigilanza) non rilevano ai fini che oggi occupano (potendo semmai essere oggetto di valutazione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria in sede penale, chiamata a pronunciarsi in ordine all’esistenza o meno dell’ipotesi di reato, come messo in evidenza anche dalla difesa della parte resistente);
- per pacifica giurisprudenza condivisa anche da questa Sezione, infatti, la sospensione dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario è una misura a carattere cautelare volta a tenere lontano dal mercato un soggetto ritenuto non affidabile, e dunque in grado di minare la fiducia dei risparmiatori e l’interesse pubblico al regolare funzionamento del mercato finanziario, che potrebbero risultare compromessi dall’allarme sociale (cd “ strepitus fori ”) innescato dalla notizia del coinvolgimento del professionista in gravi vicende penali (“ La funzione cautelare esercitata nei casi quali quello di specie non evidenzia una “funzione servente o anticipatoria rispetto ad eventuali provvedimenti sanzionatori o al possibile esito di un procedimento penale in cui è coinvolto il consulente finanziario”, ma risponde all’esigenza “di evitare il rischio che l’allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia di risparmiatori e investitori nel buon funzionamento del mercato e nella correttezza degli operatori del mercato” (Corte cost., sent. n. 240/2018). La giustificazione del provvedimento risiede, pertanto, non in uno scopo strumentale o anticipatorio rispetto al possibile esito di un procedimento penale, bensì unicamente nell'opportunità – rimessa alla valutazione dell’Autorità amministrativa - di evitare il rischio che lo strepitus fori derivante dal coinvolgimento del promotore in gravi vicende penali possa compromettere in via generale la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato finanziario ”: cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 3 giugno 2025, n. 10728);
- trattasi di un potere di natura ampiamente discrezionale, come tale sindacabile solo ove emergano profili di palese e macroscopica illegittimità, “ non potendo mai il g.a. sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio della sua attività che si conclude nell’adozione del provvedimento finale, oggetto di possibile censura soltanto laddove non adeguatamente motivato ” (cfr. Cons. Stato, 4 marzo 2025, n. 1815);
- ciò precisato, a giudizio del Collegio il gravato provvedimento reca un’esaustiva motivazione in merito all’idoneità delle circostanze poste alla base dell’imputazione penale a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario, giusta il disposto dell’art. 181, co. 2 Regolamento Intermediari (“ Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all’albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario ”), avendo messo in evidenza, a tal fine, le specifiche modalità della condotta addebitata al -OMISSIS-(“ accesso, nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario, senza averne diritto, al sistema di gestione informatica del rapporto di conto corrente di pertinenza di clienti dal medesimo assistiti e di aver utilizzato i codici di accesso al fine di disporre un bonifico bancario, per l’importo di 13.000 euro, in favore di un soggetto riconducibile al medesimo consulente procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno ”), e attribuendo altresì “ particolare rilevanza ” al fatto che “ la condotta – secondo quanto riscontrato dall’Autorità Giudiziaria – è aggravata dall’aver “prodotto un trasferimento di denaro” ”;
- da ultimo, la delibera risulta sufficientemente motivata anche con riferimento alla durata della sospensione (comminata nella misura massima di un anno), avendo l’OCF espressamente rilevato che “ non si rinvengono, dalla valutazione complessiva della documentazione in atti e delle argomentazioni del consulente, elementi che possano mitigare lo strepitus fori che deriva dallo status di imputato acquisito dal consulente per gravi condotte penali, non rendendo possibile l’applicazione nei confronti del medesimo di un provvedimento di sospensione inferiore di un anno ”;
- in conclusione, il ricorso va rigettato;
- le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore di OCF nella misura indicata in dispositivo, mentre nulla si dispone nei confronti di CONSOB, non costituitasi in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta Dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti della Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa – CONSOB.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti privati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL MA, Presidente
RA SA YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SA YR | LL MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.