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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 9 giugno 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43979 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
nata a [...] in data [...], ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Virgilio n 1 L, presso lo studio dell'Avv. Giada BERNARDI
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
, subentrata, a titolo Controparte_1
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
in persona del Dott. ed
[...] CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Enzo MANNINO, che la rappresenta e difende
-PARTE CONVENUTA-
N O N C H È C O N T R O
in persona del Controparte_4
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MORELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 -PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: annullamento avvisi di addebito\accertamento negativo debito contributivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio l (da
[...] Controparte_1
qui, , nonché l' , chiedendo di “in via preliminare CP_5 CP_4
sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di debito n.
39720220012420391000, n. 39720220025852538000 e n.
39720230011891688000 e, in via principale, di accertare e dichiarare
l'intervenuta parziale prescrizione del credito portato dai tre avvisi di debito oggetto di opposizione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
Deduceva che i predetti avvisi di addebito non gli erano mai stati notificati, ma aveva appreso della sussistenza degli stessi solo quando, in data 22 ottobre 2024, si era recata presso per CP_5
espletare alcune pratiche per conto del figlio;
che, in ogni caso era intervenuta la prescrizione quinquennale per i contributi richiesti in riferimento alle annualità dal 2015 al 2018.
Si costituiva il giudizio chiedendo il rigetto di quanto ex CP_5
adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli avvisi di addebito notificati dall' . Nel merito, CP_4
assumeva che il ricorso era inammissibile e tardivo, in quanto l'opposizione era stata proposta in violazione del termine perentorio ex art. 24, della L. 46/1999; che, con riferimento all'avviso di addebito n.
39720220012420391000, in data 19 maggio 2024, aveva CP_5
ritualmente notificato il preavviso di fermo n. 09780202400030045000 nei termini di legge, così interrompendo il termine di prescrizione invocato da parte ricorrente per il credito richiesto dagli anni 2015 al 2018; che, con riferimento all'avviso di addebito n.39720220012420391000 parte ricorrente non aveva preso in considerazione l'applicazione al caso di della Legge 24 aprile 2020,
n. 27, il quale ha previsto la sospensione delle attività di notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione dei pagamenti, sia la sospensione, durante tale periodo, dei termini previsti per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza in materia di liquidazione.
Si costituiva altresì in giudizio l' chiedendo di dichiararsi CP_4
l'inammissibilità del ricorso, eccependo la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto, in ossequio del D.p.r. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, non erano impugnabili gli estratti di ruolo non notificati o affetti da vizi di notificazione.
All'udienza del 9 giugno 2025, all'esito della Camera di Consiglio, la causa veniva decisa con sentenza contestuale, di cui veniva data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire è fondata, per una pluralità di ragioni e precisamente:
I)applicabilità al contenzioso in materia di contributi previdenziali dell'art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021 (introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215).
La norma è la seguente:
«Art.
3-bis (Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo). - 1. All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente: “4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo si osserva:
I.I) la norma, benché letteralmente faccia riferimento alle sole
“cartelle di pagamento” si applica anche agli “avvisi di addebito” con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122).
Tale conclusione si fonda sul disposto del comma 14 dell'art. 30 cit., secondo cui “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo CP_4
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
I.II) la norma deve applicarsi anche alle impugnazioni già presentate, in quanto la naturale irretroattività della disposizione, secondo i principi generali, deve nel caso cedere il passo al principio processuale, più volte affermato dalla S.C. (cfr., ex plurimis: Cass., 7 luglio 2020, n.14073; Cass., 28 aprile 2017, n.10553 ) secondo cui l'interesse ad agire in giudizio deve sussistere anche nel corso del processo e non soltanto al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
I.III) La ricorrente non ha provato che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei pregiudizi descritti dalla norma sopra richiamata.
II) Come chiarito, inoltre, da recentissima giurisprudenza della
S.C. (cfr. S.U., 6 settembre 2022, n. 26283, seguita da Cass., 20 aprile 2023, n. 10595) “…inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass.
n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore di e dell , che quantifica, rispettivamente, in euro CP_5 CP_4
1.500, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA E CPA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 9 giugno
2025.
IL GIUDICE Dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI nonché dei M.O.T. in tirocinio generico d.ssa e dott. Persona_1 Persona_2
[...]
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 9 giugno 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43979 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
nata a [...] in data [...], ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Virgilio n 1 L, presso lo studio dell'Avv. Giada BERNARDI
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
, subentrata, a titolo Controparte_1
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
in persona del Dott. ed
[...] CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Enzo MANNINO, che la rappresenta e difende
-PARTE CONVENUTA-
N O N C H È C O N T R O
in persona del Controparte_4
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MORELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 -PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: annullamento avvisi di addebito\accertamento negativo debito contributivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio l (da
[...] Controparte_1
qui, , nonché l' , chiedendo di “in via preliminare CP_5 CP_4
sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di debito n.
39720220012420391000, n. 39720220025852538000 e n.
39720230011891688000 e, in via principale, di accertare e dichiarare
l'intervenuta parziale prescrizione del credito portato dai tre avvisi di debito oggetto di opposizione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
Deduceva che i predetti avvisi di addebito non gli erano mai stati notificati, ma aveva appreso della sussistenza degli stessi solo quando, in data 22 ottobre 2024, si era recata presso per CP_5
espletare alcune pratiche per conto del figlio;
che, in ogni caso era intervenuta la prescrizione quinquennale per i contributi richiesti in riferimento alle annualità dal 2015 al 2018.
Si costituiva il giudizio chiedendo il rigetto di quanto ex CP_5
adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli avvisi di addebito notificati dall' . Nel merito, CP_4
assumeva che il ricorso era inammissibile e tardivo, in quanto l'opposizione era stata proposta in violazione del termine perentorio ex art. 24, della L. 46/1999; che, con riferimento all'avviso di addebito n.
39720220012420391000, in data 19 maggio 2024, aveva CP_5
ritualmente notificato il preavviso di fermo n. 09780202400030045000 nei termini di legge, così interrompendo il termine di prescrizione invocato da parte ricorrente per il credito richiesto dagli anni 2015 al 2018; che, con riferimento all'avviso di addebito n.39720220012420391000 parte ricorrente non aveva preso in considerazione l'applicazione al caso di della Legge 24 aprile 2020,
n. 27, il quale ha previsto la sospensione delle attività di notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione dei pagamenti, sia la sospensione, durante tale periodo, dei termini previsti per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza in materia di liquidazione.
Si costituiva altresì in giudizio l' chiedendo di dichiararsi CP_4
l'inammissibilità del ricorso, eccependo la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto, in ossequio del D.p.r. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, non erano impugnabili gli estratti di ruolo non notificati o affetti da vizi di notificazione.
All'udienza del 9 giugno 2025, all'esito della Camera di Consiglio, la causa veniva decisa con sentenza contestuale, di cui veniva data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire è fondata, per una pluralità di ragioni e precisamente:
I)applicabilità al contenzioso in materia di contributi previdenziali dell'art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021 (introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215).
La norma è la seguente:
«Art.
3-bis (Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo). - 1. All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente: “4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo si osserva:
I.I) la norma, benché letteralmente faccia riferimento alle sole
“cartelle di pagamento” si applica anche agli “avvisi di addebito” con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122).
Tale conclusione si fonda sul disposto del comma 14 dell'art. 30 cit., secondo cui “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo CP_4
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
I.II) la norma deve applicarsi anche alle impugnazioni già presentate, in quanto la naturale irretroattività della disposizione, secondo i principi generali, deve nel caso cedere il passo al principio processuale, più volte affermato dalla S.C. (cfr., ex plurimis: Cass., 7 luglio 2020, n.14073; Cass., 28 aprile 2017, n.10553 ) secondo cui l'interesse ad agire in giudizio deve sussistere anche nel corso del processo e non soltanto al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
I.III) La ricorrente non ha provato che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei pregiudizi descritti dalla norma sopra richiamata.
II) Come chiarito, inoltre, da recentissima giurisprudenza della
S.C. (cfr. S.U., 6 settembre 2022, n. 26283, seguita da Cass., 20 aprile 2023, n. 10595) “…inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass.
n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore di e dell , che quantifica, rispettivamente, in euro CP_5 CP_4
1.500, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA E CPA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 9 giugno
2025.
IL GIUDICE Dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI nonché dei M.O.T. in tirocinio generico d.ssa e dott. Persona_1 Persona_2
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