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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2059/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 23/02/1971, elettivamente domiciliato in Salerno, via Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Macchia e Concetta Manfra, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 12 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'odierno ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente documentato la sua discendenza dall'avo,
, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Guardiaregia Persona_1
(Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e Persona_1 Persona_2
coniugatasi in Brasile con cittadino verosimilmente straniero in data 12/06/1956;
- da , al di lei figlio (odierno ricorrente), Persona_2 Parte_1
nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente nonché unico passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da (coniugatasi nel 1956 con cittadino di cui – Persona_2
dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza né le origini, e, quindi, astrattamente straniero), al figlio nato nel 1971.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 che – benché successive al matrimonio di e alla nascita di Persona_2
– spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948. Parte_1
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Sennonché, il ricorrente ha allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato di San Paolo,
a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa. Ebbene, l'incertezza in ordine alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità Consolari derivante dall'enorme domanda (il che costituisce un fatto notorio, ai sensi dell'art. 115, co. 2, c.p.c.) e a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, il quale ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1
meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”
(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2059/2023, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 febbraio 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 23/02/1971, elettivamente domiciliato in Salerno, via Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Macchia e Concetta Manfra, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 12 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'odierno ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente documentato la sua discendenza dall'avo,
, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Guardiaregia Persona_1
(Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e Persona_1 Persona_2
coniugatasi in Brasile con cittadino verosimilmente straniero in data 12/06/1956;
- da , al di lei figlio (odierno ricorrente), Persona_2 Parte_1
nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente nonché unico passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da (coniugatasi nel 1956 con cittadino di cui – Persona_2
dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza né le origini, e, quindi, astrattamente straniero), al figlio nato nel 1971.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 che – benché successive al matrimonio di e alla nascita di Persona_2
– spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948. Parte_1
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Sennonché, il ricorrente ha allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato di San Paolo,
a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa. Ebbene, l'incertezza in ordine alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità Consolari derivante dall'enorme domanda (il che costituisce un fatto notorio, ai sensi dell'art. 115, co. 2, c.p.c.) e a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, il quale ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1
meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”
(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2059/2023, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 febbraio 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo