Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 16/01/1984, residente in [...]5/2
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VIGNOLI ALESSANDRA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/05/1962, residente in [...]36 N/7 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FONZI GIORGIO (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RIVA LIGURE il 27/07/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna nell'ex casa coniugale che verrà a quest'ultima assegnata;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia. I genitori, pertanto, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato dei figli minori con ciascuno di essi;
4) per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita padre-figli minori, viene deliberato il seguente calendario: il Sig. potrà tenere con sé i figli Parte_2
minori – dalla settimana successiva al di lui trasferimento nella propria abitazione - a week end alternati dal Sabato mattina dalle ore 12.00 prelevandoli dall'abitazione materna e/o in diverso luogo previamente concordato tra i coniugi portandoli, poi, a scuola e/o all'asilo il Lunedì mattina successivo o presso l'abitazione materna e/o in diverso luogo concordato tra le parti in caso di fermo scolastico;
il Sig. potrà, altresì, tenere con sé i figli minori Parte_2
infrasettimanalmente tutti i Mercoledì prelevandoli dall'abitazione materna e/o in diverso luogo previamente concordato tra i coniugi una volta terminata la propria attività lavorativa con relativo pernottamento riportandoli a scuola o
3 all'asilo il Giovedì mattina successivo;
nel caso in cui il Sig. nella Parte_2
giornata del Mercoledì termini la propria attività lavorativa alle ore 19.00, il giorno infrasettimanale perso verrà recuperato nell'arco di trenta giorni previo accordo con la moglie;
resta inteso tra le parti che ulteriori periodi di frequentazione padre-figli potranno essere concordati tra i coniugi tenuto conto delle richieste dei figli minori nonché dei di loro impegni scolastici ed extra scolastici nonché degli impegni dei coniugi medesimi;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di Aprile di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, i figli minori resteranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna con possibilità per il Sig. di trascorrere con Parte_2
i medesimi 3 o più giorni consecutivi con relativi pernottamenti previo accordo con la moglie;
i figli minori trascorreranno sempre la giornata del 25 Dicembre con la madre e la giornata del 26 Dicembre con il padre;
durante le festività pasquali, ciascuno dei genitori resterà con i minori per tre giorni, da concordarsi preventivamente fra i genitori e comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per la c.d. settimana bianca, il compleanno dei figli, nonché le altre festività civili e religiose i genitori seguiranno quanto indicato nel piano genitoriale congiunto;
le parti si riservano di modificare tale regime di frequentazione del tutto liberamente, nel superiore interesse dei figli, purché le modifiche, anche contingenziali, avvengano per iscritto;
5) il Sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale in data 30/9/2024; Parte_2
6) rispetto alla casa coniugale in oggi di proprietà esclusiva dalla Sig.ra il Sig. si impegna a farsi carico integralmente del pagamento Parte_1 Parte_2
dei ratei di mutuo sino al mese di Agosto dell'anno 2025; con decorrenza dal mese di Settembre dell'anno 2025, il rateo mensile verrà corrisposto dai coniugi nella misura del 50% ciascuno mediante versamento della relativa provvista pro quota sul conto corrente cointestato ai coniugi in essere presso Intesa Sanpaolo
S.p.A.; la Sig.ra si farò carico del pagamento integrale delle spese di Parte_1
amministrazione ordinaria e straordinaria;
in caso di futuro trasferimento da parte della moglie al marito del 50% della proprietà della casa coniugale, le spese di amministrazione straordinaria verranno corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno con decorrenza dalla stipula del relativo rogito notarile
4 di compravendita od altro atto di trasferimento;
7) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, il Sig. si Parte_2
obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Settembre del presente anno, l'importo di € 500,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Genova datato 15/9/2016; quando i genitori debbano concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli minori, la spesa andrà divisa secondo quanto deciderà il Giudice;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
il Sig. altresì, si farà carico in via Parte_2
esclusiva del pagamento della mensa scolastica per i figli minori;
8) i genitori stabiliscono che l'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre;
9) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'importo di € Parte_2 Parte_1
100,00 mensili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Settembre del presente anno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento sino a quando quest'ultima non percepirà una retribuzione non inferiore ad € 1.000,00 mensili netti;
10) il Sig. espressamente acconsente che la moglie continui a poter Parte_2
utilizzare l'autovettura Renault Clio targata EA350RN, fatta salva la possibilità per il medesimo di poterla utilizzare nell'interesse dei figli minori allorquando quest'ultimi sono affidati alle sue cure;
le spese di assicurazione e di bollo
5 verranno sostenute dal Sig. la Sig.ra si farà carico del Parte_2 Parte_1
pagamento della revisione e della manutenzione ordinaria della predetta autovettura;
11) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto per i figli minori, fatto salvo il consenso di ciascun genitore per eventuali viaggi all'Estero;
12) le parti, data la tenera età dei figli minori, si impegnano a far frequentare ai medesimi nuovi partners secondo il criterio della gradualità e, comunque, dopo sei mesi dall'inizio della relativa relazione sentimentale”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2013, Numero 5, Parte
2, Serie A,) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
In Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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