Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25093 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, appello”, riservata per la decisione in data
26.11.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Marcone, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Piazza Matteotti n.2, elett.te dom.ta;
APPELLANTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Luca Vaccaro, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via
Bernardo Tanucci n. 90, elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
1
Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, in Parte_1
p.l.r.p.t., impugnava la sentenza n. 30311/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli
e pubblicata in data 13.10.2022, per il seguente motivo: omessa pronuncia sull'inammissibilità della domanda di primo grado, in particolar modo sulla nullità ed inammissibilità dell'azione per duplicazione del titolo esecutivo e incompetenza per materia del giudice adito. Chiedeva, conseguentemente, di riformare l'appellata pronuncia e, per l'effetto: a) di rigettare le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'appellato; b) di condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva dell'Avv. Luca Vaccaro, quale procuratore di Controparte_1
atteso che la Società appellante citava in appello l'Avv. Luca Vaccaro e non la parte del giudizio di primo grado, ovvero Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità, Controparte_1
ex art. 339 III comma c.p.c., dell'appello, alla luce del valore della domanda inferiore ai
1.100,00 euro, nonché ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica indicazione dei motivi di appello e delle parti della sentenza appellate. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Avv.
Luca Vaccaro, risultando l'atto di appello correttamente notificato, ai sensi dell'articolo
330 primo comma c.p.c., alla parte presso l'Avv. Luca Vaccaro, procuratore costituito di parte appellata.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 339 II co. cpc, infatti, le sentenze pronunciate, ex art. 113 II co. cpc, secondo equità dal Giudice di Pace, sono appellabili esclusivamente per violazione di
2 norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. L'individuazione delle cause decise secondo equità dal Giudice di Pace deve essere fatta alla luce del valore della causa, da valutarsi in base alla domanda. Conseguentemente, alla luce del novellato art. 113 II co. c.p.c., qualora il valore della domanda sia inferiore a 2.500,00 euro, la causa va considerata come decisa secondo equità, a prescindere dal fatto che il Giudice di Pace abbia concluso il processo con una sentenza di rito ovvero abbia, in concreto, applicato la stretta legalità (Cass. 9432/2012; SU 13917/2006; Cass. 9759/2011).
Nel caso di specie, in particolare, la domanda in primo grado aveva ad oggetto la condanna degli odierni appellati al pagamento di euro 78,42, importo inferiore a quello indicato dall'art. 113 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi pronunciata secondo equità e, quindi, va considerata appellabile solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 339 cpc.
Orbene, era onere della parte appellante indicare chiaramente il motivo dell'appellabilità della sentenza e, quindi, la norma del procedimento, la norma costituzionale o comunitaria o il principio regolatore della materia violato, onere che la parte non ha in alcun modo assolto (cfr. Cass. n. 23963/2004; n. 4282/2011).
L'appello viene, quindi, dichiarato inammissibile e, per l'effetto, l'impugnata sentenza viene integralmente confermata.
Le spese di lite relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo alla luce dei medi parametri di cui al d.m.
55/14, applicati in base al valore della causa. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv.
Luca Vaccaro, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
3
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
30311/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma l'impugnata pronuncia;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
per questo grado di giudizio, che liquida in euro 662,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Vaccaro;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli in data 16.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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