TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2736/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
alla Via Cultura n. 5, presso lo studio dell'Avv. COMPERATORE DANIELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via
Giuffrida 2/B, presso lo studio dell'Avv. BARONE LAURA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 900 7859409/000, notificatagli in data successiva al 13.9.2024 dall' , Controparte_2
limitatamente ai seguenti atti: “1) 394 20160001621573 000 di €. 2.784,56
PRESUMIBILMENTE notificato in data 22.06.2016, anno riferimento debito 2015, contributi 2) 394 2016 000 4133785 000 di €. 2.758,65 PRESUMIBILMENTE CP_3
notificato in data 05.12.2016, anno riferimento debito 2015, contributi 3) 394 CP_3
2017 000 2706323 000 di €. 5.540,04 PRESUMIBILMENTE notificato in data
03.01.2018, anno riferimento debito 2016, contributi 4) 394 2017 000 3930481 CP_3
000 di €. 696,00 PRESUMIBILMENTE notificato in data 08.012018, anno riferimento debito 2012, contributi 5) 394 2018 000 241517 000 di €. 4.172,73 CP_3
PRESUMIBILMENTE notificato in data 17.08.2018, anno riferimento debito 2017, contributi 6) 394 2018 0002572664000 di €. 161,68 PRESUMIBILMENTE CP_3
notificato in data 06.08.2018, anno riferimento debito 2011, contributi 7) 394 CP_3
2018 000 5508939 000 di €. 2.794,000 PRESUMIBILMENTE notificato in data
13.02.2019, anno riferimento debito 2018, contributi 8) 394 2019 000 2504719 CP_3
000 di €. 2.777,37 PRESUMIBILMENTE notificato in data 23.07.20196, anno riferimento debito 2018, contributi 9) 394 2019 000 5027342000 di €. 2702,42 CP_3
PRESUMIBILMENTE notificato in data 21.12.2019, anno riferimento debito 2018, contributi 10) 394 2021 000 240066 0000 di €. 4.151,16 PRESUMIBILMENTE CP_3
notificato in data 29.01.2022, anno riferimento debito 2019, contributi 11) 394 CP_3
20220001156968 000 di €. 4.441,13 PRESUMIBILMENTE notificato in data
18.11.2022, anno riferimento debito 2020, contributi 12) 394 20220005082881 CP_3
000 di €. 3.298,07 PRESUMIBILMENTE notificato in data 14.02.2023, anno riferimento debito 2021, contributi 13) 394 2018 000 5508939 000 di €. CP_3
2.255,09 PRESUMIBILMENTE notificato in data 13.02.2019, anno riferimento debito 2017, contributi 14) 394 2019 000 2504719 000 di €. 2.232,17 CP_3
PRESUMIBILMENTE notificato in data 23.07.2019, anno riferimento debito 2018, contributi 15) 394 2019 000 5027342 000 di €. 2.188,60 PRESUMIBILMENTE CP_3 notificato in data 21.12.2019, anno riferimento debito 2018, contributi ; dedotta CP_3
la nullità dell'atto per omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali, in quanto atti prodromici all'intimazione di pagamento;
eccepita l'intervenuta prescrizione delle somme portate, in mancanza di notifica di atti introduttivi;
concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità dell'impugnato atto in parte qua della pretesa creditoria relativamente alla parte afferente le cartelle
e gli avvisi di addebito sopra indicati”.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente la mancanza di integrità CP_4
del contraddittorio, avendo il ricorrente sollevato questioni inerenti al merito della pretesa creditoria, l'inammissibilità della domanda per decorso dei termini di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di eccepire la nullità dell'intimazione di pagamento notificatagli dall e l'intervenuta prescrizione delle somme portate CP_4
dagli atti sottesi all'intimazione medesima.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che i diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, in cui la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore. c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
2. In virtù di quanto sopra esposto, appare evidente che nel presente giudizio, afferente alla riscossione di crediti previdenziali, è del tutto inconferente la censura attinente all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti alla stessa sottesi. Come sopra evidenziato, nella materia oggetto del presente giudizio non ricorre un'ipotesi di una sequenza di atti previsti normativamente ad autonomamente impugnabili e l'omessa notifica dell'avviso di addebito/cartella di pagamento rileva ai soli fini della valutazione della tempestività dell'azione in ipotesi di opposizione recuperatoria.
3. Chiarito quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie il ricorrente ha agito al fine di ottenere l'accertamento negativo della pretesa creditoria, invocando l'intervenuta prescrizione della stessa.
Lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/2022, secondo cui in caso di opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non
è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 7514/2022).
Orbene alla luce dei principi richiamati, avendo il ricorrente instaurato il presente giudizio nei confronti del solo ente riscossore, non legittimato passivo, e vertendosi in ipotesi di difettoso radicamento del contraddittorio, il ricorso deve essere rigettato, non potendosi disporre l'integrazione del contradditorio invocata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1
liquida in € 3.291,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2736/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
alla Via Cultura n. 5, presso lo studio dell'Avv. COMPERATORE DANIELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via
Giuffrida 2/B, presso lo studio dell'Avv. BARONE LAURA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 900 7859409/000, notificatagli in data successiva al 13.9.2024 dall' , Controparte_2
limitatamente ai seguenti atti: “1) 394 20160001621573 000 di €. 2.784,56
PRESUMIBILMENTE notificato in data 22.06.2016, anno riferimento debito 2015, contributi 2) 394 2016 000 4133785 000 di €. 2.758,65 PRESUMIBILMENTE CP_3
notificato in data 05.12.2016, anno riferimento debito 2015, contributi 3) 394 CP_3
2017 000 2706323 000 di €. 5.540,04 PRESUMIBILMENTE notificato in data
03.01.2018, anno riferimento debito 2016, contributi 4) 394 2017 000 3930481 CP_3
000 di €. 696,00 PRESUMIBILMENTE notificato in data 08.012018, anno riferimento debito 2012, contributi 5) 394 2018 000 241517 000 di €. 4.172,73 CP_3
PRESUMIBILMENTE notificato in data 17.08.2018, anno riferimento debito 2017, contributi 6) 394 2018 0002572664000 di €. 161,68 PRESUMIBILMENTE CP_3
notificato in data 06.08.2018, anno riferimento debito 2011, contributi 7) 394 CP_3
2018 000 5508939 000 di €. 2.794,000 PRESUMIBILMENTE notificato in data
13.02.2019, anno riferimento debito 2018, contributi 8) 394 2019 000 2504719 CP_3
000 di €. 2.777,37 PRESUMIBILMENTE notificato in data 23.07.20196, anno riferimento debito 2018, contributi 9) 394 2019 000 5027342000 di €. 2702,42 CP_3
PRESUMIBILMENTE notificato in data 21.12.2019, anno riferimento debito 2018, contributi 10) 394 2021 000 240066 0000 di €. 4.151,16 PRESUMIBILMENTE CP_3
notificato in data 29.01.2022, anno riferimento debito 2019, contributi 11) 394 CP_3
20220001156968 000 di €. 4.441,13 PRESUMIBILMENTE notificato in data
18.11.2022, anno riferimento debito 2020, contributi 12) 394 20220005082881 CP_3
000 di €. 3.298,07 PRESUMIBILMENTE notificato in data 14.02.2023, anno riferimento debito 2021, contributi 13) 394 2018 000 5508939 000 di €. CP_3
2.255,09 PRESUMIBILMENTE notificato in data 13.02.2019, anno riferimento debito 2017, contributi 14) 394 2019 000 2504719 000 di €. 2.232,17 CP_3
PRESUMIBILMENTE notificato in data 23.07.2019, anno riferimento debito 2018, contributi 15) 394 2019 000 5027342 000 di €. 2.188,60 PRESUMIBILMENTE CP_3 notificato in data 21.12.2019, anno riferimento debito 2018, contributi ; dedotta CP_3
la nullità dell'atto per omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali, in quanto atti prodromici all'intimazione di pagamento;
eccepita l'intervenuta prescrizione delle somme portate, in mancanza di notifica di atti introduttivi;
concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità dell'impugnato atto in parte qua della pretesa creditoria relativamente alla parte afferente le cartelle
e gli avvisi di addebito sopra indicati”.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente la mancanza di integrità CP_4
del contraddittorio, avendo il ricorrente sollevato questioni inerenti al merito della pretesa creditoria, l'inammissibilità della domanda per decorso dei termini di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di eccepire la nullità dell'intimazione di pagamento notificatagli dall e l'intervenuta prescrizione delle somme portate CP_4
dagli atti sottesi all'intimazione medesima.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che i diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, in cui la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore. c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
2. In virtù di quanto sopra esposto, appare evidente che nel presente giudizio, afferente alla riscossione di crediti previdenziali, è del tutto inconferente la censura attinente all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti alla stessa sottesi. Come sopra evidenziato, nella materia oggetto del presente giudizio non ricorre un'ipotesi di una sequenza di atti previsti normativamente ad autonomamente impugnabili e l'omessa notifica dell'avviso di addebito/cartella di pagamento rileva ai soli fini della valutazione della tempestività dell'azione in ipotesi di opposizione recuperatoria.
3. Chiarito quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie il ricorrente ha agito al fine di ottenere l'accertamento negativo della pretesa creditoria, invocando l'intervenuta prescrizione della stessa.
Lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/2022, secondo cui in caso di opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non
è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 7514/2022).
Orbene alla luce dei principi richiamati, avendo il ricorrente instaurato il presente giudizio nei confronti del solo ente riscossore, non legittimato passivo, e vertendosi in ipotesi di difettoso radicamento del contraddittorio, il ricorso deve essere rigettato, non potendosi disporre l'integrazione del contradditorio invocata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1
liquida in € 3.291,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi