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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100 /2012
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2100 /2012 R.G. introitata all'udienza del 27.01.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PAGANO MARIA giusta procura in atti;
-attrice e convenuta in riconvenzionale-
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BAMBACI LUIGI, come da procura in atti;
-convenuto e attore in riconvenzionale-
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile-usucapione
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 14.02.2012, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio esponendo: - che la sig.ra è proprietaria di tutta l'originaria Controparte_1 Pt_1
particella n. 582 del foglio n. 111 che ha dato vita alla particella n. 1589 del Catasto Terreni;
- che l'attrice è, inoltre, proprietaria della particella n. 862 del CT che ha dato vita alle particelle n. 1626 e
1625 del Catasto Terreni;
- che la proprietà di queste particelle è derivata alla sig.ra a precisi Pt_1 atti di vendita: a) quanto alla particella ex n. 592, da atto in Notar dell'11.06.1970 (Rep. Persona_1
N. 79187, Racc. n. 3810); - quanto alla particella ex n. 862, da atto in Notar del Persona_1
21.03.1977 (Rep- n. 84974, Racc. n. 6851); - che però il sig. (ex genero della sig.ra CP_1 Pt_1
per averne sposato la defunta figlia, ha collocato su particelle di proprietà Parte_2
sia lato monte che lato valle della di lui abitazione, un serbatoio e masserizie varie (lato Pt_1 monte, nell'attuale particella n. 1589), un bombolone del gas, un manufatto in legno e coibentato ed autovetture (lato valle, nell'attuale particella n. 1626, 1625), approfittando della tolleranza della pagina1 di 5 legittima proprietaria;
- che più volte negli ultimi anni, la sig.ra ha richiesto all'ex genero Pt_1
(inutilmente) di liberare il proprio terreno da quanto abusivamente posizionato;
- che l'attrice si vede contratta a proporre l'odierno giudizio per ottenere il rilascio del terreno detenuto dal sine CP_1 titulo, nonché il pagamento di una congrua indennità per l'occupazione illegittima.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di condannare il convento all'immediato rilascio del terreno libero e sgombro da persone o cose e accertare il diritto dell'attrice a una indennità per l'occupazione sine titulo da liquidarsi in via equitativa ma in misura non inferiore a 5.100 Euro.
Si costituiva ritualmente il convenuto eccependo l'infondatezza delle domande attoree (sul presupposto secondo cui proprietario dell'area oggetto di rilascio fosse lo stesso convenuto) e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione.
°°°°°°°°°°
Deve preliminarmente rilevarsi come dall'esame degli atti prodotti emerga la proprietà in capo a di tutta l'originaria particella n. 582 del foglio n. 111 che ha dato vita alla particella Parte_1
n. 1589 del Catasto Terreni, nonché della particella n. 862 del C.T. che ha dato vita alle particelle n.
1626 e 1625 del Catasto Terreni.
La proprietà di dette particelle deriva all'attrice da precisi atti di vendita: quanto alla particella ex n. 582, da atto in Notar dell'11.06.1970 (Rep. n. 79187, Racc. n. 3810); quanto alla Persona_1
particella ex n. 862, da atto in Notar del 21.03.1977 (Rep. n. 84974, Racc. n. 6851). Persona_1
Tale circostanza non risulta smentita dalle risultanze della CTU espletata nel giudizio 511/2003
R.g., svoltosi tra le stesse parti, recepite nella sentenza n.961/2010 conclusiva del giudizio suddetto nella quale viene escluso che le aree di cui all'atto introduttivo ricadano nella fascia pertinenziale del fabbricato di proprietà del convenuto acquistato in data 23.06.1989.
Afferma il CTU: “come dimostrato nella mia relazione di consulenza a pag. 11/12…. Già all'epoca due quote comprese nella particella 1327 sub 1 erano di proprietà esclusiva di Pt_1
(particella 862 acquistata in data 21/03/1977 e particella 886 acquistata in data 12.11.1973)
[...]
mai trasferite né al né al . CP_1 Parte_2
Esclusa (e comunque non dimostrata), per quanto è dato evincersi dagli atti prodotti nel presente giudizio, la proprietà in capo al del terreno oggetto della domanda di rilascio in virtù di titolo CP_1
derivativo, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal CP_1
medesimo al fine di accertare la sussistenza di altro titolo legittimante l'occupazione.
Con ordinanza del 26.07.2015, valutate le memorie istruttorie delle parti e la loro produzione documentale, “a fronte degli atti interruttivi documentati da parte attrice” è stata dichiarata inammissibile la prova per testi volta a dimostrare il possesso ad usucapionem articolata da parte convenuta (attrice in riconvenzionale)”.
pagina2 di 5 Nello specifico deve rilevarsi come la domanda di rilascio della particella 862 risulta già proposta dalla (nel 2004) con la memoria ex art. 183 c.p.c. V comma c.p.c. depositata nel Pt_1
giudizio 511/2003. Di ciò si dà atto nella sentenza menzionata (n. 961/2010) che, nella parte motiva, dichiara la inammissibilità, in quanto tardivamente proposta, della domanda medesima.
In ragione delle contestazioni del convenuto e attore in riconvenzionale, occorre verificare se la suddetta domanda si palesi idonea a interrompere il decorso del termine utile ad usucapire.
In argomento è stato più volte precisato che, per interrompere la maturazione del tempo rilevante ai fini dell'usucapione, il proprietario, uscendo dallo stato d'inerzia, deve o privare il possessore della disponibilità materiale del bene, determinando un'interruzione naturale del possesso, ovvero compiere un atto di esercizio del diritto, proponendo nei confronti del possessore stesso ed esclusivamente di esso una domanda giudiziale intesa a recuperarlo (cfr., anche in motivazione, Cass.
n. 14917/2001; Cass. n. 6910/2001; Cass. n. 14733/2000, Cass. 27989/2023 ).
La giurisprudenza costante della Suprema Corte ha incluso nel novero degli atti interruttivi
“civili” e non “naturali” anche domande giudiziali irritualmente esperite. È questo il caso dell'azione petitoria, introdotta irritualmente nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall'art, 705, comma 1, c.p.c., che è stata ritenuta costituire esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione (Cass., n. 379/1995). È parimenti questo il caso della domanda nulla, affrontato e deciso da Cass. n. 21929/2021, la quale ha così statuito: “in materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165
e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius"
(nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l'atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto”.
Ancor più di recente la Suprema Corte (con ordinanze n. 27989 del 4 ottobre 2023 e 5051/2022), dopo aver premesso che le disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione (art. 1165 c.c.), hanno ribadito il principio secondo cui la domanda, pur se dichiarata inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione richiamando quanto disposto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1516 del 2016, non dovendosi confondere l'aspetto processuale dell'inammissibilità con quello sostanziale dell'interruzione della prescrizione.
pagina3 di 5 In applicazione dei condivisibili principi sopra enunciati, deve ritenersi che la domanda di rilascio proposta nel giudizio 511/2003 (dichiarata inammissibile per essere stata articolata tardivamente) sia idonea a determinare l'interruzione del termine ventennale necessario per usucapire.
Da quanto detto discende il rigetto della domanda riconvenzionale non potendosi ritenere maturato il ventennio per la declaratoria dell'usucapione sulle particelle oggetto di causa, con conseguente superfluità della prova orale articolata (come già statuito con ordinanza del 26.07.2025).
Non avendo il provato di trovarsi nel possesso/detenzione del bene in base a valido CP_1
titolo, lo stesso deve essere, quindi, condannato all'immediato rilascio del bene medesimo libero da persone e/o cose.
Non sono, invece, stati forniti sufficienti elementi per addivenire alla liquidazione di una indennità di occupazione.
In tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto) (ex multis Cassazione civile sez. III,
26/01/2024, n.2500, Tribunale Bari sez. I, 13/02/2024, n.714 in Banca dati di merito).
Nel caso di specie la parte attrice (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione e punto 3 delle domande conclusive del medesimo atto) ha chiesto genericamente il pagamento di una congrua indennità per l'occupazione illegittima rimettendo la quantificazione al prudente apprezzamento del giudice e facendo riferimento a una somma “non inferiore a Euro 5.100” senza specificare i parametri utilizzati per addivenire a tale quantificazione.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (come dichiarato da parte attrice in Euro 5.100), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa pagina4 di 5 Condanna a rilasciare il terreno oggetto di causa, in favore di Controparte_1 Pt_1
, libero da persone e/o cose
[...]
Rigetta la domanda volta ad ottenere la liquidazione di una indennità per l'occupazione illegittima del bene.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in Euro 100 per spese, ed Euro 2.552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 23/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2100 /2012 R.G. introitata all'udienza del 27.01.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PAGANO MARIA giusta procura in atti;
-attrice e convenuta in riconvenzionale-
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BAMBACI LUIGI, come da procura in atti;
-convenuto e attore in riconvenzionale-
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile-usucapione
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 14.02.2012, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio esponendo: - che la sig.ra è proprietaria di tutta l'originaria Controparte_1 Pt_1
particella n. 582 del foglio n. 111 che ha dato vita alla particella n. 1589 del Catasto Terreni;
- che l'attrice è, inoltre, proprietaria della particella n. 862 del CT che ha dato vita alle particelle n. 1626 e
1625 del Catasto Terreni;
- che la proprietà di queste particelle è derivata alla sig.ra a precisi Pt_1 atti di vendita: a) quanto alla particella ex n. 592, da atto in Notar dell'11.06.1970 (Rep. Persona_1
N. 79187, Racc. n. 3810); - quanto alla particella ex n. 862, da atto in Notar del Persona_1
21.03.1977 (Rep- n. 84974, Racc. n. 6851); - che però il sig. (ex genero della sig.ra CP_1 Pt_1
per averne sposato la defunta figlia, ha collocato su particelle di proprietà Parte_2
sia lato monte che lato valle della di lui abitazione, un serbatoio e masserizie varie (lato Pt_1 monte, nell'attuale particella n. 1589), un bombolone del gas, un manufatto in legno e coibentato ed autovetture (lato valle, nell'attuale particella n. 1626, 1625), approfittando della tolleranza della pagina1 di 5 legittima proprietaria;
- che più volte negli ultimi anni, la sig.ra ha richiesto all'ex genero Pt_1
(inutilmente) di liberare il proprio terreno da quanto abusivamente posizionato;
- che l'attrice si vede contratta a proporre l'odierno giudizio per ottenere il rilascio del terreno detenuto dal sine CP_1 titulo, nonché il pagamento di una congrua indennità per l'occupazione illegittima.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di condannare il convento all'immediato rilascio del terreno libero e sgombro da persone o cose e accertare il diritto dell'attrice a una indennità per l'occupazione sine titulo da liquidarsi in via equitativa ma in misura non inferiore a 5.100 Euro.
Si costituiva ritualmente il convenuto eccependo l'infondatezza delle domande attoree (sul presupposto secondo cui proprietario dell'area oggetto di rilascio fosse lo stesso convenuto) e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione.
°°°°°°°°°°
Deve preliminarmente rilevarsi come dall'esame degli atti prodotti emerga la proprietà in capo a di tutta l'originaria particella n. 582 del foglio n. 111 che ha dato vita alla particella Parte_1
n. 1589 del Catasto Terreni, nonché della particella n. 862 del C.T. che ha dato vita alle particelle n.
1626 e 1625 del Catasto Terreni.
La proprietà di dette particelle deriva all'attrice da precisi atti di vendita: quanto alla particella ex n. 582, da atto in Notar dell'11.06.1970 (Rep. n. 79187, Racc. n. 3810); quanto alla Persona_1
particella ex n. 862, da atto in Notar del 21.03.1977 (Rep. n. 84974, Racc. n. 6851). Persona_1
Tale circostanza non risulta smentita dalle risultanze della CTU espletata nel giudizio 511/2003
R.g., svoltosi tra le stesse parti, recepite nella sentenza n.961/2010 conclusiva del giudizio suddetto nella quale viene escluso che le aree di cui all'atto introduttivo ricadano nella fascia pertinenziale del fabbricato di proprietà del convenuto acquistato in data 23.06.1989.
Afferma il CTU: “come dimostrato nella mia relazione di consulenza a pag. 11/12…. Già all'epoca due quote comprese nella particella 1327 sub 1 erano di proprietà esclusiva di Pt_1
(particella 862 acquistata in data 21/03/1977 e particella 886 acquistata in data 12.11.1973)
[...]
mai trasferite né al né al . CP_1 Parte_2
Esclusa (e comunque non dimostrata), per quanto è dato evincersi dagli atti prodotti nel presente giudizio, la proprietà in capo al del terreno oggetto della domanda di rilascio in virtù di titolo CP_1
derivativo, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal CP_1
medesimo al fine di accertare la sussistenza di altro titolo legittimante l'occupazione.
Con ordinanza del 26.07.2015, valutate le memorie istruttorie delle parti e la loro produzione documentale, “a fronte degli atti interruttivi documentati da parte attrice” è stata dichiarata inammissibile la prova per testi volta a dimostrare il possesso ad usucapionem articolata da parte convenuta (attrice in riconvenzionale)”.
pagina2 di 5 Nello specifico deve rilevarsi come la domanda di rilascio della particella 862 risulta già proposta dalla (nel 2004) con la memoria ex art. 183 c.p.c. V comma c.p.c. depositata nel Pt_1
giudizio 511/2003. Di ciò si dà atto nella sentenza menzionata (n. 961/2010) che, nella parte motiva, dichiara la inammissibilità, in quanto tardivamente proposta, della domanda medesima.
In ragione delle contestazioni del convenuto e attore in riconvenzionale, occorre verificare se la suddetta domanda si palesi idonea a interrompere il decorso del termine utile ad usucapire.
In argomento è stato più volte precisato che, per interrompere la maturazione del tempo rilevante ai fini dell'usucapione, il proprietario, uscendo dallo stato d'inerzia, deve o privare il possessore della disponibilità materiale del bene, determinando un'interruzione naturale del possesso, ovvero compiere un atto di esercizio del diritto, proponendo nei confronti del possessore stesso ed esclusivamente di esso una domanda giudiziale intesa a recuperarlo (cfr., anche in motivazione, Cass.
n. 14917/2001; Cass. n. 6910/2001; Cass. n. 14733/2000, Cass. 27989/2023 ).
La giurisprudenza costante della Suprema Corte ha incluso nel novero degli atti interruttivi
“civili” e non “naturali” anche domande giudiziali irritualmente esperite. È questo il caso dell'azione petitoria, introdotta irritualmente nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall'art, 705, comma 1, c.p.c., che è stata ritenuta costituire esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione (Cass., n. 379/1995). È parimenti questo il caso della domanda nulla, affrontato e deciso da Cass. n. 21929/2021, la quale ha così statuito: “in materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165
e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius"
(nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l'atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto”.
Ancor più di recente la Suprema Corte (con ordinanze n. 27989 del 4 ottobre 2023 e 5051/2022), dopo aver premesso che le disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione (art. 1165 c.c.), hanno ribadito il principio secondo cui la domanda, pur se dichiarata inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione richiamando quanto disposto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1516 del 2016, non dovendosi confondere l'aspetto processuale dell'inammissibilità con quello sostanziale dell'interruzione della prescrizione.
pagina3 di 5 In applicazione dei condivisibili principi sopra enunciati, deve ritenersi che la domanda di rilascio proposta nel giudizio 511/2003 (dichiarata inammissibile per essere stata articolata tardivamente) sia idonea a determinare l'interruzione del termine ventennale necessario per usucapire.
Da quanto detto discende il rigetto della domanda riconvenzionale non potendosi ritenere maturato il ventennio per la declaratoria dell'usucapione sulle particelle oggetto di causa, con conseguente superfluità della prova orale articolata (come già statuito con ordinanza del 26.07.2025).
Non avendo il provato di trovarsi nel possesso/detenzione del bene in base a valido CP_1
titolo, lo stesso deve essere, quindi, condannato all'immediato rilascio del bene medesimo libero da persone e/o cose.
Non sono, invece, stati forniti sufficienti elementi per addivenire alla liquidazione di una indennità di occupazione.
In tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto) (ex multis Cassazione civile sez. III,
26/01/2024, n.2500, Tribunale Bari sez. I, 13/02/2024, n.714 in Banca dati di merito).
Nel caso di specie la parte attrice (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione e punto 3 delle domande conclusive del medesimo atto) ha chiesto genericamente il pagamento di una congrua indennità per l'occupazione illegittima rimettendo la quantificazione al prudente apprezzamento del giudice e facendo riferimento a una somma “non inferiore a Euro 5.100” senza specificare i parametri utilizzati per addivenire a tale quantificazione.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (come dichiarato da parte attrice in Euro 5.100), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa pagina4 di 5 Condanna a rilasciare il terreno oggetto di causa, in favore di Controparte_1 Pt_1
, libero da persone e/o cose
[...]
Rigetta la domanda volta ad ottenere la liquidazione di una indennità per l'occupazione illegittima del bene.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in Euro 100 per spese, ed Euro 2.552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 23/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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