Art. 2.
Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'art. 2 - paragrafi d) ed e) - e art. 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , modificati dall' art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581 .
Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'art. 2 - paragrafi d) ed e) - e art. 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , modificati dall' art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581 .