Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
05.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 3318/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Amenta
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Scarpulla
Resistente
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva: - di essere Parte_1 dipendente del con la qualifica di “Esecutore amministrativo”, Controparte_1 categoria “B”; - che, con provvedimento del 09.05.2014, il Sindaco del Comune di aveva delegato alla ricorrente le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e, CP_1
successivamente, aveva disposto che la ricorrente partecipasse ad un corso di formazione per conseguire il diploma di abilitazione professionale di Ufficiale di Stato Civile, con conseguente iscrizione della stessa, a far data dal 02.11.2019, all'albo nazionale telematico degli Ufficiali di Stato Civile tenuto presso il , Direzione Controparte_3
Centrale per i Servizi Demografici;
- di svolgere ininterrottamente e in maniera esclusiva ed autonoma, dal 09.05.2014, le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile (come da certificazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici del Comune di CP_1
allegata al ricorso-cfr. alle 3) con le correlate attività elencate in ricorso;
- che, in virtù delle mansioni svolte, il di corrispondeva alla ricorrente l'indennità di CP_1 CP_1
1
- di aver, pertanto, diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della
Cost e, quindi, alle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, cat. “B”, “Esecutore amministrativo”, e quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dalla stessa e corrispondenti alla categoria “C”, “Istruttore amministrativo”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di
“condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della ricorrente delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, categoria “B”, “Esecutore amministrativo” e quello corrispondente alle mansioni superiori della categoria “C”, “Istruttore amministrativo”, dal 9 maggio 2014 fino alla data di deposito del presente ricorso, pari complessivamente ad € 5.000,00 o, comunque, nella maggiore o minore somma che verrà determinata, oltre la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore), il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, deducendo: - che la ricorrente aveva fondato la domanda di condanna su una serie di attività lavorative, genericamente previste per gli Ufficiali di
Stato Civile dal DPR 396/2000, asseritamente svolte dalla data del conferimento della delega della funzione di “ufficiale di stato civile”, quando invece il Sindaco si era limitato a delegare alla “l'esercizio parziale delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile” Pt_2
rispetto alle sole attività “indicate alle lettere a) - b) - c) - d) (dell'art. 5) del DPR
396/2000”, concernenti meri “adempimenti” o il semplice “rilascio di certificati” o la mera “trascrizione di atti” formati secondo modelli standard approvati dal
[...]
, espressamente attribuite dal CCNL del comparto degli Enti Locali anche al CP_3
personale della categoria B;
- che la ricorrente non aveva in alcun modo provato, né dedotto, di aver svolto in modo prevalente anche eventuali compiti maggiormente qualificanti e astrattamente riferibili alle mansioni del personale di Cat. C, requisito
2 questo fondamentale e tassativo ai fini di un eventuale riconoscimento di mansioni superiori;
- che, ancora, controparte non si era nemmeno curata di produrre eventuali disposizioni di servizio che sarebbero state essenziali anche per dimostrare che l'eventuale espletamento di mansioni asseritamente superiori non fosse stato il frutto di un'arbitraria iniziativa della dipendente;
- che i CCNL di settore susseguitisi nel tempo avevano ripetutamente affermato e garantito il diritto del personale di cat. B assegnatario di funzioni di ufficiale di stato civile a percepire l'indennità espressamente prevista per compensare le loro specifiche responsabilità, come peraltro giustamente percepita anche dalla ricorrente. Eccepiva, in subordine, la prescrizione di qualsiasi pretesa relativa al periodo precedente al 23.12.2017; contestava comunque il quantum della pretesa in quanto inammissibile e non corredato dei calcoli utilizzati per la quantificazione, né dell'indicazione della retribuzione contrattualmente prevista dal CCNL (non prodotto) per la posizione economica per la quale aveva avanzato richiesta di pagamento.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce
l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note
->; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive alla stessa spettanti per lo svolgimento di
3 mansioni di Ufficiale di Stato Civile, alla stessa delegate dal Sindaco del Comune di con provvedimento del 09.05.2014, inquadrabili nel livello superiore C rispetto CP_1
al livello B dalla stessa posseduto.
Ciò posto, giova rilevare che su questione analoga si è di recente espressa la Corte di
Cassazione con ordinanza n. 17331/2022, in merito, appunto, al riconoscimento di mansioni superiori per lo svolgimento, da parte di un dipendente comunale, di funzioni di
Ufficiale di Stato Civile su delega del Sindaco.
La Suprema Corte, riformando la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto al dipendente comunale lo svolgimento di mansioni superiori, ha precisato che “Il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, comma 3, stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco 'possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 10, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale'.
Pur nel diverso ordinamento giuridico la possibilità di delega era prevista dal R.D. n.
1238 del 1939, art. 1.
Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali si osserva che l'art. 17, disciplina
l'indennità di specifiche responsabilità. Si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie.
La disposizione, al comma 1, stabilisce 'Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati'.
Al successivo comma 2 si prevede che 'In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per (...)': lett. f) 'compensare l'eventuale
4 esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (...); lett. i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (...)'.
Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1 aprile 1999, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono demandati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17.
In ragione del suddetto quadro normativo e negoziale, a partire dall'introduzione dell'art. 17, comma 2, lett. i, del CCNL enti locali 2004, per l'attività in questione è prevista la corresponsione della specifica indennità, occorrendo, tuttavia, l'intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa”.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato che “… la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile su delega del Sindaco non è rilevante ai fini dell'inquadramento dei dipendenti comunali, atteso che la delega delle funzioni di stato civile non conferisce una qualifica d'impiego, perché, ai sensi del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, art. 1, sull'ordinamento di stato civile,
l'ufficiale di stato civile in ogni comune è il Sindaco, il quale può delegare le relative funzioni ad altre persone, e in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, né la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell'impiegato, perché ciò equivarrebbe a dar rilievo alle mansioni e consentirebbe promozioni a libera scelta (C.d.S.., V Sezione, sentenza 1021 del 1995; si v., C.d.S.., V Sezione, sentenza n. 1367 del 1992)”.
Ciò posto, alla luce di tale sentenza chiarificatrice della questione, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere che l'atto di delega, possa risultare rilevante ai fini dell'inquadramento in un livello economico-funzionale superiore, atteso che con lo stesso non si muta lo status giuridico del dipendente, risultando altresì incontestato che la ricorrente, in virtù della ricevuta delega delle funzione di Ufficiale di Stato Civile, ha percepito e continua a percepire il un compenso accessorio ad hoc previsto dal CCNL Enti Locali.
5 Oltretutto, i contratti collettivi che nel tempo si sono susseguiti nel disciplinare le mansioni afferenti alle singole categorie in cui il sistema di classificazione ha suddiviso il personale del comparto degli Enti Locali, non prevedono in alcun modo che il personale con qualifica di “Ufficiale di Stato Civile” debba necessariamente essere inquadrato nella categoria C.
Il corretto livello di inquadramento dipende infatti, come già evidenziato, dalle mansioni effettivamente assegnate in via prevalente e non esclude affatto la possibilità di assegnare, in modo non prevalente, anche compiti astrattamente di competenza del personale inquadrato nella categoria superiore.
Inoltre, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione delle asserite mansioni superiori svolte ha l'onere di provare lo svolgimento effettivo, prevalente e continuativo di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento posseduto.
Nella fattispecie la ricorrente non ha specificamente dedotto, né provato né allegato di aver svolto, in via esclusiva o prevalente, mansioni (diverse da quelle di Ufficiale di Stato
Civile) maggiormente qualificanti e astrattamente inquadrabili nel superiore livello C e che possano giustificare il riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito per il livello B e quanto spettante per il livello C, essendosi limitata ad una elencazione tabellare delle funzioni svolte nelle funzioni alla stessa delegate dal Sindaco senza null'altro dedurre in merito;
deve, dunque, ritenersi che l'onere della prova non sia stato assolto.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda, la novità delle questioni giuridiche trattate e dell'orientamento giurisprudenziale citato, costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
05.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 17.03.2025.
6 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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