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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 326/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2025 e promossa in questo grado
DA
nato a [...] il Parte_1
24.05.1980, CF , elett.te dom.to in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Via E. De Nicola, 17, presso lo studio dell'avv. Ernesto
Maria Brivido, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
APPELLANTE-APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
, in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore CF , elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
l'Avvocatura Comunale di Caltanissetta in Corso Umberto, palazzo di
Città, e rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Rita Sollima, giusti
1 Decreto Sindacale n. 8 del 21/02/2022, Determina Dirigenziale n. 286 del 2022 e di mandato rilasciato in foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”L'Avv. Brivido, inoltre, insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in tutti gli scritti difensivi fin qui prodotti......”.
Per parte appellata: “…Nel merito: Dichiarare e ritenere infondata in fatto ed in diritto la domanda risarcitoria di parte appellante e per l'effetto rigettare con qualsiasi statuizione l'appello avverso, con conferma della sentenza impugnata. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dichiarare il
Difetto di Giurisdizione Ordinaria;
Con Vittoria di spese e compensi….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2020, il conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, il
[...]
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex CP_1
art. 2043 c.c., cui addebitava di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del tempo nella realizzazione del fabbricato sito in Caltanissetta via Cappuccini n. 8, con conseguente danno patrimoniale e lesione dell'integrità del
2 proprio patrimonio. Esponeva l'attore di aver acquistato, nel 2009, un appartamento facente parte del suddetto fabbricato, facendo affidamento sia sulla conformità a legge ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi (permesso di costruire e licenza di abitabilità), autorizzati ed emessi dal convenuto Comune, sia sulla conformità del bene ai medesimi titoli, ma di aver scoperto solo successivamente (nell'anno 2018) che l'immobile era affetto da irregolarità edilizie ed urbanistiche gravi tali da causarne nel tempo la sua inutilizzabilità e incommerciabilità (il fabbricato infatti fu oggetto dapprima di ordinanza di sgombero ed a distanza di meno di sei mesi di ordinanza di demolizione). Indi chiedeva riconoscersi la responsabilità in capo all'Ente convenuto, che a causa dell'illegittima autorizzazione a costruire in sopraelevazione del terzo e quarto piano
(in violazione dell'art. 86 del R.E. vigente all'epoca della costruzione), concessa all'epoca dagli Uffici Comunali preposti, avrebbe comportato il degrado strutturale dell'immobile de quo, ledendo la sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rilevava in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 25.7.2020, il
, eccependo in via preliminare, ex art 133, Controparte_1
lett. f), del D.lgs. n. 104/2010, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
mentre nel merito contestava la fondatezza della domanda, considerata la contraddittorietà dei suoi presupposti. Contestava, altresì, l'assunto secondo cui era stata la sopraelevazione dell'edificio a causare i problemi di staticità e flessione, quanto piuttosto la sua vetustà, l'inadeguatezza delle tecniche costruttive a quel tempo adoperate e l'inerzia degli stessi proprietari i quali non avevano inteso
3 dare seguito all'ordinanza di messa in sicurezza del 25.6.2018.
Con sentenza n. 534/2021, pubblicata in data 28/09/202127/11/2021, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio RG 349/2020, rigettava le domande proposte da Parte_1
nei confronti del condannandolo al Controparte_1
pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.416,00 oltre spese forfettare, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha Parte_1
proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “ 1.
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 534/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, Giudice Dott. C. D.
Cammarata, nell'ambito del giudizio r.g. n. 349/2020, pubblicata il
28.9.2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ritenere e dichiarare la responsabilità del resistente nella causazione dei danni al CP_1
fabbricato di via Cappuccini 8, ed in particolare, all'immobile di proprietà , per i motivi di cui sopra;
- per l'effetto Parte_1
riconoscere il diritto dell'attore al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito dei fatti sopra narrati, e quantificati in €
62.625,50, nonché gli ulteriori canoni di locazione maturati e maturandi dal mese di dicembre fino al soddisfo, oltre € 20.000,00 per danni morali, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta equa
e di giustizia, oltre interessi legali dalla data di insorgenza di ogni singolo credito al soddisfo.” 2. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. Con vittoria di
4 spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ...”.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta con appello incidentale, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “In via preliminare: Dichiarare inammissibile
l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. comma 1; Nel merito:
Dichiarare e ritenere infondata in fatto ed in diritto la domanda risarcitoria di parte appellante e per l'effetto rigettare con qualsiasi statuizione l'appello avverso, con conferma della sentenza impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa dichiarare il Difetto di Giurisdizione Ordinaria;
Condannare parte appellante al pagamento, in favore dell'Ente convenuto in appello, delle spese e dei compensi di difesa, oltre accessori di legge...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata
[...]
, non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione Controparte_1
ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
5 grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN,
Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo, l'appellante si duole della contraddittorietà delle motivazioni ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Deduce l'appellante la totale contraddittorietà della motivazione in quanto il Giudice di prime cure avrebbe preso le mosse dalle medesime premesse dedotte dall'attore, per poi giungere a conclusioni totalmente slegate dalle prime, escludendo la responsabilità del . Sostiene il che, Controparte_1 Parte_1
non potendo agire nei confronti del costruttore per le difformità edilizie e difetti statici, ha inteso rivalersi sull'Ente locale per abusi edilizi non espressi che avrebbero direttamente condizionato il suo legittimo affidamento nell'acquisto dell'immobile di via Cappuccini.
Il Comune avendo concesso in sanatoria la possibilità di costruire, contro i dettami dell'epoca, avrebbe contribuito ad accelerare il declino statico dell'immobile causando la lesione dell'integrità economica patrimoniale dell'appellante da affidamento incolpevole.
L'appellante, sostiene, avrebbe evitato di acquistare detto immobile se fosse stato a conoscenza di tali irregolarità, tenendo conto della
6 intervenuta inutilizzabilità dell'immobile dichiarato dallo stesso comune con ordini di sgombero e di demolizione.
La censura è infondata.
Non corrisponde al vero che il Tribunale avrebbe analizzato le problematiche di causa muovendo dalle medesime premesse addotte dall'attore per poi giungere a conclusioni totalmente slegate da esse.
L'atto di citazione attribuisce al Comune, come sopra riportato, la responsabilità di aver dapprima, avallato la costruzione di un immobile in totale spregio dei regolamenti edilizi dell'epoca relativi alla edificazione, e successivamente di aver mancato della dovuta vigilanza, non intraprendendo tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la stabilità dell'immobile medesimo. Tuttavia, in nessun passaggio della sentenza si legge una condivisione di tali presupposti.
Al contrario, il giudice di prime cure ha chiaramente evidenziato che:
“l'assunto e le premesse della parte non possono condividersi”, e specificando altresì che l'attore assume che la licenza del 1959 e il permesso di sopraelevare non sarebbero dovuti essere concessi per violazione del regolamento edilizio dell'epoca, ma che il giudice non si occupa di accertare la regolarità o legittimità o meno di tali titoli, non rientrando detto accertamento nell'ambito del giudizio instaurato.
Soprattutto, deve evidenziarsi che il Tribunale, in totale contrasto con l'affermazione dell'attore sulla condivisione delle premesse, ha chiaramente osservato che “la legittimità della licenza di costruzione e la conformità urbanistica dell'immobile e la sua abitabilità non sono mai venute meno” (pag. 5 sentenza impugnata), quando illegittimità della stessa licenza e difformità urbanistica dell'immobile sono gli elementi fondanti la domanda. La pretesa contraddittorietà è dunque palesemente insussistente.
7 La questione relativa alla illegittimità del titolo abilitativo, prospettata dall'attore per violazione di norme igienico-sanitarie dell'epoca, non può essere considerata, in ogni caso, come causa diretta di un eventuale danno subito, né come antecedente causale ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché il danno deriva dai presupposti immediati e diretti del degrado strutturale e statico dell'immobile, realizzato all'epoca (e nell'anno 1959, ebbe ad ottenere una licenza in sanatoria), che si sono manifestati nel tempo (quadro fessurativo), e si sono aggravati dalla negligenza e totale inerzia dei proprietari dell'intero stabile che non hanno provveduto alla necessaria manutenzione e agli interventi necessari ed urgenti. Per di più la sentenza ha correttamente evidenziato come l'immobile, pur essendo stato edificato con tecniche oggi di sicuro vetuste e in un epoca antecedente alla attuazione delle norme antisismiche, è stato comunque realizzato in conformità al titolo abilitativo rilasciato, e che quindi eventuali problemi di staticità non sono che riconducibili solo ed esclusivamente alla vetustà e alle tecniche costruttive dell'epoca, e non invece ad una negligenza dell'ente locale.
Per quanto riguarda poi l'asserita responsabilità dell'ente per mancata vigilanza, si ricorda che la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata escludono un obbligo di controllo continuo e capillare da parte dell'ente locale sulle costruzioni autorizzate, a meno che non emergano elementi di pericolo o irregolarità evidenti. Nel caso di specie, la costruzione era stata effettuata in presenza di una valida licenza edilizia, quindi senza alcun abusivismo;
per cui il Comune non avrebbe avuto alcun motivo di svolgere attività di vigilanza. In altri termini non vi erano i presupposti per sollecitare un controllo, o effettuare verifiche successive alla realizzazione del fabbricato.
8 Verifiche che successivamente vennero effettuate da parte del per esigenze di tutela della “incolumità pubblica”, che hanno CP_1
portato alla adozione da parte del Comune di Caltanissetta di ben due ordinanze: una prima di sgombero e continuando a persistere la inerzia totale dei proprietari, una seconda di demolizione dell'opera. Anche qui vale la pena di evidenziare come tali ordinanze non avessero nulla a che fare con la supposta, dall'attore-appellante, irregolarità edilizia caratterizzante ab origine la realizzazione dell'immobile, ma il progressivo degrado da omessa cura e manutenzione dello stesso.
Ne consegue che le pretese risarcitorie avanzate dall'appellante risultano infondate, poiché prive di presupposti concreti e giuridici.
L'ordinanza Cass. S.U. 19/02/2019 n. 4889, ha bensì statuito che il
Comune può essere citato in giudizio per il risarcimento dei danni, quando l'acquirente si accorga di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilità, ma, come già detto e ripetuto, tale presupposto non sussiste nella vicenda in esame. La documentazione acquisita in atti infatti dimostra come detto, che il degrado dell'immobile deriva dall'età e dalle tecniche costruttive dell'epoca, e non da un comportamento colposo dell'ente locale. Il
CTU nell' ATP espletato, ha imputato i problemi di staticità esistenti nell'immobile, al carico derivante dalla sopraelevazione e da fenomeni legati alla vetustà della struttura ed ai cicli di fatica alle quali la stessa
è stata sottoposta, subendo una perdita delle proprietà meccaniche di resistenza alle tensioni provocati dalla flessione. Del medesimo parere anche la verifica che il ha effettuato a seguito di ordine del CP_1
TAR di Palermo nel giudizio Rg 565/2019, ove si evidenzia che le situazioni di collasso e dissesto presenti, sono pienamente distribuite sulle parti comuni dell'aggregato edilizio (composto da un fabbricato
9 a 5 elevazioni e da uno a due elevazioni), non garantiscono condizioni di staticità e sicurezza...Gli edifici costituenti l'aggregato edilizio sono stati costruiti secondo la regola dell'arte del periodo che garantivano un buon comportamento e compattezza al sistema costruttivo …….La vetustà degli immobili determina un degrado dei materiali per il decadimento progressivo delle proprietà meccaniche e per i cicli di fatica cui è stato sottoposto nel tempo il manufatto”.
Il era dunque cosciente di avere acquistato un immobile Parte_1
realizzato a regola d'arte, anche se con metodi non più attuali e cioè prima che entrassero in vigore le norme antisismiche e prima che fosse introdotta la disciplina edilizia vigente. Il motivo va pertanto rigettato.
Il con appello incidentale censura invece Controparte_1
la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario, formulata dall'ente locale convenuto, ritenendo invece sussistente la giurisdizione del Tribunale Civile, ascrivendo l'azione intrapresa dall'attore all'ambito che:“concerne l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla P.A. non come espressione dell'esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno” (cfr. Cass.
Civ. 2019 n. 4889) così rientrando nel perimetro della giurisdizione del giudice ordinario. Continua l'appellante incidentale che viene rimproverato al di avere: avallato la Controparte_1
costruzione di un immobile in totale spregio dei regolamenti edilizi dell'epoca dell'avvenuta edificazione (1959 concessione in sanatoria)
e, successivamente, di avere mancato nella dovuta vigilanza, non
10 avendo intrapreso e posto in essere tutti provvedimenti atti a salvaguardare la stabilità dell'immobile in questione.
Ora scindendo le due condotte, individuate, emerge che per un verso le doglianze riguardano l'adozione di un provvedimento amministrativo, la licenza in sanatoria, tacciata d'illegittimità per presunta violazione dell'altrettanto supposto regolamento edilizio all'epoca vigente. Si tratterebbe per l'appellato, appellante in via incidentale, di un ambito di cognizione che involge la legittimità dell'atto, ai tempi emanato, che certamente è ascrivibile alla giurisdizione amministrativa, giusto il disposto dell'art. 133, lett. f), del D.lgs n.104/2010. Per altro verso, sempre a dire dalla parte appellata, l'attore sostiene che il avrebbe mancato della CP_1
dovuta vigilanza che, in ogni caso, per sua stessa esplicita ammissione doveva svolgersi mediante provvedimenti atti a salvaguardare la stabilità dell'immobile e, quindi, con esercizio di potestà pubblicistica nelle materie disciplinate dalla citata norma.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che in primo grado il (vedesi citazione), Parte_1
nel merito ritiene che responsabile, nella causazione dei danni al fabbricato di via Cappuccini, 8, e in particolare all'immobile di proprietà , sia il Comune;
per cui conseguentemente Parte_1
andrebbe riconosciuto allo stesso il diritto al risarcimento del danno materiale e morale subito…. Quindi lo stesso ha agito non già per ottenere o constatare la legttimità di un atto della Pubblica amministrazione, ma la responsabilità extra contrattuale dell'
[...]
conseguente al suo comportamento (per avere omesso di CP_2
vigilare e non avere adottato i provvedimenti necessari a salvaguardare la stabilità dell'immobile).
11 La eventuale responsabilità dell'Amministrazione, pertanto, non deriverebbe da un atto amministrativo lesivo, bensì da un eventuale comportamento omissivo e negligente, che avrebbe a dire dell'appellante principale violato il dovere di vigilanza e di tutela dell'immobile.
L'appello pertanto va rigettato.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale.
Sebbene entrambi gli atti di impugnazione vengano qui rigettati, deve ritenersi ampiamente preponderante la soccombenza dell'appellante principale, perché relativa al merito della controversia e non ad una questione preliminare di rito.
Di qui la sua condanna alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa determinato dalla somma domandata e con applicazione, per le fasi tenute (studio, introduttiva e decisoria), di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, nel rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, conferma la sentenza n. 534/2021, pubblicata in data 28/09/2021, resa in data 27/09/2021 dal Tribunale di Caltanissetta, appellata in via principale da Parte_1
[...]
12 Condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 326/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2025 e promossa in questo grado
DA
nato a [...] il Parte_1
24.05.1980, CF , elett.te dom.to in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Via E. De Nicola, 17, presso lo studio dell'avv. Ernesto
Maria Brivido, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
APPELLANTE-APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
, in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore CF , elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
l'Avvocatura Comunale di Caltanissetta in Corso Umberto, palazzo di
Città, e rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Rita Sollima, giusti
1 Decreto Sindacale n. 8 del 21/02/2022, Determina Dirigenziale n. 286 del 2022 e di mandato rilasciato in foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”L'Avv. Brivido, inoltre, insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in tutti gli scritti difensivi fin qui prodotti......”.
Per parte appellata: “…Nel merito: Dichiarare e ritenere infondata in fatto ed in diritto la domanda risarcitoria di parte appellante e per l'effetto rigettare con qualsiasi statuizione l'appello avverso, con conferma della sentenza impugnata. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dichiarare il
Difetto di Giurisdizione Ordinaria;
Con Vittoria di spese e compensi….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2020, il conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, il
[...]
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex CP_1
art. 2043 c.c., cui addebitava di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del tempo nella realizzazione del fabbricato sito in Caltanissetta via Cappuccini n. 8, con conseguente danno patrimoniale e lesione dell'integrità del
2 proprio patrimonio. Esponeva l'attore di aver acquistato, nel 2009, un appartamento facente parte del suddetto fabbricato, facendo affidamento sia sulla conformità a legge ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi (permesso di costruire e licenza di abitabilità), autorizzati ed emessi dal convenuto Comune, sia sulla conformità del bene ai medesimi titoli, ma di aver scoperto solo successivamente (nell'anno 2018) che l'immobile era affetto da irregolarità edilizie ed urbanistiche gravi tali da causarne nel tempo la sua inutilizzabilità e incommerciabilità (il fabbricato infatti fu oggetto dapprima di ordinanza di sgombero ed a distanza di meno di sei mesi di ordinanza di demolizione). Indi chiedeva riconoscersi la responsabilità in capo all'Ente convenuto, che a causa dell'illegittima autorizzazione a costruire in sopraelevazione del terzo e quarto piano
(in violazione dell'art. 86 del R.E. vigente all'epoca della costruzione), concessa all'epoca dagli Uffici Comunali preposti, avrebbe comportato il degrado strutturale dell'immobile de quo, ledendo la sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rilevava in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 25.7.2020, il
, eccependo in via preliminare, ex art 133, Controparte_1
lett. f), del D.lgs. n. 104/2010, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
mentre nel merito contestava la fondatezza della domanda, considerata la contraddittorietà dei suoi presupposti. Contestava, altresì, l'assunto secondo cui era stata la sopraelevazione dell'edificio a causare i problemi di staticità e flessione, quanto piuttosto la sua vetustà, l'inadeguatezza delle tecniche costruttive a quel tempo adoperate e l'inerzia degli stessi proprietari i quali non avevano inteso
3 dare seguito all'ordinanza di messa in sicurezza del 25.6.2018.
Con sentenza n. 534/2021, pubblicata in data 28/09/202127/11/2021, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio RG 349/2020, rigettava le domande proposte da Parte_1
nei confronti del condannandolo al Controparte_1
pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.416,00 oltre spese forfettare, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha Parte_1
proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “ 1.
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 534/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, Giudice Dott. C. D.
Cammarata, nell'ambito del giudizio r.g. n. 349/2020, pubblicata il
28.9.2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ritenere e dichiarare la responsabilità del resistente nella causazione dei danni al CP_1
fabbricato di via Cappuccini 8, ed in particolare, all'immobile di proprietà , per i motivi di cui sopra;
- per l'effetto Parte_1
riconoscere il diritto dell'attore al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito dei fatti sopra narrati, e quantificati in €
62.625,50, nonché gli ulteriori canoni di locazione maturati e maturandi dal mese di dicembre fino al soddisfo, oltre € 20.000,00 per danni morali, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta equa
e di giustizia, oltre interessi legali dalla data di insorgenza di ogni singolo credito al soddisfo.” 2. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. Con vittoria di
4 spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ...”.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta con appello incidentale, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “In via preliminare: Dichiarare inammissibile
l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. comma 1; Nel merito:
Dichiarare e ritenere infondata in fatto ed in diritto la domanda risarcitoria di parte appellante e per l'effetto rigettare con qualsiasi statuizione l'appello avverso, con conferma della sentenza impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa dichiarare il Difetto di Giurisdizione Ordinaria;
Condannare parte appellante al pagamento, in favore dell'Ente convenuto in appello, delle spese e dei compensi di difesa, oltre accessori di legge...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata
[...]
, non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione Controparte_1
ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
5 grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN,
Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
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Con il primo motivo, l'appellante si duole della contraddittorietà delle motivazioni ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Deduce l'appellante la totale contraddittorietà della motivazione in quanto il Giudice di prime cure avrebbe preso le mosse dalle medesime premesse dedotte dall'attore, per poi giungere a conclusioni totalmente slegate dalle prime, escludendo la responsabilità del . Sostiene il che, Controparte_1 Parte_1
non potendo agire nei confronti del costruttore per le difformità edilizie e difetti statici, ha inteso rivalersi sull'Ente locale per abusi edilizi non espressi che avrebbero direttamente condizionato il suo legittimo affidamento nell'acquisto dell'immobile di via Cappuccini.
Il Comune avendo concesso in sanatoria la possibilità di costruire, contro i dettami dell'epoca, avrebbe contribuito ad accelerare il declino statico dell'immobile causando la lesione dell'integrità economica patrimoniale dell'appellante da affidamento incolpevole.
L'appellante, sostiene, avrebbe evitato di acquistare detto immobile se fosse stato a conoscenza di tali irregolarità, tenendo conto della
6 intervenuta inutilizzabilità dell'immobile dichiarato dallo stesso comune con ordini di sgombero e di demolizione.
La censura è infondata.
Non corrisponde al vero che il Tribunale avrebbe analizzato le problematiche di causa muovendo dalle medesime premesse addotte dall'attore per poi giungere a conclusioni totalmente slegate da esse.
L'atto di citazione attribuisce al Comune, come sopra riportato, la responsabilità di aver dapprima, avallato la costruzione di un immobile in totale spregio dei regolamenti edilizi dell'epoca relativi alla edificazione, e successivamente di aver mancato della dovuta vigilanza, non intraprendendo tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la stabilità dell'immobile medesimo. Tuttavia, in nessun passaggio della sentenza si legge una condivisione di tali presupposti.
Al contrario, il giudice di prime cure ha chiaramente evidenziato che:
“l'assunto e le premesse della parte non possono condividersi”, e specificando altresì che l'attore assume che la licenza del 1959 e il permesso di sopraelevare non sarebbero dovuti essere concessi per violazione del regolamento edilizio dell'epoca, ma che il giudice non si occupa di accertare la regolarità o legittimità o meno di tali titoli, non rientrando detto accertamento nell'ambito del giudizio instaurato.
Soprattutto, deve evidenziarsi che il Tribunale, in totale contrasto con l'affermazione dell'attore sulla condivisione delle premesse, ha chiaramente osservato che “la legittimità della licenza di costruzione e la conformità urbanistica dell'immobile e la sua abitabilità non sono mai venute meno” (pag. 5 sentenza impugnata), quando illegittimità della stessa licenza e difformità urbanistica dell'immobile sono gli elementi fondanti la domanda. La pretesa contraddittorietà è dunque palesemente insussistente.
7 La questione relativa alla illegittimità del titolo abilitativo, prospettata dall'attore per violazione di norme igienico-sanitarie dell'epoca, non può essere considerata, in ogni caso, come causa diretta di un eventuale danno subito, né come antecedente causale ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché il danno deriva dai presupposti immediati e diretti del degrado strutturale e statico dell'immobile, realizzato all'epoca (e nell'anno 1959, ebbe ad ottenere una licenza in sanatoria), che si sono manifestati nel tempo (quadro fessurativo), e si sono aggravati dalla negligenza e totale inerzia dei proprietari dell'intero stabile che non hanno provveduto alla necessaria manutenzione e agli interventi necessari ed urgenti. Per di più la sentenza ha correttamente evidenziato come l'immobile, pur essendo stato edificato con tecniche oggi di sicuro vetuste e in un epoca antecedente alla attuazione delle norme antisismiche, è stato comunque realizzato in conformità al titolo abilitativo rilasciato, e che quindi eventuali problemi di staticità non sono che riconducibili solo ed esclusivamente alla vetustà e alle tecniche costruttive dell'epoca, e non invece ad una negligenza dell'ente locale.
Per quanto riguarda poi l'asserita responsabilità dell'ente per mancata vigilanza, si ricorda che la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata escludono un obbligo di controllo continuo e capillare da parte dell'ente locale sulle costruzioni autorizzate, a meno che non emergano elementi di pericolo o irregolarità evidenti. Nel caso di specie, la costruzione era stata effettuata in presenza di una valida licenza edilizia, quindi senza alcun abusivismo;
per cui il Comune non avrebbe avuto alcun motivo di svolgere attività di vigilanza. In altri termini non vi erano i presupposti per sollecitare un controllo, o effettuare verifiche successive alla realizzazione del fabbricato.
8 Verifiche che successivamente vennero effettuate da parte del per esigenze di tutela della “incolumità pubblica”, che hanno CP_1
portato alla adozione da parte del Comune di Caltanissetta di ben due ordinanze: una prima di sgombero e continuando a persistere la inerzia totale dei proprietari, una seconda di demolizione dell'opera. Anche qui vale la pena di evidenziare come tali ordinanze non avessero nulla a che fare con la supposta, dall'attore-appellante, irregolarità edilizia caratterizzante ab origine la realizzazione dell'immobile, ma il progressivo degrado da omessa cura e manutenzione dello stesso.
Ne consegue che le pretese risarcitorie avanzate dall'appellante risultano infondate, poiché prive di presupposti concreti e giuridici.
L'ordinanza Cass. S.U. 19/02/2019 n. 4889, ha bensì statuito che il
Comune può essere citato in giudizio per il risarcimento dei danni, quando l'acquirente si accorga di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilità, ma, come già detto e ripetuto, tale presupposto non sussiste nella vicenda in esame. La documentazione acquisita in atti infatti dimostra come detto, che il degrado dell'immobile deriva dall'età e dalle tecniche costruttive dell'epoca, e non da un comportamento colposo dell'ente locale. Il
CTU nell' ATP espletato, ha imputato i problemi di staticità esistenti nell'immobile, al carico derivante dalla sopraelevazione e da fenomeni legati alla vetustà della struttura ed ai cicli di fatica alle quali la stessa
è stata sottoposta, subendo una perdita delle proprietà meccaniche di resistenza alle tensioni provocati dalla flessione. Del medesimo parere anche la verifica che il ha effettuato a seguito di ordine del CP_1
TAR di Palermo nel giudizio Rg 565/2019, ove si evidenzia che le situazioni di collasso e dissesto presenti, sono pienamente distribuite sulle parti comuni dell'aggregato edilizio (composto da un fabbricato
9 a 5 elevazioni e da uno a due elevazioni), non garantiscono condizioni di staticità e sicurezza...Gli edifici costituenti l'aggregato edilizio sono stati costruiti secondo la regola dell'arte del periodo che garantivano un buon comportamento e compattezza al sistema costruttivo …….La vetustà degli immobili determina un degrado dei materiali per il decadimento progressivo delle proprietà meccaniche e per i cicli di fatica cui è stato sottoposto nel tempo il manufatto”.
Il era dunque cosciente di avere acquistato un immobile Parte_1
realizzato a regola d'arte, anche se con metodi non più attuali e cioè prima che entrassero in vigore le norme antisismiche e prima che fosse introdotta la disciplina edilizia vigente. Il motivo va pertanto rigettato.
Il con appello incidentale censura invece Controparte_1
la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario, formulata dall'ente locale convenuto, ritenendo invece sussistente la giurisdizione del Tribunale Civile, ascrivendo l'azione intrapresa dall'attore all'ambito che:“concerne l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla P.A. non come espressione dell'esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno” (cfr. Cass.
Civ. 2019 n. 4889) così rientrando nel perimetro della giurisdizione del giudice ordinario. Continua l'appellante incidentale che viene rimproverato al di avere: avallato la Controparte_1
costruzione di un immobile in totale spregio dei regolamenti edilizi dell'epoca dell'avvenuta edificazione (1959 concessione in sanatoria)
e, successivamente, di avere mancato nella dovuta vigilanza, non
10 avendo intrapreso e posto in essere tutti provvedimenti atti a salvaguardare la stabilità dell'immobile in questione.
Ora scindendo le due condotte, individuate, emerge che per un verso le doglianze riguardano l'adozione di un provvedimento amministrativo, la licenza in sanatoria, tacciata d'illegittimità per presunta violazione dell'altrettanto supposto regolamento edilizio all'epoca vigente. Si tratterebbe per l'appellato, appellante in via incidentale, di un ambito di cognizione che involge la legittimità dell'atto, ai tempi emanato, che certamente è ascrivibile alla giurisdizione amministrativa, giusto il disposto dell'art. 133, lett. f), del D.lgs n.104/2010. Per altro verso, sempre a dire dalla parte appellata, l'attore sostiene che il avrebbe mancato della CP_1
dovuta vigilanza che, in ogni caso, per sua stessa esplicita ammissione doveva svolgersi mediante provvedimenti atti a salvaguardare la stabilità dell'immobile e, quindi, con esercizio di potestà pubblicistica nelle materie disciplinate dalla citata norma.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che in primo grado il (vedesi citazione), Parte_1
nel merito ritiene che responsabile, nella causazione dei danni al fabbricato di via Cappuccini, 8, e in particolare all'immobile di proprietà , sia il Comune;
per cui conseguentemente Parte_1
andrebbe riconosciuto allo stesso il diritto al risarcimento del danno materiale e morale subito…. Quindi lo stesso ha agito non già per ottenere o constatare la legttimità di un atto della Pubblica amministrazione, ma la responsabilità extra contrattuale dell'
[...]
conseguente al suo comportamento (per avere omesso di CP_2
vigilare e non avere adottato i provvedimenti necessari a salvaguardare la stabilità dell'immobile).
11 La eventuale responsabilità dell'Amministrazione, pertanto, non deriverebbe da un atto amministrativo lesivo, bensì da un eventuale comportamento omissivo e negligente, che avrebbe a dire dell'appellante principale violato il dovere di vigilanza e di tutela dell'immobile.
L'appello pertanto va rigettato.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale.
Sebbene entrambi gli atti di impugnazione vengano qui rigettati, deve ritenersi ampiamente preponderante la soccombenza dell'appellante principale, perché relativa al merito della controversia e non ad una questione preliminare di rito.
Di qui la sua condanna alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa determinato dalla somma domandata e con applicazione, per le fasi tenute (studio, introduttiva e decisoria), di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, nel rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, conferma la sentenza n. 534/2021, pubblicata in data 28/09/2021, resa in data 27/09/2021 dal Tribunale di Caltanissetta, appellata in via principale da Parte_1
[...]
12 Condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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