Articolo 1 della Legge 6 agosto 1966, n. 638
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6 settembre 1966
Art. 1. Articolo unico.

Il ricavato della vendita dei sottoelencati immobili militari esistenti in Taranto, dismessi definitivamente dal Ministero della difesa, sara' portato in aumento fino all'importo massimo di lire 8 miliardi agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ed inscritto in apposito capitolo per essere destinato al riordinamento e all'ammodernamento degli stabilimenti e degli impianti della base navale di Taranto:
ex Batteria Galese;
ex Batteria Acclavio;
Torre Montello;
comprensorio di Punta Rondinella;
ex Carcere militare;
terreni ad ovest del Comando deposito equipaggi e centro addestramento reclute;
terreni ad est del Comando deposito equipaggi e centro addestramento reclute;
terreni in contrada Collebasso;
stazione R. T. di Manganecchia;
comprensorio "Il Fronte";
"Serra San Giovanni" (San Giorgio Jonico);
ex Batteria Amodeo;
terreni all'incrocio del viale Magna Grecia con strada Taranto-San Vito;
comprensorio "ex Fiera del mare";
terreni circostanti i depositi di nafta in Mar Grande (parte);
ex Batteria "La Galeota".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 settembre 1966