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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9079 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA IA TU
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa IA TU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367/2024 R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Duomo n. 296 nello Parte_1 studio dell'avv. Giovanni Mascia che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso monitorio, CP_1 dall'Avv. Luca De Nunzio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al viale
Raffaello n. 34, c.a.p. 80129;
OPPOSTO
CONCLUSIONI : le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4.07.2025
SENTENZA 1 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponevano opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 6329/2023 del 30/10/2023 con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva il pagamento in favore del sig. della somma di €25.519,76 oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla domanda al soddisfo e le spese del procedimento deducendo :
-Assenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c., non essendovi prova dell'avvenuto pagamento delle rate del mutuo da parte dell'opponente atteso tutte le rate di mutuo sono state prelevate dalla conto corrente intestato a tutti i mutuatari, ragion per cui è provato per tabulas che il pagamento liberatorio è stato eseguito da tutti i cointestatari del mutuo
-Assenza di prova in relazione al c/c “di scopo” , atteso che non risulta, infatti, da nessun documento che il conto corrente intestato ai mutuatari fosse destinato al solo adempimento del mutuo.
- i mutuatari avevano convenuto che a versare di mese in mese la rata del mutuo sul c/c Contr appositamente aperto presso la fosse il solo sig. , in qualità di socio CP_1 della - unica beneficiaria del mutuo - con conseguente esclusione dell'opponente Parte_2 poiché, appunto, non socio della ma comunque parte del contratto di mutuo Parte_2 sostanzialmente in qualità di datore di ipoteca.
Ciò posto, domandava lo spostamento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo Pt_2
[... unica beneficiaria delle somme mutuate e nel merito l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo .
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio l'apposto che, contestando i fatti posti a fondamento dell'opposizione , stante la prova del credito discendente dal contratto di mutuo e dalla prova dei versamenti delle rate di mutuo, domandava il rigetto dell'opposizione e concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del 2.07.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e con ordinanza del 7.07.2025 la causa era riservata in decisione
Tanto premesso, in via preliminare la domanda è da ritenersi procedibile essendo stata esperita la mediazione con esito negativo ( v. doc depositata in data 18.06.2024 dall'opposta).
Passando all'esame del merito della domanda, mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e
SENTENZA 2 validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio sanciti dalla Suprema Corte secondo cui :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Ciò posto , alla luce di tale principi in tema di riparto dell'onere della prova , va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta provato, in quanto non contestato che veniva stipulato il contratto di mutuo di credito fondiario con la banca Controparte_3
del 30.07.2010, per notar dott.ssa per un importo
[...] Persona_1 complessivo pari ad € 275.000,00 da parte di , , Parte_1 Persona_2 Pt_3
e , quali parti mutuatarie con vincolo di solidarietà espressamente
[...] CP_1 previsto dal detto contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1298, comma 1, c.c., tutti beneficiari del mutuo.( v. all.to alla comparsa di costituzione ); che l'importo complessivo Contr mutuato veniva accreditato dalla detta banca sul c/c n. 68422.17 acceso presso filiale
9200, intestato alle parti mutuatarie, con l'obbligo di quest'ultime di restituirlo in 20 anni, in n. 216 rate con cadenza mensile, ciascuna di importo (comprensivo di quota capitale e interessi, secondo piano di ammortamento) pari ad € 1.926,02 e con l'addebito periodico sullo stesso , di ciascuna rata di mutuo a scadere.
Orbene, avuto riguardo alla documentazione contabile versata in giudizio dall'opposto( v. all.ti alla comparsa di costituzione e al ricorso monitorio ), deve ritenersi provato che Contr
ha ordinato a relativamente al proprio conto personale n. 69877.17, di CP_1 bonificare sul c/c cointestato ai mutuatari n. 68422.17, indicando come causale del bonifico il pagamento della rata di mutuo de quo in scadenza, l'importo complessivo pari ad €
102.079,06. 53 ( pari a 53 rate come risulta dal piano di ammortamento del mutuo).
Ciò posto, stante il combinato disposto di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., che nella fattispecie in esame trova applicazione, in mancanza di un patto contrario, considerando uguali le singole quote dei condebitori e dividendo l'importo di euro € 102.079,06 per il numero di
SENTENZA 3 coobbligati solidali e cioè, oltre , , e CP_1 Parte_1 Persona_2 Pt_3
(e quindi € 102.079,06/4 = € 25.519,76) deve ritenersi provato il credito azionato in
[...] via di regresso dall'opposto pari ad euro 25.519,76 nei confronti dell'opponente.
Né a conclusioni di segno contrario, conducono le circostante allegate dall'opponente in merito al trasferimento della somma mutuata a favore di , atteso che beneficiari Parte_2 del mutuo e conseguenti condebitori solidali, in quanto parti del contratto di mutuo, risultano essere oltre , , e , a CP_1 Parte_1 Persona_2 Parte_3 nulla rilevando il successivo impiego della somma mutuata nei rapporti interni tra condebitori, stante il contenuto del contratto di mutuo.
Alle medesime conclusioni, è dato addivenire con riferimento al valore probatorio delle quietanze di pagamento depositate e rilasciate dalla banca mutuante a favore di tutti i mutuatari, che secondo la difesa di parte opponente dimostrerebbero che il pagamento delle rate non è avvenuto da parte dell'opposto ma da parte di tutti i mutuatari.
Tale asserzione è priva di fondamento , atteso che le quietanze risultano rilasciate dalla banca a seguito di pagamenti della rate trattenute sul conto cointestato ai mutuatari, dove l'opposto, come riconosciuto dallo stesso opponente nell'atto di citazione, risulta aver effettuato i versamenti e determinato la provvista con cui risultano pagate le rate del mutuo, non risultandovi alcun prova che il denaro utilizzato per effettuare i versamenti su conto cointestato non fosse dell'opposto , come asserito dall'opponente.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, tenuto conto delle reciproche difese spiegate dalle parti e dei documenti versati in giudizio, deve ritenersi sussistente la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo e infondata l'opposizione .
In conclusione, il Tribunale rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto .
Le spese seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. n. 6329/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Napoli in data 30/10/2023 , così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6329/2023 emesso dal Tribunale di Napoli;
SENTENZA
4 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2800,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 con attribuzione del procuratore antistatario Avv. Luca De Nunzio
Napoli, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA TU
SENTENZA 5