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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5821/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. MARO' DANIELA); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (avv. MARO' Controparte_1
DANIELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 26/09/2008 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 13/06/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Affidamento congiunto delle figlie minori e diritto di visita.
Le figlie minori e sono affidate in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali proseguiranno congiuntamente a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni della figlia.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché la minore mantenga rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si conviene che le figlie vivranno prevalentemente con la madre presso la casa familiare, ubicata in Palermo Viale Cloe, 5.
I contatti con le minori, compatibilmente agli impegni del padre, dovranno essere quotidianamente garantiti, come già di consuetudine, compatibilmente alle eSIenze della minore e del genitore affidatario.
Tenuto conto dell'età scolare delle bambine e compatibilmente con le loro eSIenze, salvo diverse intese, il padre potrà vederla e tenerla con sé presso la propria abitazione sita a Palermo in Via Buzzanca, 7, con le modalità come indicate nell'allegato piano genitoriale, sottoscritto da entrambi le parti.
Si intende che i coniugi possono, a seconda delle eSIenze contingenti del momento, modificare di comune accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie gli orari di visita e conservare facoltà di vedere ed avere con sé liberamente la minore quando si trovano presso l'altro genitore. I genitori, inoltre, continueranno a mantenere - nei periodi in cui la minore trascorrerà il proprio tempo ora con uno ora con l'altro - i rapporti telefonici con il genitore non affidatario.
I coniugi concordano e prestano reciproco consenso alla possibilità di affidare le minori alla vigilanza dei nonni materni e allo zio materno, i quali avranno facoltà di tenere con essi le minori ed essere delegati al ritiro da scuola anche in occasione di attività extracurriculari ed extrascolastiche.
2) Contributo al mantenimento delle figlie minori.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione dei coniugi, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento delle figlie e , il Per_1 Per_2
padre corrisponderà alla madre, con modalità concordate congiuntamente dai coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00), vale a dire € 200 (Euro duecento/00), per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.
Di comune accordo i coniugi specificano che l'assegno di mantenimento ordinario ricomprende il vitto (incluso abbigliamento), il contributo per le spese di abitazione, le spese di ordinaria cura della persona, il materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, i medicinali da banco (senza prescrizione), le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ad € 10,00 (dieci).
La somma sopra quantificata sarà versata entro giorno 5 di ciascun mese, mediante versamento sul conto intestato alla IG.ra , la quale si riserva di Parte_1
comunicare il codice IBAN direttamente al IG. . CP_1
Si conviene, altresì, che la corresponsione dell'assegno unico ed universale sarà interamente versato alla SI.ra , previa rinuncia da parte del SI. del Pt_1 CP_1
50%.
In relazione all'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento ordinario si conviene quanto segue.
Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento delle eSIenze e dei bisogni delle minori nella misura del 50% ciascuno, per la cui individuazione e suddivisione le parti si riportano integralmente al Protocollo sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli redatto, sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, da parte del Sottogruppo
Famiglia dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo.
Ai sensi del predetto protocollo le spese straordinarie sono classificate ed individuate come di seguito:
• Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola,
• Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie: Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• Modalità della richiesta di rimborso.
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'altro coniuge alle coordinate già note e specificandone la causale.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute), relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa. Per la documentazione delle predette spese, varranno anche scontrini e/o scritture private dei terzi. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà inoltrare all'altro, appena possibile, la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail o altro mezzo di ricezione, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere ed invito all'altro a motivare il proprio eventuale dissenso senza ritardo.
3) Rinuncia assegno Mantenimento dell'altro coniuge.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento per sé stessi.
4) Sulle detrazioni fiscali delle figlie minori.
Entrambi i coniugi concordano che detrarrà le spese straordinarie delle figlie al 100% in via esclusiva la SI.ra . Parte_1
Sull'assegno unico ed universale 100% alla SI.ra Pt_1
5) Beni mobili e immobili in comune. I ricorrenti danno atto di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili di proprietà esclusiva e in comunione.
Le parti concordano nel dare immediata esecuzione ai patti e condizioni contenute nel presente ricorso.
Per quanto riguarda le spese del procedimento de quo, saranno compensate tra le parti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario del matrimonio contratto in Palermo, in data 26/09/2008, da Pt_1
, nata a [...] il [...] e da
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 52-Parte II- S. A- VOL. 2456-UFF. 22 – Anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5821/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. MARO' DANIELA); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (avv. MARO' Controparte_1
DANIELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 26/09/2008 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 13/06/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Affidamento congiunto delle figlie minori e diritto di visita.
Le figlie minori e sono affidate in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali proseguiranno congiuntamente a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni della figlia.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché la minore mantenga rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si conviene che le figlie vivranno prevalentemente con la madre presso la casa familiare, ubicata in Palermo Viale Cloe, 5.
I contatti con le minori, compatibilmente agli impegni del padre, dovranno essere quotidianamente garantiti, come già di consuetudine, compatibilmente alle eSIenze della minore e del genitore affidatario.
Tenuto conto dell'età scolare delle bambine e compatibilmente con le loro eSIenze, salvo diverse intese, il padre potrà vederla e tenerla con sé presso la propria abitazione sita a Palermo in Via Buzzanca, 7, con le modalità come indicate nell'allegato piano genitoriale, sottoscritto da entrambi le parti.
Si intende che i coniugi possono, a seconda delle eSIenze contingenti del momento, modificare di comune accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie gli orari di visita e conservare facoltà di vedere ed avere con sé liberamente la minore quando si trovano presso l'altro genitore. I genitori, inoltre, continueranno a mantenere - nei periodi in cui la minore trascorrerà il proprio tempo ora con uno ora con l'altro - i rapporti telefonici con il genitore non affidatario.
I coniugi concordano e prestano reciproco consenso alla possibilità di affidare le minori alla vigilanza dei nonni materni e allo zio materno, i quali avranno facoltà di tenere con essi le minori ed essere delegati al ritiro da scuola anche in occasione di attività extracurriculari ed extrascolastiche.
2) Contributo al mantenimento delle figlie minori.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione dei coniugi, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento delle figlie e , il Per_1 Per_2
padre corrisponderà alla madre, con modalità concordate congiuntamente dai coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00), vale a dire € 200 (Euro duecento/00), per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.
Di comune accordo i coniugi specificano che l'assegno di mantenimento ordinario ricomprende il vitto (incluso abbigliamento), il contributo per le spese di abitazione, le spese di ordinaria cura della persona, il materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, i medicinali da banco (senza prescrizione), le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ad € 10,00 (dieci).
La somma sopra quantificata sarà versata entro giorno 5 di ciascun mese, mediante versamento sul conto intestato alla IG.ra , la quale si riserva di Parte_1
comunicare il codice IBAN direttamente al IG. . CP_1
Si conviene, altresì, che la corresponsione dell'assegno unico ed universale sarà interamente versato alla SI.ra , previa rinuncia da parte del SI. del Pt_1 CP_1
50%.
In relazione all'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento ordinario si conviene quanto segue.
Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento delle eSIenze e dei bisogni delle minori nella misura del 50% ciascuno, per la cui individuazione e suddivisione le parti si riportano integralmente al Protocollo sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli redatto, sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, da parte del Sottogruppo
Famiglia dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo.
Ai sensi del predetto protocollo le spese straordinarie sono classificate ed individuate come di seguito:
• Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola,
• Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie: Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• Modalità della richiesta di rimborso.
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'altro coniuge alle coordinate già note e specificandone la causale.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute), relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa. Per la documentazione delle predette spese, varranno anche scontrini e/o scritture private dei terzi. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà inoltrare all'altro, appena possibile, la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail o altro mezzo di ricezione, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere ed invito all'altro a motivare il proprio eventuale dissenso senza ritardo.
3) Rinuncia assegno Mantenimento dell'altro coniuge.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento per sé stessi.
4) Sulle detrazioni fiscali delle figlie minori.
Entrambi i coniugi concordano che detrarrà le spese straordinarie delle figlie al 100% in via esclusiva la SI.ra . Parte_1
Sull'assegno unico ed universale 100% alla SI.ra Pt_1
5) Beni mobili e immobili in comune. I ricorrenti danno atto di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili di proprietà esclusiva e in comunione.
Le parti concordano nel dare immediata esecuzione ai patti e condizioni contenute nel presente ricorso.
Per quanto riguarda le spese del procedimento de quo, saranno compensate tra le parti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario del matrimonio contratto in Palermo, in data 26/09/2008, da Pt_1
, nata a [...] il [...] e da
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 52-Parte II- S. A- VOL. 2456-UFF. 22 – Anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.