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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2627 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 12.04.2016 in Hyeres (FRANCIA) trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Spotorno (SV) al numero 6, parte II, serie C, anno 2018, alle condizioni di seguito esposte:
“I) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
II) La signora continuerà ad abitare nell'ultima casa coniugale, sita in Controparte_1
Francia, mentre il signor provvederà a trasportare i propri beni personali ove ha già Parte_1
stabilito la sua residenza, in Savona, Via Ignazio Scotto 1/5.
III) la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la residenza della madre;
IV) Il padre avrà la facoltà di poter vedere e visitare e tenere con sé la propria figlia minore in qualsiasi momento lo desideri, previo avviso all'altro genitore, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore.
V) il signor provvederà a corrispondere un contributo al mantenimento ordinario per Parte_1
la figlia minore alla signora l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la minore secondo le previsioni del protocollo concordato presso il Tribunale di Savona per le spese relative al mantenimento dei figli, così come infra riprese.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica.
Il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria. * SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti. * SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo l0 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
VI) Per quanto riguarda le festività, i figli della coppia trascorreranno con i rispettivi genitori (e parenti) Natale e Pasqua in via alternata. Per quanto concerne le altre festività e/o ricorrenze, i periodi di “stop” didattico, i genitori e coniugi concorderanno i periodi di permanenza con l'uno o l'altro genitore nel rispetto dei principi di proporzionalità e alternanza.
VII) Quanto ai periodi di vacanza / ferie, il padre avrà il diritto di trascorrere un periodo preferibilmente continuativo con la figlia di almeno quindici giorni pieni. Tutto quanto di cui punti precedenti compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori.
VIII) I coniugi si impegnano a trasferire rispettivamente le proprie quote di proprietà degli immobili in comproprietà di cui in narrativa entro e non oltre sessanta giorni dalla sentenza di separazione,
così che il signor diverrà proprietario esclusivo dell'immobile sito in Savona, Via Parte_1
Ignazio Scotto 1/5 mentre la signora diverrà proprietaria esclusiva Controparte_1
dell'immobile sito in Nice (Francia), 59 Boulevard Victor Hugo. IX) I coniugi si danno vicendevolmente atto del fatto che ogni questione economica e patrimoniale
è stata tra loro precedentemente regolata con reciproco soddisfacimento, senza avere nulla a più
pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
X) Per accordo dei coniugi, l'assegno unico universale sarà di spettanza del signor Parte_1
con quota al 100%.
XI) Con autorizzazione reciproca al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento di espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2627 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 12.04.2016 in Hyeres (FRANCIA) trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Spotorno (SV) al numero 6, parte II, serie C, anno 2018, alle condizioni di seguito esposte:
“I) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
II) La signora continuerà ad abitare nell'ultima casa coniugale, sita in Controparte_1
Francia, mentre il signor provvederà a trasportare i propri beni personali ove ha già Parte_1
stabilito la sua residenza, in Savona, Via Ignazio Scotto 1/5.
III) la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la residenza della madre;
IV) Il padre avrà la facoltà di poter vedere e visitare e tenere con sé la propria figlia minore in qualsiasi momento lo desideri, previo avviso all'altro genitore, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore.
V) il signor provvederà a corrispondere un contributo al mantenimento ordinario per Parte_1
la figlia minore alla signora l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la minore secondo le previsioni del protocollo concordato presso il Tribunale di Savona per le spese relative al mantenimento dei figli, così come infra riprese.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica.
Il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria. * SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti. * SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo l0 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
VI) Per quanto riguarda le festività, i figli della coppia trascorreranno con i rispettivi genitori (e parenti) Natale e Pasqua in via alternata. Per quanto concerne le altre festività e/o ricorrenze, i periodi di “stop” didattico, i genitori e coniugi concorderanno i periodi di permanenza con l'uno o l'altro genitore nel rispetto dei principi di proporzionalità e alternanza.
VII) Quanto ai periodi di vacanza / ferie, il padre avrà il diritto di trascorrere un periodo preferibilmente continuativo con la figlia di almeno quindici giorni pieni. Tutto quanto di cui punti precedenti compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori.
VIII) I coniugi si impegnano a trasferire rispettivamente le proprie quote di proprietà degli immobili in comproprietà di cui in narrativa entro e non oltre sessanta giorni dalla sentenza di separazione,
così che il signor diverrà proprietario esclusivo dell'immobile sito in Savona, Via Parte_1
Ignazio Scotto 1/5 mentre la signora diverrà proprietaria esclusiva Controparte_1
dell'immobile sito in Nice (Francia), 59 Boulevard Victor Hugo. IX) I coniugi si danno vicendevolmente atto del fatto che ogni questione economica e patrimoniale
è stata tra loro precedentemente regolata con reciproco soddisfacimento, senza avere nulla a più
pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
X) Per accordo dei coniugi, l'assegno unico universale sarà di spettanza del signor Parte_1
con quota al 100%.
XI) Con autorizzazione reciproca al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento di espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)