TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11066/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11066/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MELISSA ZOLFACCIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il giorno 11/07/1989, con il patrocinio Parte_2 dell'avv. BENEDETTA BELLINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Franco Bettini.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/12/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 23/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 22/04/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento delle figlie non è in contrasto con l'interesse di queste ultime;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato il 23/12/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 28/04/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11066/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MELISSA ZOLFACCIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il giorno 11/07/1989, con il patrocinio Parte_2 dell'avv. BENEDETTA BELLINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Franco Bettini.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/12/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 23/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 22/04/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento delle figlie non è in contrasto con l'interesse di queste ultime;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato il 23/12/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 28/04/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino